Sentenze

Sentenze

Esibizione di falsa carta di identità- artt. 442, 533 e 535 c.p.p.- condanna a cinque mesi di reclusione altre al pagamento spese processuali- artt. 240 c.p. e 537 c.p.p. confisca e distruzione della carta d’identità falsa.

29 marzo 2016

Esibizione di falsa carta di identità- artt. 442, 533 e 535 c.p.p.- condanna a cinque mesi di reclusione altre al pagamento spese processuali- artt. 240 c.p. e 537 c.p.p. confisca e distruzione della carta d’identità falsa.

 

Motivazione

Con decreto di citazione diretta del P.M. del 12 ottobre 2006, il sig. G. F. è stato mandato a giudizio per il delitto di falso materiale in imputazione indicato.

Si è proceduto inizialmente alla presenza del sig. G. che ha chiesto che si procedesse con rito abbreviato.

Ammesso il rito e acquisito il fascicolo del P.M., il processo veniva rinviato per la sola discussione.

All’udienza odierna, non ammessa istanza di rinvio come da ordinanza in atti, il processo è stato discusso e deciso come dalla presente sentenza come motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. (C.N.R., ordinanze di applicazione di misura cautelare, verbale di esecuzione dell’ordinanza, verbale di perquisizione, verbale di sequestro e relazione di servizio) si evince che in data 3 novembre 2002 si è proceduto all’esecuzione di due ordinanza di custodia cautelare per altra causa nei confronti del sig. G. F. emesse rispettivamente dal G.I.P. del Tribunale di Parma e dal GIP del Tribunale di Treviso il 9 gennaio 2001 ed il 31 luglio 2002. Il sig. G. fu bloccato a Imola in via V. mentre stava in un auto in compagnia con il sig. C. A., come se fosse sottoposto ad un normale controllo e in questa sede il sig. G. esibì una carta d’identità (meglio indicata in imputazione alla quale si rimanda) intestata a tale F. L. nato a F. il ** giugno ****, ma che riportava la fotografia del sig. G..

Preso atto di ciò, non vi è alcun dubbio che la persona arrestata sia il sig. G., in quanto al di là della sua stessa ammissione di essere il sig. G., gli inquirenti non avevano nessun dubbio in proposito, siccome lo avevano lungamente osservato prima di procedere all’esecuzione degli ordini di custodia cautelare.

Per quello che ci riguarda, il fatto che la persona che ha esibito la carta d’identità sia il sig. G., comporta il fatto che la carta d’identità da lui esibita, riportante la sua effige, sia stata falsificata siccome riporta dati non riferibili a lui aggiunti alla fotografia che lo raffigura.

 Il sig. G. deve pertanto rispondere del delitto di cui agli art. 482 e 477 c.p. essendo la carta d’identità una certificazione amministrativa circa l’identità materiale della persona.

Il sig. G. deve rispondere di questo fatto e non di uso dell’atto falso di cui all’art. 489 c.p. perché ha contribuito alla falsificazione avendo quanto meno fornito la fotografia messa sul modulo o, nel caso il falsario gli avesse fatto lui la foto, si è quanto meno messo in posa al fine di contribuire alla preparazione della patente contraffatta.

Ne deriva che il sig. G. ha dato un contributo causale alla contraffazione e ne deve rispondere quanto meno a titolo di concorso eventuale ex art. 110 c.p.

Non ci si trova di fronte all’ipotesi del falso innocuo perché solo il fatto che si trattava di un servizio mirato all’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare e che il sig. G. era già conosciuto dagli uomini della P.S. che l’hanno arrestato ha comportato il fatto che l’esibizione della carta d’identità non abbia ingannato nessuno. Di fronte ad un controllo generico la carta d’identità in questione era assolutamente idonea a consentire che la persona controllata passasse per essere F. L. e non G. F..

Il dolo generico richiesto dal delitto di falso è bene attestato dal fatto che il sig. G., si è procurato un documento falso dal punto di vista materiale.

Al sig. G. non sono applicabili attenuanti e segnatamente le attenuanti generiche per i suoi precedenti che hanno comportato l’applicazione di ben due ordinanze di custodia cautelare.

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio si ritiene di non potere applicare, tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p. del minimo della pena. Il fatto è stato infatti commesso per sottrarsi all’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare. In conseguenza di ciò la pena congrua appare essere quella di mesi otto di reclusione.

Applicata la diminuente del rito, la pena in concreto da irrogare al sig. G. ammonta a mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

Si ritiene di non potere concedere in favore del sig. G. la sospensione condizionale della pena. Infatti egli è già censurato ed ha posto in essere il comportamento stigmatizzato per sfuggire ai rigori della legge. Da tale fatto si evidenzia una prognosi sfavorevole circa la non ricaduta del sig. G. nel reato e dunque risulta impossibile concedere ai sensi dell’art. 163 c.p. la sospensione condizionale della pena.

In ogni caso il fatto è compreso nel periodo per il quale l’art. 1 L. 241/2006 ha disposto l’indulto, ma la difficoltà di svolgere in tale sede il cumulo necessario ex art. 174 comma 2° c.p., impone che l’applicazione del condono sia riservata alla sede esecutiva.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi degli artt. 240 c.p. e 537 c.p.p. si deve confiscare la carta d’identità falsificata in sequestro e se ne deve dichiarare la falsità con conseguente necessità di distruzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 442, 533 e 535  c.p.p.;

dichiara G. F. colpevole del reato a lui ascritto e, applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi cinque e giorni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt 240 c.p. e 537 c.p.p. dichiara la falsità della carta d’identità in sequestro e ne dispone confisca e distruzione.

Imola, 12 giugno 2007.

Il Giudice.