Sentenze

Sentenze

Convalida d’arresto e applicazione di misure coercitive per resistenza, lesioni e danneggiamento- obbligo di dimora e divieto d’allontanamento dall’abitazione- non convalida l’arresto per le contravvenzioni-artt.558 e 391 co.4 c.p.p.

29 marzo 2016

Convalida d’arresto e applicazione di misure coercitive per resistenza, lesioni e danneggiamento- obbligo di dimora e divieto d’allontanamento dall’abitazione- non convalida l’arresto per le contravvenzioni per le quali si chiede di procedere con giudizio direttissimo-artt.558 e 391 co.4 c.p.p. 

 Tribunale di B.

Sezione distaccata di Imola

Ordinanza di convalida dell’arresto con applicazione di misure coercitive

Artt. 391 comma 4, 449 comma 1°  e 566 comma 6 c.p.p.

 

 Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola in persona del dott. Sandro Pecorella,

visti gli atti relativi all’arresto di T. J.,

sentito l’imputato che si è avvalso della facoltà di non rispondere, nonché il Difensore e il Pubblico Ministero:

rilevato che sono stati rispettati i termini di cui all’art. 558 comma 2° c.p.p. in quanto l’arresto è avvenuto alle ore 4,30 del 2 novembre 2004 e l’udienza di convalida avviene in data 3 novembre 2004;

rilevato che vi sono sufficienti elementi, tratti dal verbale di arresto e dalla relazione dell’Ufficiale di P.G., per potere sostenere che l’imputato ha commesso il fatto di cui all’art. 337 c.p. contestatogli quanto meno in relazione all’effettuazione dei rilievi dell’incidente stradale che, come abbiamo appreso dal verbalizzante, sono stati sospesi per la violenta reazione del sig. T.;

rilevato che vi sono elementi per potere sostenere la commissione dei reati di lesione contestatigli in riferimento ai dati ricavabili anche dai certificati medici e che data la connessione con la resistenza essi sono perseguibili d’ufficio ai sensi dell’art. 582 comma 2° e 585 c.p.;

rilevato che vi sono elementi sufficienti anche per potere sostenere la commissione del delitto di danneggiamento aggravato per quanto riguarda la rottura del tavolino posto nell’Ufficio dei Carabinieri;

considerato che, pertanto, rispetto ai reati di resistenza, lesioni e danneggiamento l’arresto operato nei confronti dell’imputato è legittimo poiché si tratta di fattispecie per cui è previsto l’arresto facoltativo ex art. 381 c.p.p., giustificato nel caso di specie dalla lunga lista di precedenti anche specifici a carico del sig. T. e dalle conseguenze riscontrate a carico di M. R. al quale è stato applicato un apparecchio gessato e che dovrà rimanere fuori dal servizio per un lungo periodo;

rilevato che l’arresto non è legittimo in riferimento alle contestate ipotesi di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto a sottoporsi all’accertamento con etilometro in quanto si tratta di reati per cui non è previsto l’arresto;

visti gli artt. 558 e 391 comma 4 c.p.p.

convalida

gli arresti in oggetto rispetto ai reati di resistenza, lesioni e danneggiamento;

non convalida

l’arresto in ordine alle due contravvenzioni;

rilevato che è stata richiesta la misura cautelare degli arresti domiciliari;

riportato per quello che riguarda la sussistenza di gravi indizi quanto già detto in riferimento alla sussistenza di elementi che sostengono la legittimità dell’arresto;

considerata la negativa personalità del sig. T., già condannato in passato per fatti analoghi, e considerata pertanto la sussistenza di un pericolo di reiterazione del reato ai sensi dell'art. 274 lett. C. in relazione all’ipotesi della reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si è convalidato l’arresto e che si rende pertanto necessaria la sua sottoposizione a una misura cautelare;

considerato che la misura da irrogare deve essere adeguata alla esigenza da soddisfare nel caso concreto e che a tal fine considerato l’orario in cui il fatto è avvenuto si reputa sufficiente l’obbligo di dimora con divieto di allontanamento dalla dimora in ore notturne previsto dall’art. 283 commi 2 e 4 c.p.p., che pregiudica le normali esigenze di lavoro;

applica

 al sig. T. J. la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di I. con divieto di allontanamento dall’abitazione dalle ore 20,00 della sera alle ore 6,00 del mattino successivo. Ordina pertanto a T. J. di presentarsi senza ritardo alla Stazione dei Carabinieri di S. I. per dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Ingiunge al sig. T. J. di non allontanarsi da detta abitazione dalle ore 20,00 alle ore 6,00 del mattino successivo.

Dispone l’immediata liberazione del sig. T. J. se non detenuto per altra causa.

Si dispone che si proceda a giudizio direttissimo, avvisando l’imputato presente che può chiedere l’applicazione della pena su richiesta, il giudizio abbreviato e un termine a difesa non superiore a cinque giorni.

Visto l’art. 558 comma 5° c.p.p., chiede alle parti se vi sia consenso a procedere a giudizio direttissimi anche in relazione alle contravvenzioni di guida in stato d’ubriachezza e di rifiuto di sottoporsi all’alcooltest per le quali non vi è stata convalida.

Imola, 3 novembre 2004.

Il Giudice