Sentenze

Sentenze

Convalida d’arresto per lesioni e danneggiamento- flagranza di reato-ubriachezza-artt. 558 e 391 co.4 c.p.p.-obbligo di dimora nel comune di residenza e divieto d’allontanamento dalla residenza nelle ore notturne- si procede a giudizio direttissi

29 marzo 2016

Convalida d’arresto per lesioni e danneggiamento- flagranza di reato-ubriachezza-artt. 558 e 391 co.4 c.p.p.-obbligo di dimora nel comune di residenza e divieto d’allontanamento dalla residenza nelle ore notturne- si procede a giudizio direttissimo.

 

Tribunale di Bologna

Sezione distaccata di Imola

Ordinanza di convalida dell’arresto con applicazione di misure coercitive

Artt. 391 comma 4, 449 comma 1°  e 566 comma 6 c.p.p.

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola in persona del dott. Sandro Pecorella,

visti gli atti relativi all’arresto di S. D.,

sentito l’imputato che, nonché il Difensore e il Pubblico Ministero:

rilevato che sono stati rispettati i termini di cui all’art. 558 comma 2° c.p.p. in quanto l’arresto è avvenuto alle ore 17,30 circa del 18 dicembre 2004 e l’udienza di convalida avviene in data 20 dicembre 2004 con inizio alle ore 13,00;

rilevato che vi sono sufficienti elementi, tratti dal verbale di arresto e dalla relazione dell’Ufficiale di P.G., per potere sostenere che l’imputato ha commesso il fatto di cui all’art. 337 c.p. in relazione al fatto che l’imputato era stato trovato in stato di ubriachezza manifesta, tale da infastidire gli altri avventori del bar e che pertanto legittimava gli agenti ad adoperarsi per il suo allontanamento unitamente al sig. B. L.;

rilevato che vi sono elementi per potere sostenere la commissione dei reati di lesione contestatigli in riferimento ai dati ricavabili anche dai certificati medici e che data la connessione con la resistenza essi sono perseguibili d’ufficio ai sensi dell’art. 582 comma 2° e 585 c.p.;

rilevato che pare sussistere la flagranza del reato di cui all’art 382 c.p.p., atteso che l’imputato è stato fermato subito dopo avere commesso la resistenza e le lesioni ed è stato subito consegnato ai Carabinieri che hanno proceduto a redigere gli atti dell’arresto;

considerato che, pertanto, rispetto ai reati di resistenza, lesioni e danneggiamento l’arresto operato nei confronti dell’imputato è legittimo poiché si tratta di fattispecie per cui è previsto l’arresto facoltativo ex art. 381 c.p.p., giustificato nel caso di specie dalla lista di precedenti anche specifici a carico del sig. S.;

visti gli artt. 558 e 391 comma 4 c.p.p.

convalida

l’arresto in oggetto;

rilevato che è stata richiesta la misura cautelare della custodia cautelare in carcere;

riportato, per quello che riguarda la sussistenza di gravi indizi, quanto già detto in riferimento alla sussistenza di elementi che sostengono la legittimità dell’arresto;

considerata la negativa personalità del sig. S., già condannato in passato per fatti analoghi, e considerata pertanto la sussistenza di un pericolo di reiterazione del reato ai sensi dell'art. 274 lett. C. in relazione all’ipotesi della reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si è convalidato l’arresto e che si rende pertanto necessaria la sua sottoposizione a una misura cautelare;

considerato che il comportamento del sig. S. è spiegabile solo con il fatto che l stesso aveva molto bevuto e che lo stesso non risulta nuovo a tale abuso perché, per sua stessa ammissione, in un recente episodio di incidente automobilistico allo stesso era stato riscontrato un tasso alcolico di 2,16 e che pertanto il problema maggiore che si deve affrontare con la misura da applicare è quello di impedire che l’imputato resti fuori di casa quando beve;

considerato pertanto che la misura da irrogare deve essere adeguata alla esigenza da soddisfare nel caso concreto e che a tal fine considerato il luogo e l’orario in cui il fatto è avvenuto si reputa sufficiente l’obbligo di dimora con divieto di allontanamento dalla dimora in ore notturne previsto dall’art. 283 commi 2 e 4 c.p.p., che non pregiudica le normali, eventuali, esigenze di lavoro;

applica

 al sig. S. D. la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Bologna con divieto di allontanamento dall’abitazione dalle ore 21,00 della sera alle ore 7,00 del mattino successivo. Ordina pertanto a S. D. di presentarsi senza ritardo alla Stazione dei Carabinieri competente per il suo luogo di residenza per dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Ingiunge al sig. S. D. di non allontanarsi da detta abitazione dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino successivo.

Dispone l’immediata liberazione del sig. S. D. se non detenuto per altra causa.

Si dispone che si proceda a giudizio direttissimo, avvisando l’imputato presente che può chiedere l’applicazione della pena su richiesta, il giudizio abbreviato e un termine a difesa non superiore a cinque giorni.

Imola, 20 dicembre 2004.

Il Giudice