Sentenze

Sentenze

Clonazione bancomat- rito abbreviato- artt. 62 bis, 81 cpv. c.p., 442, 533, 535 e 692 c.p.p.- condanna un anno e sei mesi di reclusione,multa,pagamento spese processuali e mantenimento in carcere-confisca,distruzione del materiale sequestrato.

29 marzo 2016

Clonazione bancomat- rito abbreviato- artt. 62 bis, 81 cpv. c.p., 442, 533, 535 e 692 c.p.p.- condanna un anno e sei mesi di reclusione,multa,pagamento spese processuali e mantenimento in carcere-confisca,distruzione del materiale sequestrato.

 

Motivazione

I sigg.ri S. N. P. e K. D. D. sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per i delitti in imputazione indicati il 16 ottobre 2008.

In data 17 ottobre 2008 il P.M. ha chiesto la convalida dell’arresto al G.I.P. del Tribunale di B., chiedendo allo stesso tempo l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per tutti e due.

L’udienza di convalida si è svolta in data 18 ottobre 2008 e l’arresto è stato convalidato con ordinanza del 18 ottobre 2008 con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere tuttora in vigore.

Ai sensi del novellato art. 449 c.p.p., il P.M., con decreto da lui emesso il 21 ottobre 2008, ha disposto la presentazione degli odierni imputati davanti al Tribunale di B., in composizione monocratica, per l’udienza del 5 novembre 2008, al fine di procedere con giudizio direttissimo previsto dal comma 4°.

All’udienza del 5 novembre 2008 le parti hanno fatto rilevare al Giudice che i fatti erano accaduti in I. e pertanto la vicenda, pur rimanendo di competenza del Tribunale di B., era attribuita, nella ripartizione degli affari interna al detto tribunale, alla intestata sezione distaccata di I..

Il giudice, ritenendo fondata la questione, rimetteva gli atti, ex art. 163 bis disp. att. c.p.p., al Presidente del Tribunale che, con il prescritto decreto non impugnabile, in data 6 novembre 2008, ha designato l’intestata sezione distaccata come assegnataria della trattazione dell’affare.

Il fascicolo e il decreto pervenivano in I. in data 10 novembre 2008 e con decreto in pari data l’intestato Tribunale rilevando che il giudizio direttissimo era stato tempestivamente instaurato a B., ha fissato l’odierna udienza per la prosecuzione del giudizio direttissimo alla quale ha citato i due imputati, informando i Difensori della fissazione dell’udienza.

I due imputati sono stati oggi tradotti dal carcere dove si trovano.

Essi, assistiti da interprete allo scopo nominato, hanno chiesto di procedersi con rito abbreviato semplice.

Acquisito pertanto il fascicolo del P.M., il processo è stato subito discusso e viene adesso deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del dibattimento ed in quello del P.M. (C.N.R., verbale di arresto, verbali di perquisizione personale e veicolare con contestuali sequestri, verbale di accertamenti urgenti, verbale di udienza di convalida avvenuta davanti al G.I.P. il 18 ottobre 2008), si rileva che verso le ore 21,30 del 16 ottobre 2008 gli uomini del N.O.R.M. dei Carabinieri di I. stavano svolgendo un servizio di appostamento presso lo sportello bancomat della Cassa di Risparmio di I. che si trova presso il centro commerciale O. che si trova in I., alla via Di V. **. Il servizio era mirato per la repressione di reati come per quelli per i quali si procede dei quali, nel periodo immediatamente precedente al servizio, era stata riscontrata una recrudescenza essendosi verificati ben quattro episodi simili.

Il personale dei Carabinieri, si appostava fin dalle ore 18,00 e alle ore 21,30 si sono presentati i due odierni imputati a bordo di una F. P. tg. ** *** **.

Gli operanti hanno notato uno di loro e precisamente il sig. K. D. D., come poi accertato, scendere dall’auto e questi, con movimento veloce, ha asportato dal bancomat la feritoia posticcia per la tessera e la tastiera posticcia che erano state individuate prima dagli operanti. Gli operanti gli intimavano l’alt, mentre altri operanti bloccavano il complice, rimasto all’interno della macchina, prima che potesse fare qualsiasi cosa. Questi è stato poi identificato essere il sig. S. N. P..

Il sig. K. tentava di fuggire a piedi e nel frattempo, mentre veniva inseguito, si liberava, notato benissimo dai Carabinieri che lo inseguivano, del materiale che aveva appena asportato dallo sportello bancomat che è stato recuperato. La fuga non è riuscita e il sig. K. è stato pure lui bloccato nei pressi di un fondo rurale dove ha tentato di dirigersi dopo avere percorso tutta la via V..

Tutti e due sono stati trovati muniti di passaporto bulgaro a loro rispettivamente intestato e di valuta in euro, moneta bulgara e dollari USA.

Nella macchina sono state trovate altre due feritoie per bancomat posticce, un’altra tastiera posticcia, altra apparecchiatura elettronica, due carte di credito intestate cittadino tedesco, verosimilmente clonate, tre carte d’identità tedesche bulgare riportanti le loro effigi, ma dati corrispondenti ad altre persone bulgare e tedesche (quella tedesca ha lo stesso nome di quella delle carte di credito).

Si è appurato che i due alloggiavano all’albergo “Il M.” nella via S., dove sono state trovate numerose carte di credito clonate, un computer portatile e un'altra feritoia bancomat posticcia, nonché telefono cellulare e appunti vari uno dei quali contenente un elenco di impianti bancomat dell’E. R. e della T.. Sono stati sequestrati anche cellulari e sim card di vari gestori telefonici anche esteri.

La macchina è risultata essere stata presa a noleggio e non è stata sequestrata.

I due imputati all’udienza di convalida del 18 ottobre 2008 hanno ammesso i fatti.

Il sig. S. ha dichiarato di avere operato con una organizzazione che gli è stato detto che era un modo facile per guadagnare. Dichiarava di non avere fatto ancora alcuna clonazione, ma di avere usato carte di credito false e documenti falsi per girare per l’I. e mantenersi con questi.

Il sig. K. ha riferito che effettivamente hanno usato carte di credito false per mantenersi anche se egli personalmente non ne ha fatto uso.

Nessuno dei due ha ritenuto di riferire alcunché sull’organizzazione che vi è alle spalle dei reati che sono stati riscontrati. Anzi il sig. K., esplicitamente richiesto di dire come hanno ricevuto documenti falsi e altro, ha dichiarato di preferire non rispondere sul punto.

I fatti riscontrati sono questi fino a qui esposti e pertanto si passa alla valutazione degli stessi.

I due imputati sono indubbiamente colpevoli dei reati a loro ascritti. Innanzitutto sono responsabili del delitti di cui all’art. 617 quinquies c.p. contestato sub a), siccome hanno installato apparecchiature atte a prelevare i dati dei bancomat e/o carte di credito intercettando con questi mezzi le comunicazioni tra i vari sistemi informatici delle banche e in grado in questo modo di apprendere i codici delle varie carte in questione al fine di poterle clonare.

Il fatto è stato verificato positivamente in relazione al bancomat per il quale vi è stato arresto in flagranza.

In secondo luogo, come peraltro ammesso, i due hanno utilizzato carte di credito clonate per mantenersi mentre si trovavano in I.. Il fatto configura il delitto di cui all’art. 55 D.lv. 231/2007 che ha novellato il precedente reato contenuto nell’art. 12 L197/1997 di conversione del D.L. 143 del 1997 in relazione al possesso di carte di credito falsificate. Questo reato è stato contestato sub B) dell’imputazione.

Si deve precisare che si tratta di più carte di credito con necessità, pertanto, in relazione alla pluralità delle carte di credito clonate che sono state trovate, di riscontrare la commissione di una pluralità di reati, dato che il possesso di ogni singola carta di credito clonata e dunque falsa costituisce un autonomo delitto.

Infine, i due imputati sono stati trovati in possesso di documenti comunitari contraffatti, contraffazione alla quale loro hanno collaborato dato che hanno per lo meno posato per le fotografie in essi apposti (risulta che i documenti con i dati falsi contengano le fotografie degli odierni imputati) e risulta che tali documenti sono state utilizzati per girare in I. al fine di non essere individuati con il vero nome. Il possesso dei documenti in questione, che sono validi per l’espatrio, è penalmente rilevante ai sensi dell’art. 497 bis c.p. contestato sub C) dell’imputazione. I reati in questione sono anche questi una pluralità, in numero pari ai documenti contraffatti ritrovati, dato che la norma parla di esistenza di un reato in seguito al possesso di un solo documento e qui ne sono stati trovati una pluralità.

La semplice volontarietà dell’installazione dell’apparecchiatura sub A) e del possesso dei documenti contraffatti sub B) è sufficiente per riscontrare il dolo generico richiesto dalle norme penali incriminatrici citate negli indicati capi d’imputazione.

Il fatto che tutti e due riferiscono che le carte di credito clonate sono servite per mantenersi in I. è sufficiente al fine di riscontrare il dolo specifico di profitto indicato nell’art. 55 citato al comma 2° che è necessario per riscontrare il reato di cui al capo B).

Sussiste anche il dolo di concorso ex art. 110 c.p. perché i due hanno operato insieme, nella consapevolezza dell’attività dell’altro nel porre in essere condotte che hanno portato alla commissione di tutti i reati contestati della quale avevano tutti e due la volontà di commetterli.

I due imputati devono pertanto, come già detto, essere ritenuti responsabili dei reati a loro ascritti.

Preso atto di ciò, si deve rilevare la richiesta congiunta operata sia dal P.M. che dai Difensori di riscontrare l’esistenza delle attenuanti generiche.

In proposito, posto che queste non possono concedersi per la semplice incensuratezza, sulla base del novellato art. 62 bis comma 3° c.p., si deve dire che queste possono essere concesse per la confessione, unita alla predetta incensuratezza. Infatti, la confessione, insieme agli altri elementi già raccolti, ha risparmiato la necessità di effettuare indagini sul fatto che effettivamente sono stati raccolti dati di bancomat nelle apparecchiature sequestrate e che le carte di credito sono state effettivamente clonate, cosa che altrimenti avrebbe probabilmente dovuto essere svolta, specie in relazione alle carte di credito, del quale la clonazione è solo indicata come sospettata negli atti dell’arresto. Pertanto ritiene lo scrivente di poter attribuire su questa base le attenuanti generiche che altrimenti non potrebbero essere concesse.

Preso atto di ciò si concorda con la sussistenza in ordine a tutti i reati riscontrati di un medesimo disegno criminoso di fondo che si è spinto a commettere quella che è una vera e propria razzia con mezzi moderni operata da persone che nulla hanno a che fare con il territorio dove hanno portato i danni indicati e nel fare ciò si sono procurati documenti falsi, hanno utilizzato mezzi di pagamento clonati e hanno installato dispositivi atti a captare informazioni elettroniche che permettono nuove clonazioni e razzie informatiche. Dunque si deve applicare la disciplina del reato continuato di cui all’art. 81 cpv. c.p.

Il reato più grave è uno dei reati sub b) dell’imputazione, in relazione alle pene edittali maggiori, al quale deve applicarsi l’aumento per la continuazione per la commissione degli ulteriori delitti sub b) e per la commissione degli altri delitti di cui ai capi a) e c).

Per quanto riguarda la pena si ritiene di potere applicare la pena congrua alla luce dei criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p. di anni due e mesi tre di reclusione ed € 1200,00 di multa così calcolata, pena base per uno dei delitti sub b) anni uno e mesi tre di reclusione ed € 300,00  di multa, diminuita per le generiche a mesi dieci di reclusione ed € 400,00 di multa, aumentata per la continuazione con gli altri delitti sub b) ad anni uno di reclusione ed € 600,00 di multa, aumentata per la continuazione di cui al capo a) ad anni uno e mesi sei di reclusione ed € 600,00 di multa, aumentata ancora per la continuazione con i delitti di cui al capo c) ad anni due e mesi tre di reclusione ed € 600,00 di multa.

Si precisa, innanzitutto che non vi è motivo per differenziare la pena fra i due non essendo concretamente emerso alcun elemento che consenta di ritenere differente la loro responsabilità avendo fatto tutto quello che è stato riscontrato insieme e, per quello che se ne sa, con identica operatività. Poi si deve rilevare come per la potenzialità dei mezzi messi in campo, complesse apparecchiature elettroniche, documenti falsi e carte di credito abbondantemente fornite, essi hanno mostrato una pericolosità delle azioni che non consente di limitare al minimo le pene e giustifica il grave aumento per la continuazione che è certo vicino al massimo del triplo della pena per il reato più grave (sarebbe pari a mesi trenta e cioè ad anni due e mesi sei) indicata dall’art. 81 cpv. ma che è giustificata  per le ragioni dette.

Applicata la diminuente del rito la pena concretamente irrogata ammonta ad anni uno e  mesi sei di reclusione ed € 400,00 di multa.

Non si può convenire con la Difesa sull’applicabilità della sospensione condizionale della pena in astratto applicabile.

Invero si deve rilevare ancora una volta l’alto grado di organizzazione che si è dimostrata per la grande fornitura di mezzi individuata. Inoltre la confessione è stata solo parziale perché dalle indicazioni ricavate non si ha nulla per colpire l’organizzazione principale sulla quale, anzi, i due non hanno voluto dire nulla. Si rileva pertanto che nulla impedisce ai due imputati di riprendere i contatti con la predetta organizzazione e riprendere a delinquere data anche la difficoltà di seguire i movimenti di chi non ha rapporti con il territorio dove i delitti si sono commessi. Dunque, sulla base di questi dati la prognosi circa la non commissione di reati è sfavorevole e pertanto i due imputati non possono godere della sospensione condizionale della pena in astratto concedibile.

Alla dichiarazione di colpevolezza segue la condanna al pagamento delle spese processuali e delle spese di mantenimento in carcere, se esistenti.

Si deve disporre la confisca di tutto quanto è in sequestro perché utilizzato per commettere i reati (le apparecchiature elettroniche  e meccaniche di qualsiasi tipo, compresi computer, tessere di gestori telefonici e cellulari), oppure né è il profitto (denaro ancora in sequestro) oppure perché il possesso stesso costituisce reato (carte di credito clonate e documenti falsi) e si deve disporre la distruzione delle carte di credito e dei documenti falsi così confiscati. Si dispone altresì la distruzione dei software utilizzabili per apprendere ed utilizzare i dati dei bancomat contenuti nei vari dispositivi elettronici (computer, tastiere e feritoie), la distruzione dei dispositivi elettronici e meccanici che non possono avere un utilizzo lecito e la distruzione dei dati abusivamente captati ed immagazzinati in qualsiasi dei dispositivi elettronici o meccanici in sequestro.

A questo punto si deve esaminare la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere tutt’ora in esecuzione dal 18 ottobre 2008 data dell’ordinanza del G.I.P.

Il P.M. ha espresso parere contrario e ritiene lo scrivente che non vi sono motivi per dissentire da tale parere contrario.

Si osserva innanzitutto che le ragioni di rischio di reiterazione del reato per tutti e due discendono già dalle ragioni per le quali non vi è possibilità di disporre la sospensione condizionale della pena.

Preso atto di ciò è evidente che per ovviare a questo pericolo di reiterazione del reato (la misura non è applicata per il pericolo di fuga) è necessario che si disponga una misura cautelare. Questo esclude la possibilità di revoca.

Resta la subordinata richiesta di arresti domiciliari.

A questo punto si deve osservare che tutti e due hanno trovato persone disponibili ad accoglierli agli arresti domiciliari. Ritiene il giudice, per quanto riguarda il sig. S. il quale sarebbe accolto in casa da un parente, che il rapporto di parentela indicato esistente tra  questo e la persona che si è resa ospite è solo affermato e non comprovato e comunque non è particolarmente stretto. Dunque non si ritiene lo stesso un serio impedimento alla violazione della misura e all’impedimento alla commissione di reati come quelli per cui si procede, data anche l’incoercibilità di un eventuale obbligo alimentare.

Per quanto riguarda il sig. K., per il quale è stata paventata la possibilità di arresti domiciliari si ribadisce oltre all’incoercibilità dell’obbligo alimentare che l’assenza di legami con il territorio indica che non vi è niente che impedisca al sig. K. di allontanarsi da quel luogo ed andare chissà dove per continuare a commettere reati come quelli per i quali è processo dato che non vi nulla  nella vita che il sig. K.  ha mostrato di condurre in I. che possa contribuire a fare in modo che egli abbia interesse a rispettare una misura che sarebbe pertanto rimessa alla sua sola buona volontà che il fatto per cui è processo indica non sussistere per ragioni oggettive.

Pertanto l’istanza di sostituzione della misura è respinta per tutti e due.

Si dispone traduzione a mezzo interprete della sentenza agli imputati presenti in udienza.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 62 bis, 81 cpv. c.p.,  442, 533, 535 e 692 c.p.p.;

dichiara S. N. P. e K. D. D. colpevoli dei reati a loro ascritti, commessi in continuazione tra di loro e, ritenuto più grave uno dei delitti sub b) dell’imputazione, riconosciute in loro favore le attenuanti generiche, considerata la diminuente del rito, li condanna tutti e due alla pena di anni uno mesi sei di reclusione ed € 400,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere.

Visto l’art. 240 c.p. ordina la confisca di tutto quanto in sequestro, la distruzione delle carte di credito e dei documenti falsi confiscati nonché la distruzione dei software utilizzabili per apprendere ed utilizzare i dati dei bancomat eventualmente contenuti nei vari dispositivi elettronici confiscati (computer, tastiere e feritoie), la distruzione dei dispositivi elettronici e meccanici che non possono avere un utilizzo lecito e la distruzione dei dati abusivamente captati ed immagazzinati da qualsiasi parte si trovino dei dispositivi elettronici o meccanici in sequestro.

Visto l’art. 299 c.p. respinge l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere formulata nell’interesse di tutti e due e manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Si dispone traduzione a mezzo interprete della sentenza agli imputati presenti in udienza.

Imola, 25 novembre 2008.

Il Giudice