Sentenze

Sentenze

Detenzione e spaccio di stupefacenti-rito abbreviato-artt. 73 comma 7° D.P.R. 309/90, 62 bis c.p., 444 e ss. c.p.p.-condanna a reclusione oltre ad una multa- sospensione condizionale della pena per cinque anni-confisca sostanze,denaro,assegno e bila

29 marzo 2016

Detenzione e spaccio di stupefacenti- rito abbreviato- artt. 73 comma 7° D.P.R. 309/90, 62 bis c.p., 444 e ss. c.p.p.- condanna a reclusione oltre ad una multa- sospensione condizionale della pena per cinque anni-confisca sostanze,denaro, assegno e bilancia.

 

Motivazione

In seguito ad arresto obbligatorio in flagranza di reato, i sigg.ri L. M. e D. O. R. sono stati tratto a giudizio per la convalida dell’arresto ed il contestuale giudizio direttissimo.

Convalidato l’arresto con applicazione della misura degli arresti domiciliari a carico del sig. L., il quale peraltro è stato autorizzato ad allontanarsi per prestare attività lavorativa, sono stati chiesti termini a difesa.

In seguito è stato chiesto un altro rinvio per verificare la collaborazione che i due imputati hanno nel frattempo intrapreso con gli inquirenti per contribuire alla lotta al traffico degli stupefacenti.

All’udienza odierna, acquisito per opera del P.M. al fascicolo processuale nuovo atto d’indagine, il sig. L., presente personalmente ha svolto istanza di applicazione pena su richiesta, mentre il sig. De O.  R.  ha svolto istanza di giudizio abbreviato.

Il P.M. ha prestato consenso all’istanza di patteggiamento svolta dal sig. L..

Per quanto riguarda l’abbreviato è stato ammesso il rito.

Il processo è stato quindi discusso e viene deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Per quanto riguarda l’applicazione pena su richiesta svolta dal sig. L., il giudice, rileva che non sussistono agli atti elementi per pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129 c.p.p., sussistendo prove di responsabilità dell’imputato desumibili dalla C.N.R., dal verbale di arresto, dai verbali di perquisizione e sequestro, dal verbale dei narcotest, dalle analisi della sostanza svolte dal laboratorio di analisi dei Carabinieri, dalla relazione dell’Ufficiale di P.G., dagli interrogatori di garanzia degli imputati e dagli altri atti acquisiti anche ad opera della Difesa.

Risulta che il sig. L. avesse in casa, in vari pezzi, complessivamente kg 1,134 di hashish e grammi 9,55 di marijuana.

Le analisi di laboratorio hanno permesso di appurare la diversa qualità delle sostanze contenute nei vari involucri: hanno evidenziato la presenza di 4627,50 dosi medie rispetto alla media giornaliera di cui alla L. 49/2006 e la presenza di principio attivo in quantità rilevante per avere effetto stupefacente.

Il sig. L., peraltro, ha riferito che tutto serve per uso personale suo e del sig. D. O., ma anche per la vendita, atteso che ne acquista in grandi quantità e rivendendolo in parte ammortizza i costi.

Ha riferito che buona parte del denaro pure sequestrato è provento del reato di cessione e che non ha mai venduto stupefacente in casa recandosi presso i terzi acquirenti per venderlo. Ha completamente scagionato il sig. D. O. e questi ha infatti negato di essere a conoscenza della grande quantità di stupefacente che vi era in casa.

È stato sequestrata, oltre allo stupefacente ed al denaro, anche una bilancia di precisione al decimo di grammo.

È evidente che sussiste il reato di cui all’art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 73 comma 1 bis lett. a) di detenzione per la vendita in relazione sia all’hashish che alla marijuana. In particolare si deve rilevare come a parte l’assorbente rilievo del superamento del valore soglia sopra indicato, si deve desumere che la fattispecie della detenzione per la vendita sia perfettamente configurata dal dato ponderale della sostanza e dalle ammissioni del sig. L. che attesta anche la cessione di parte della sostanza, oltre che alle persone che da lui lo compravano a titolo oneroso, anche al sig. De O. a titolo gratuito, cosa che configura anch’essa il reato.

Il Giudicante ritiene pertanto che, così svolta, la qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis lett. a) del fatto sia corretta e di potere pertanto applicare all’imputato, la pena - congrua alla luce dei criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p. – sulle quali è intervenuto il consenso delle parti e così dalle stesse determinata: pena base anni sei di reclusioni ed € 26.000,00 di multa, da ridursi per l’attenuante di cui all’art. 73 comma 7 D.P.R. 309/90 (l’informativa depositata allo scopo in data odierna dal Pubblico Ministero dà sufficiente conto del fattivo e concreto comportamento collaborativi posto in essere da sig. L.) ad anni tre di reclusione ed € 13.000,00 di multa, ridotta per le attenuanti generiche ad anni due e mesi tre di reclusione ed € 8.400,00 di multa, per le attenuanti generiche (riconoscibili per l’incensuratezza pregressa), ridotta per il rito ad anni uno e mesi sei di reclusione ed € 5600,00 di multa.

A questo punto, considerato che il comportamento collaborativo segna un netto distacco dall’ambiente nel quale erano maturate le attività delinquenziali interrotte dall’arresto si può ritenere, sovvertendo il pronostico svolto il giorno dell’ordinanza di convalida, giorno al quale ancora non si poteva ritenere applicabile l’attenuante di cui all’art. 73 comma 7° D.P.R. 309/90, data anche la pregressa incensuratezza, che il sig. L. si asterrà dal commettere ulteriori reati e pertanto, sussistendo i limiti edittali, si dispone la richiesta sospensione condizionale della pena alla quale l’applicazione pena su richiesta è subordinata.

All’applicazione della pena su richiesta non consegue la condanna alle spese del procedimento ai sensi dell’art. 445 c.p.p. comma 1, mentre la non menzione richiesta è insita nella scelta del rito.

Consegue pertanto ai sensi dell’art. 300 comma 3° c.p.p., la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari in atti.

Ai sensi degli artt. 87 comma 4 D.P.R. 309/90 consegue la confisca e la distruzione delle sostanze stupefacenti in sequestro a cura dell’autorità di P.G. che l’ha eseguito.

Deve disporsi pure la confisca delle somme di denaro in sequestro e dell’assegno in sequestro in quanto costituiscono il prezzo del reato di cessione di sostanze stupefacenti. Siccome utilizzata per l’attività di cessione si deve disporre la confisca della bilancia in sequestro.

Dai medesimi atti sopra evidenziati emerge, a parere dello scrivente, la responsabilità del sig. De O..

In proposito si deve dire che il fatto che il sig. De O. fosse all’oscuro di tutto non appare credibile atteso che da qualche mese convive stabilmente in casa con il sig. L. e che il loro rapporto va avanti in modo molto intimo da circa dieci anni e che pertanto non è credibile che lo stesso, data anche la ristrettezza dell’abitazione (vedi la sua descrizione in rogito notarile in atti) non fosse a conoscenza della presenza della sostanza stupefacente e dell’attività del convivente sig. L.. Tenuto conto che dalla semplice osservazione dei dati di fatto si desume che egli condivida almeno in parte i proventi dell’attività del sig. L. che evidentemente approva e che pertanto sussistono gravi indizi di colpevolezza in capo al sig. De O. quanto meno per la forma di partecipazione al reato, rilevante ex art. 110 c.p., del concorso morale, avendo la sua presenza quanto meno rafforzato il proposito criminoso del sig. L. con il quale ha condiviso i proventi economici.

Dunque il sig. De O. deve essere dichiarato colpevole del delitto a lui ascritto.

Rilevato che però, per converso, la ricostruzione del fatto nei termini di concorso morale di cui si è detto consente di ritenere il fatto ascrivibile, come chiesto dallo stesso P.M., nel novero dei fatti attenuati di cui all’art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 anche se, per l’elevato ammontare delle sostanze detenute in casa, la pena non può essere il minimo della pena previsto in questi casi.

Inoltre ritiene lo scrivente che al sig. De O.  debba essere riconosciuta l’attenuante comune di cui all’art. 114 c.p. siccome il contributo causale dello stesso all’attività del sig. L. è stato veramente minimo.

Anche al sig. De O. deve essere riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 73 comma 7° D.P.R. 309/90 avendo anche egli (vedi medesima informativa sopra citata) collaborato alla lotta al traffico di sostanze stupefacenti e infine devono essergli riconosciute le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., trattandosi di soggetto incensurato.

Conseguentemente, in relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p. di cui si è già detto sopra in relazione alla quantità di sostanza, si ritiene di potere irrogare al sig.  De O.  la pena complessiva di mesi otto di reclusione ed € 2666,67 di multa (pena base mesi anni tre di reclusione ed € 12.000,00 di multa, diminuita per l’attenuante di cui all’art. 73 comma 7° D.P.R. 309/90 ad anni uno e mesi sei di reclusione ed € 6000,00 di multa, diminuita per l’attenuante di cui all’art. 114 c.p. ad anni uno di reclusione ed € 4000,00 di multa, diminuita ulteriormente per le attenuanti generiche fino alla pena finale).

A questa pena si deve computare la diminuente del rito scelto e pertanto la pena finale ammonta a mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 1777,78 di multa.

L’imputato è incensurato e pertanto si ritiene che si asterrà dal commettere ulteriori reati. Pertanto si dispone la richiesta sospensione della pena per la durata di anni cinque all’esito dei quali, se l’imputato non commetterà più reati, il presente reato sarà estinto.

Trattandosi di prima condanna si ritiene che sia confacente all’istanza di rieducazione del reo sottesa alla sanzione penale, disporre la non menzione della presente condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale.

Alla dichiarazione di colpevolezza del sig. De O.  segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Seguono le confische già stabilite nei confronti del sig. L..

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 73 comma 7° D.P.R. 309/90, 62 bis c.p., 444 e ss. c.p.p.;

su richiesta delle parti, applica a L. M., in ordine al reato a lui ascritto in rubrica, sul presupposto della concessione dell’attenuante della collaborazione di cui all’art. 73 comma 7° D.P.R. 309/90 e delle attenuanti generiche, considerata la diminuente del rito, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed € 5600,00 di multa.

Visto l’art. 163 c.p. ordina la sospensione condizionale della pena per la durata di anni cinque.

Visti gli artt. rubricati, 73 commi 5 e 7 D.P.R. 309/90, 62 bis, 114 c.p., 442, 533, 535  c.p.p.;

dichiara De O.  R.  colpevole del reato a lui ascritto, ritenuto attenuato ai sensi dell’art. 73 comma 5° D.P.R. 309/90 e, riconosciute in suo favore la circostanza della collaborazione di cui all’art. 73 comma 7° D.P.R. 309/90, la circostanza del minimo contributo causale e le circostanze attenuanti generiche, applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed € 1777,78 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali

Visti gli artt. 163 e 175 c.p. ordina la sospensione condizionale della pena per la durata di anni cinque e dispone la non menzione della presente sentenza di condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale.

Visto l’art. 87 comma 4 D.P.R. 309/90 ordina la confisca ed la distruzione delle sostanze stupefacenti in sequestro a cura dell’autorità di P.G. che l’ha eseguito.

Visto l’art. 240 c.p. ordina la confisca del denaro, dell’assegno e della bilancia di precisione in sequestro.

Visto l’art. 300 comma 3° c.p.p., dichiara la perdita di efficacia della misura degli arresti domiciliari in atto a carico di L. M. e manda alla Cancelleria per la relativa comunicazione.

Imola, 23 maggio 2007.

Il Giudice