Sentenze

Sentenze

Decreto di espulsione non rispettato- sussistenza del dolo- artt. 442, 533 e 535 c.p.p.- condanna ad un mese di arresto, pagamento spese processuali e mantenimento in carcere.

29 marzo 2016

Decreto di espulsione non risprettato- sussistenza del dolo- artt. 442, 533 e 535 c.p.p.- condanna ad un mese di arresto, pagamento spese processuali e mantenimento in carcere.

Motivazione

Con decreto di citazione diretta del P.M., il sig. V. F. veniva tratto a giudizio per rispondere della contravvenzione in epigrafe.

Il sig. V., presente all’odierna udienza, chiedeva di procedersi con rito abbreviato, come è suo diritto.

Ammesso il rito, acquisito il fascicolo del P.M., sentite le dichiarazioni spontanee del sig. V., la causa veniva discussa.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. si rileva che (C.N.R., annotazione e decreto del Questore del 19 dicembre 2001) si desume che l’imputato, è stato oggetto di foglio di via obbligatorio emesso il 19 dicembre 2001). Il decreto gli è stato notificato il 15 gennaio 2002. Il decreto aveva una validità triennale e dunque la misura scadeva il 15 gennaio 2005.

In data 28 agosto 2003 il sig. V. è stato sorpreso presso l’area di servizio S. Ovest, in contravvenzione alla misura in questione. Lo stesso sig. V., che ha dichiarato di avere cambiato vita, ha anche detto che in quella sede era intento al gioco delle tre campanelle.

È noto che la giurisprudenza più recente del Supremo collegio ritiene che il decreto che intima il foglio di via obbligatorio non deve essere preceduto dall’avviso di inizio del procedimento ai sensi della L. 241/90, trattandosi di provvedimento urgente.

Sull’elemento soggettivo, si rileva la volontarietà del comportamento e dunque la sussistenza del dolo.

L’imputato è dunque colpevole del reato ascrittogli. I precedenti non consentono l’applicazione delle attenuanti generiche e qualsiasi altro beneficio.

Conseguentemente, in relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., si ritiene di potere irrogare all’imputato la pena di mesi uno di arresto (p.b. uno e giorni quindici di arresto diminuita per il rito fino alla misura indicata).

Ai sensi dell’art. 2 L. 1423/56 a pena scontata si deve disporre la traduzione del sig. V. in M. (N.), luogo presso il quale risiede.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati 442, 533- 535 c.p.p.;

dichiara V. F. colpevole del reato a lui ascritto e, applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi uno di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visto l’art. 2 L. 1423/56., dispone che, scontata la pena, V. F. sia tradotto in M. (N.).

Imola, 5 aprile 2005.

Il Giudice