Sentenze

Sentenze

Decreto di espulsione non ottemperato- artt. 62 bis c.p., 442, 533, 535 c.p.p.- ingresso dalle frontiere-condanna a cinque mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali- ordina la sospensione condizionale della pena per cinque anni.

29 marzo 2016

Decreto di espulsione non ottemperato- artt. 62 bis c.p., 442, 533, 535 c.p.p.- ingresso dalle frontiere-condanna a cinque mesi di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali- ordina la sospensione condizionale della pena per cinque anni.

 

Motivazione

In seguito ad arresto speciale previsto dall’art. 14 comma 5 quinquies D.Lv. 286/98, il sig. K. H. è stato tratto a giudizio direttissimo.

La convalida è stata chiesta in sede centrale a B..

Convalidato l’arresto, senza applicazione di misure cautelari, il giudice della convalida ha rilevato che il reato è stato accertato in M. ed ha inviato gli atti alla sezione distaccata di Imola alla quale gli affari di quel territorio sono attribuiti.

Ristabilito in questa sede il contraddittorio, assente l’imputato, il Difensore, munito di procura speciale, ha chiesto che si procedesse con rito abbreviato.

Ammesso il rito, il processo è stato subito discusso e deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dal verbale di arresto si ricava che l’imputato è stato trovato in Italia in violazione dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

L’ordine di allontanamento del questore è stato adottato nei presupposti di legge essendo attesto che non era possibile trattenere l’odierno imputato in un C.T.P. per carenza di posti.

Dunque il sedicente sig. K H., ha violato l’ordine del Questore e non sono emersi giustificati motivi di sorta che legittimino tale violazione.

È stata contestata la legittimità del decreto di espulsione sotto il profilo della carenza di corretta motivazione.

Si osserva che esso è motivato in base al fatto che il sedicente sig. K è privo di passaporto e dunque è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e non chiedendo nel termine prescritto il permesso di soggiorno.

Preso atto che questa è la motivazione dell’espulsione, risulta evidente che l’imputato si è presentato alla frontiera senza essere respinto. Infatti si tratta di persona priva di documenti che non può in nessun modo essere entrato legittimamente nel territorio nazionale. Dunque non si è certamente nell’ipotesi della mancata richiesta del permesso di soggiorno dopo che legittimamente si è entrato nel territorio nazionale.

Ciò è tanto vero che è riscontrato dai rilievi dattiloscopici il fatto che egli è entrato clandestinamente in Italia il 4 giugno 2007, quando è stato schedato al posto di segnalazione di L. e L..

Il decreto di espulsione è privo pertanto delle pecche indicate e spiega pienamente i suoi effetti nel processo in questione.

Il dolo emerge dalla volontarietà della permanenza che si desume dall’assenza di giustificato motivo, non essendo tali gli asseriti motivi sanitari indicati nell’udienza di convalida non risultando che le patologie di cui l’imputato afferma essere affetto non possano essere curate nel suo paese di origine.

Passando al trattamento sanzionatorio, si rileva che l’imputato è incensurato e già solo per questo motivo può avere le attenuanti generiche richieste dallo stesso P.M.

Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, in considerazione delle circostanze intraedittali di cui all’art. 133 c.p. si ritiene di dovere applicare il minimo della pena diminuito ulteriormente per le circostanze attenuanti generiche e cioè la pena di mesi otto di reclusione (pena base anni uno di reclusione diminuita a mesi otto per le generiche).

Applicando la diminuente del rito si irroga pertanto la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione.

In considerazione del fatto che il sig. K- dovrà essere per forza espulso mediante accompagnamento coattivo alla frontiera (art. 14 comma 5  ter D. Lv. 286/98 ultimo periodo) si ritiene che lo stesso si asterrà dal commettere ulteriori reati e pertanto si dispone la sospensione condizionale della pena per il periodo di anni cinque prescritto al termine del quale, se non vi sarà recidiva, il reato sarà estinto. Il nulla osta all’espulsione è già stato rilasciato nel provvedimento di convalida dell’arresto.

Consegue anche la condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall’erario.

P. Q. M.

visti gli artt. rubricati, 62 bis c.p., 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara K H., colpevole del reato ascrittogli e per l’effetto,  applicate le circostanze attenuanti generiche e la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 163 c.p. ordina la sospensione condizionale della pena per la durata di anni cinque.

Imola, 27 marzo 2008.

Il Giudice