Sentenze

Sentenze

Cessione di credito- appalti per la costruzione di quattro palazzine-di cui uno presentava vizi nelle opere concluse ed il secondo non è stato adempiuto- respinte la domanda riconvenzionale e la domanda d’estromissione della convenuta.

29 marzo 2016

Cessione di credito- appalti per la costruzione di quattro palazzine-di cui uno presentava vizi nelle opere concluse ed il secondo non è stato adempiuto- respinte la domanda riconvenzionale e la domanda d’estromissione della convenuta.

  

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

SENTENZA       

nella causa iscritta al n. 20477/2002 di R.G. D.gli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza del 5 novembre 2007 previa assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e successive memoria di replica, promossa da S. B. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore ing. M. B., rappresentato e difeso, come da mandato in calce all’atto di citazione dall’avv. A. P. ed elettivamente domiciliato presso il suo S. in I. (BO), via Cavour 82.

Attore

contro

S. S. rappresentato e difeso per mandato a in calce della comparsa di costituzione e risposta dall’avv. M. R. M. del foro di Ravenna.

Convenuto

contro

 D. L. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore dott. F. D., rappresentata e difesa come da mandato in margine della comparsa di costituzione e risposta dagli avv. D. D. P. e F. B. del foro di Treviso e dall’avv. A. L. B. D del foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo S. di quest’ultima in I. viale F. O. n. 8.

Convenuta

contro

B. P. di L. S.c.a.r.l. in persona del procuratore B. S.G.C. S.p.A. (procura conferita con atto in notaio L. S. da Milano  Rep. 42290; Racc. 140324) in persona del direttore generale e legale rappresentante avv. P. S. rappresentata e difesa per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall’avv. L. F. D.l foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo S. in I., via A. 38.

Convenuta

con l’intervento volontario di

M. F. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura generale alle liti in notaio A. D. da Treviso del 10 luglio 2006 Rep. **** – Racc. ****, dall’avv. R. P. del foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso il suo S. in Bologna via T. 14.

Terza intervenuta

avente per oggetto: cessione del credito.

Conclusioni per l’attrice (come da atto di citazione): ogni contraria istanza, eccezione o deduzione reietta, sentire accogliere le seguenti conclusioni:

a)            dato atto e accertato il grave inadempimento del sig. S. S. ai contratti d’appalto 5 dicembre 2001 e 18 marzo 2002 per i motivi indicati nella parte narrativa del presente atto dell’avvenuto suo riconoscimento da parte del convenuto;

b)           dato atto e accertato, in particolare, che il sig. S. S. ha liberato il cantiere di cui al contratto 5 dicembre 2001 e lo ha riconsegnato all’attrice con oltre tre mesi di ritardo rispetto al termine essenziale pattuito in contratto d’appalto per proprio fatto e responsabilità;

c)            dato atto e accertato che le penali dovute dal sig. S. S. in favore dell’attrice per l’effetto del ritardo nella consegna .del cantiere di cui al contratto 5 dicembre 2001, per la mancata ultimazione delle opere appaltate, ovvero a titolo di risarcimento del danno subito dall’attrice a cagione dei medesimi ritardo e incompletezza delle opere appaltate, ammontano ad € 16526,62, ovvero alle somme diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;

d)           accertare e dichiarare che il debito complessivo dell’attrice nei confronti del sig. S. S., ovvero nei confronti dei cessionari .del credito, ammonta quindi, quanto al contratto 5 dicembre 2001, a complessivi € 43.616,70, ovvero alla somma diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, ivi compresi i decimi trattenuti dall’attrice a garanzia e la somma maggiore fatturata dal sig. S. con fattura *******;

e)            accertare e dichiarare che quanto al contratto 18 marzo 2002 non esiste credito esigibile da parte del sig. S. S., ovvero nei confronti dell’attrice;

f)             accertare e dichiarare che il diritto del convenuto S. e di conseguenza dei cessionari del suo credito, di ottenere il pagamento delle somme di cui sopra è condizionato sospensivamente al’avvenuto pagamento da parte del convenuto S. S. nei suoi confronti da INPS. INAIL e C. M. E. per il periodo 2 gennaio 2002 – 1 ottobre 2002 ed alla presentazione da parte sua della documentazione comprovante tale pagamento, ovvero che è diritto dell’attrice ex art. 1460 c.c. di non adempiere sino al momento in cui il convenuto abbia provveduto all’attestazione dell’avvenuto pagamento di detti contributi ed oneri;

g)            in via subordinata, nel caso di mancato accoglimento della domanda di cui al superiore punto f), accertare e dichiarare il diritto dell’attrice di provveddere in prima persona al pagamento per contro del convenuto di tali somme previdenziali e/o contributive agli enti preposti, detraendole dal complessivo importo ancora dovuto al sig. S. S. e/o i cessionari del credito;

h)            accertare e dichiarare quali contratti di cessione di credito siano validi ed efficaci ed opponibili all’attrice, e, di conseguenza, chi tra i convenuti abbia titolo di ottenere il pagamento e quali somme;

i)              con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Conclusioni per il convenuto S. S. (comparsa di costituzione e risposta):

Voglia l’Ill.mo Giudice adito:

a)            accertare e dichiarare che il credito della ditta S. nei confronti della parte attrice per l’esecuzione delle opere di cui al contratto del 18 marzo 2002 è di €uro 20.000,00 oltre IVA;

b)           respingere nel resto la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto.

Conclusioni per la convenuta D. L. S.r.l. (come da comparsa di costituzione e risposta):

Nel merito, in via principale:

accertato che A. D. L. ha esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni, che, per l’effetto, vanta un credito nei confronti della ditta S. S. ammontante a complessivi €uro 91.048,56;

accertato che il sig. S. S. ha ceduto alla convenuta quota parte del credito vantato da S. B. S.r.l., pari a €uro 35.000,00, mediante contratto di cessione crediti, notificato alla debitrice ceduta a mezzo lettera raccomandata datata 12 novembre 2002; che la menzionata cessione di credito è pienamente valida ed efficace;

condannarsi S. B. S.r.l. a corrispondere la somma di € 35.000,00 o la diversa somma che l’Ill.mo sig. Giudice dichiari che l’attrice D.ve al sig. S. S..

In D.negata ipotesi l’Ill.mo Giudicante ritenga valida ed efficace la cessione di crediti effettuata in favore di C. di R. di I. S.p.A., condannarsi S. B. S.r.l. a corrispondere a A. D. L. S.r.l., la quota parte residua del debito dovuto dall’attrice al sig. S. S..

Spese, diritti e onorari di lite interamente rifusi.

Conclusioni per la convenuta B. P. di L. S.c.a.r.l. (come da comparsa di costituzione e risposta – il difensore della medesima ha dichiarato di rinunciare al mandato all’udienza del 5 novembre 2007):

Voglia il Signor Giudice, ogni contraria istanza od eccezione disattesa o respinta,

1)              accertare e dichiarare valido ad ogni effetto di legge, la cessione D.l credito vantato dalla ditta S. nei confronti della società S. B. S.r.l., corrente in Cesena, in persona del legale rappresentante ing. B. M. e per l’effetto condannare quest’ultima alla corresponsione della somma di € 24.170,18 gravata D.gli interessi legali, a favore della B. P. di L. S.c.a.r.l.;

2)              in subordine accertare e dichiarare certo, liquido ed esigibile il credito di €uro 24.180,18 vantato dalla C. di R. di I. S.p.A. ora B. P. di L. S.c.a.r.l. nei confronti della ditta S. S., in forza della operazione di anticipo fatture avvenuta in I. il 15 luglio 2002, con conferma dell’obbligo alla garanzia della cedente ditta S. S., ai sensi dell’art. 1266 c.c.

3)              Spese rifuse.

Conclusioni per la terza intervenuta M. F. S.r.l. (come da istanza di intervento):

In via preliminare,

disporre l’estromissione dal giudizio della C. di R. di I. S.p.A., poi B. P. di L. e per essa B. SGC se le altre parti lo consentono;

nel merito:

1)            accertare e dichiarare che la B. P. di L. S.c.a.r.l., creditrice di S. S. della somma di € 25.000,00 in forza di operazione di sconto ed anticipo fatture del 12 settembre 2002, in seguito all’avvenuta cessione del credito, comunicata il 12 settembre 2002, è diventata a sua volta creditrice nei confronti dell’Immobiliare G.D. S.r.l. della somma di € 25.000,00 oltre a interessi dal 12 settembre 2002 al saldo;

2)            accertare l’avvenuta cessione del credito suddetto dalla B. SGC a M. F. S.r.l. e per l’effetto trasferire in capo a quest’ultima ogni effetto sostanziale e processuale della emananda sentenza;

3)            condannare l’Immobiliare G.D. S.c.a.r.l. al pagamento a favore della M. F. S.r.l. della somma suddetta, previa declaratoria dell’inesistenza e/o inefficacia di negozi di cessione antecedenti quello nei confronti della C. d R. di I. S.p.A.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato lo S. B. S.r.l. citava in giudizio il sig. S. S., la D. L. S.r.l. e la C. di R. di I. S.p.A., riferendo di avere intercorso due contratti d’appalto con il sig. S. S. per la costruzione al grezzo di quattro palazzine. Riferiva, quanto al primo contratto di appalto del 5 dicembre 2001, che le opere sono state consegnate con tre mesi di ritardo rispetto alla data pattuita e che erano stati riscontrati numerosi vizi nelle opere concluse. 

Per quanto riguarda il secondo contratto del 18 marzo 2002 di appalto era stato completamente non adempiuto atteso che nel termine fissato erano state completate solo le opere di fondazione. Il sig. S. resosi conto della impossibilità per lui di potere portare avanti il lavoro aveva abbandonato il cantiere, dichiarando di recedere dal contratto.

Pertanto in riferimento al primo contratto, quello in cui vi fu semplice ritardo, riferiva di dovere ancora, detratti gli acconti già versati, applicate le penali previste dal contratto, considerati i decimi trattenuti per garanzia, la somma di € 43.619,70. Riferiva però che la somma non era esigibile perché il pagamento era subordinato all’avverarsi della condizione, posta nel contratto, che il sig. S. dimostrasse di avere pagato quanto dovuto all’INPS e alla locale C. edile delle somme dovute per contributi al primo e tredicesime e gratifiche alla seconda, somme che per legge erano pure poste a carico solidalmente della medesima stazione appaltante.

Per quanto riguarda il secondo contratto di appalto riteneva l’attrice di non dovere nulla perché vi era stato un completo inadempimento e si riservava di promuovere risarcimento del danno in separata sede.

Riferiva che i crediti del sig. S. erano stati oggetto di due cessioni, la prima in favore della C. di R. di I. che l’aveva notificata per prima, in riferimento ad una fattura spiccata dal sig. S. verso l’attrice e la seconda in favore di D. L., nel quale l’importo dei crediti vantati era peraltro malamente indicato, ed era sorta difficoltà nel capire a chi doveva essere pagato il credito che comunque il sig. S. vantava nei confronti dello S. B., anche se nella misura indicata in citazione e non quella vantata in fattura e conseguentemente chiedeva al giudice di dirimere la questione, rendendosi disponibile a pagare la somma eventualmente dovuta all’I. e alla C. Edile per la quale chiedeva autorizzazione al giudice a poter pagare al posto del sig. S..

Si costituiva il sig. S. che negava unicamente di dovere pagare le penali contrattuali relative al contratto del 5 dicembre 2001. Infatti riferiva che il ritardo era dovuto alle continue modifiche richieste dalla committenza e dunque depurato il conteggio dalla penale calcolata dallo S. B. S.r.l. in e 16.526,62 calcolava che la somma dovuta era di € 60146,32.

Si costituiva tempestivamente anche la D. che riferiva come ella aveva adeguatamente adempiuto le sue obbligazioni di fornitura che riguardavano proprio le costruzioni oggetto del contratto di appalto e che pertanto aveva un credito di oltre 90.000,00 euro nei confronti del sig. S.. Riferiva che il credito da questi ceduto fosse di € 35.000,00 come scritto dal medesimo S. a calce dell’atto di cessione e chiedeva che questa somma fosse a lei dovuta dallo S. B. S.r.l. in virtù della cessione. Per il residuo chiedeva la seconda. del sig. S..

Inizialmente la C. di R. è stata dichiarata contumace. In seguito si costituiva avendo mutato denominazione in B. P. di L. ed essendo rappresentata da B. quale procuratore generale. Riferiva che il credito era stato a lei ceduto prima che a D. nell’ambito di un contratto di anticipazione B. e chiedeva che il credito fosse a lei pagato nella misura di € 24.000,00 circa oggetto dell’anticipazione comprensiva di interessi.

Il processo è stato istruito mediante acquisizione di documentazione relativa ai contratti, all’inadempimento e alle due cessioni. Inoltre è stata svolta prova testimoniale per chiarire gli aspetti dell’inadempimento e si è dato atto che il sig. S. non si è presentato per rendere interrogatorio formale. Dunque l’attrice ha chiesto che si dessero per ammessi i relativi capitoli dell’interrogatorio.

È stata anche acquisita informativa dalla C. edile e dall’I. che attestano i crediti vantati dai medesimi soggetti per il sig. S.

All’udienza del 5 novembre 2007 (fissata per la precisazione delle conclusioni dopo l’astensione del penultimo giudice istruttore) vi è stato l’intervento di M. F. S.r.l. che riferiva come il credito della B. P. di L. aveva ulteriormente ceduto a lei il credito e chiedeva, con il consenso delle altre parti, che venisse dichiarata estromessa la B. P.. Il difensore della B. P. dichiarava di rinunciare al mandato.

Si precisa che la domanda svolta dalla terza intervenuta è viziata da errore materiale perché viene indicato come debitore ceduto l’Immobiliare G.. Due che è parte di una parallela vicenda che vedeva. anche in quel caso protagonista il sig. S. in una vicenda assolutamente speculare.

Si precisa altresì che la D. ha svolto la medesima domanda riconvenzionale svolta in questo processo nei confronti del sig. S. in questo processo nel processo che riguarda la Immobiliare G.. 2 in relazione alla cessione di credito vantata dal sig. S. nei confronti dell’Immobiliare G.. 2.

Depositavano comparse conclusionali e memoria di replica l’attrice, la D. e la terza intervenuta.

Motivi della decisione

La vicenda ricade. nella tematica della cessione dei crediti, la quale (vedi art. 1260 c.c.) è il contratto con quale il creditore trasferisce ad un altro il suo diritto: essa ha per effetto l’automatica ed immediata sostituzione di un nuovo creditore al posto del precedente titolare del credito, restando inalterata in tutti gli altri elementi l’obbligazione. La cessione, pertanto, D.termina un caso di successione a titolo particolare nel credito: con la cessione il creditore originario (cedente) trasferisce il credito ad un’altra persona (cessionario) e per l’effetto della cessione il debitore (che si chiama, in questo caso, debitore ceduto), invece di dover prestare al cedente, è tenuto verso il cessionario.

Non è necessario, perché il trasferimento del credito si attui, che il debitore presti il suo consenso: o all’uno o all’altro il debitore deve ugualmente pagare e, quindi, dal punto di vista giuridico, per il debitore è indifferente la persona del creditore.

La ragione, o causa, per cui la cessione a luogo può essere varia: la cessione può avvenire, perché il cedente riceve un corrispettivo (cessione a titolo oneroso: se il corrispettivo è rappresentato da un prezzo, art. 1470 c.c., si può parlare di vendita del credito), o perché vuole estinguere una sua obbligazione (cessione solutoria), ecc. Se la cessione avviene a titolo gratuito e allora si tratta di donazione.

Il debitore non deve acconsentire alla cessione, ma è comunque necessario, per dare effetto alla cessione che ad egli gli si dia conoscenza che è avvenuta la cessione e ciò è previsto dall’art. 1264 c.c.

L’accettazione o la notificazione al ceduto della cessione è anche lo strumento per attribuire efficacia alla cessione di fronte a terzi. In particolare, se il cedente ha ceduto lo stesso credito prima a Primus  e poi a Secundus ed è stata notificata, o è stata accettata per prima, con atto di data certa (art. 2704 c.c.), la cessione fatta a Secundus, è questa che prevale sull’altra (art. 1265 c.c.).

Questa norma è rilevante nel caso di specie. Infatti nel presente caso la C. di R., poi diventata B. P., ha notificato la cessione con lettera del 15 luglio 2002, ricevuta il 17 luglio 2002.

Successivamente è avvenuta la cessione alla D., avvenuta il 25 ottobre 2002 come riferito dalla medesima D..

Dunque la cessione effettuata alla B. ha priorità rispetto a quella effettuata alla D..

Tuttavia il credito ceduto alla B. ammonta ad € 24.170,18. Pertanto nel caso il credito accertato ecceda quanto dovuto alla B. per effetto della cessione prioritaria, il residuo, fino alla concorrenza della somma richiesta di € 35.000 è dovuto alla D..

Si D.ve però precisare quanto segue. La C. di R. – B. P. si è costituita tardivamente e pertanto quando non era più legittimata a svolgere domande. riconvenzionali. Dunque in ogni caso la B. non è più legittimata a svolgere domanda di condanna. in questo processo e la relativa domanda di condanna. è inammissibile.

Continuando l’esame della disciplina della cessione di credito, si deve dire che benché venga ad essere modificato il soggetto attivo del credito, l’obbligazione rimane, per tutto il resto, inalterata: perciò il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e gli altri accessori (art. 1263 c.c.).

Parimenti (e questo è quello che rileva nel presente processo), il debitore ceduto può opporre al cessionario le stesse eccezioni che poteva opporre al cedente. Dunque,  per quello che qui rileva, le vicende. relativo all’inadempimento del sig. S. sono certamente opponibili sia alla cessionaria prioritaria che alla cessionaria secondaria.

È indubbio che era onere della prova dello S. e dunque dei cessionari dimostrare l’avvenuto esatto adempimento e pertanto non avendo dimostrato il sig. S. di avere esattamente adempiuto i due contratti i crediti ceduti non corrispondono alla misura da lui sperata e segnatamente nella somma di € 60146,32 da lui indicata in comparsa.

Invece la società attrice ha dimostrato il completo inadempimento relativo al contratto D.l 18 marzo 2002. Infatti il S. ha addirittura dichiarato di recedere dal contratto e ha abbandonato il cantiere. In proposito, si rileva che la D. non è legittimata ad osservare alcunché circa l’esiguità del termine previsto per l’adempimento in questo contratto. Ella, non avendo dedotto frode. nei suoi confronti, non può fare altro che accettare il credito così come lo ha ricevuto.

Dunque per questo contratto al sig. S. nulla è dovuto essendo completamente inadempiente.

Per quanto riguarda invece il contratto del 5 dicembre 2001 è stata dimostrato il ritardo (vedi teste Pontini e mancata comparizione per rendere interrogatorio formale del sig. S.).

Dunque il conteggio in atti, accettato per altro dal sig. S., D.ve essere confermato dalla presente sentenza.

Lo S. B. S.r.l. D.ve al sig. S. la somma di € 43.619,70.

Si precisa però che questa somma non è esigibile perché il pagamento definitivo (cfr. doc. 5 pag. 12 d arte attrice) è subordinato sospensivamente al pagamento delle somme dovute a titolo previdenziale all’I. e alla C. Edile per il contributo tredicesima e contributi. Tale condizione non si è avverata e pertanto la somma non è ancora esigibile. Le somme sono quelle indicate nelle missive tutte e due datata 14 dicembre 2005 Dell’I. e della C. Edile anche se si D.ve precisare che esse sono relative al credito complessivo di questi due soggetti che non sono in grado di imputare le somme a un cantiere piuttosto che a un altro.

Dunque la condizione sospensiva non si è verificata e il credito non è esigibile.

Si deve dare atto che l’attrice, che peraltro è obbligata per legge in solido con il sig. S. ha dato disponibilità a pagare le somme. Essa può essere autorizzata a fare il pagamento al posto del sig. S. ai sensi dell’art. 1180 c.c. con la riserva che il pagamento dovrà essere accertato dai creditori sopra indicati dato che la mancata partecipazione di quelli al processo rendere. impossibile stabilire se essi medesimi possano avere interesse a che il debitore adempia personalmente.

Naturalmente in caso di pagamento di queste somme da parte dello S. B. S.r.l., il credito vantato dal sig. S. e da lui ceduto viene diminuito corrispondentemente.

Il credito del sig. S., non essendo esigibile, non ha prodotto interessi e non ne produrrà fino al momento nel quale sarà esigibile e vi sarà costituzione in mora. Infatti l’art. 1224 c.c. (così come anche l’art. 4  D.Lv. 231/2002) prevede. che le somme producano interessi solo dal momento della mora tranne nel caso fossero dovuti in precedenza. Dunque non essendo dovuti in precedenza interessi, non essendoci mora in re ipsa ex art. 1219 comma 2° c.c. non sono dovuti interessi.

Non essendo esigibile la somma, la domanda riconvenzionale promossa da D. S.r.l. nei confronti di S. B. S.r.l. non può essere accolta.

La domanda riconvenzionale di condanna. del sig. S. svolta da D. è stata ritualmente proposta ed è documentalmente provata sulla base del contratto di cessione del credito pro solvendo (doc. 1 di parte convenuta D.).

Dunque il sig. S. viene anche condannato a pagare in favore di D. la somma portata in quel contratto che ammonta ad € 97.954,57, D.tratta la somma di € 6.923,83 che la medesima D. ha indicato che il sig. S. ha pagato. Dunque il sig. S. deve essere condannato a pagare in favore della D. la residua somma di € 91.048,56, oltre ad interessi nella misura di cui agli art. 4 e 5 D.Lv. 231/2002.

La domanda di estromissione svolta dalla terza intervenuta, invece, non può essere accolta. Infatti non si è avverato il presupposto di cui all’art. 111 comma 3° c.p.c., perché le altri parti non hanno acconsentito all’estromissione e pertanto non si può dichiarare in questa sede. che è avvenuta la relativa successione a titolo particolare, pur essendo l’intervento pienamente ammissibile.

Si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite fra S. B. S.r.l., D., B. P. e M. F. in quanto la causa della controversia insorta tra di loro è il sig. S. che deve pertanto essere condannato a pagare le spese processuali in favore di tutte queste parti. Le spese sostenute invece da M. F. S.r.l. sono integralmente compensate nei confronti di tutti le altre parti del processo.

P.Q.M.

Sandro Pecorella, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 20477/2002) tra

S. B. S.r.l. (avv. A. P.)

contro

S. S. (avv. M. R. M.)

contro

D. L. S.r.l. (avv. L. F.)

contro

B. P. di L. S.c.a.r.l. (avv. D. D. P., F. B. e A. L. B.)

con intervento volontario di

M. F. S.r.l. (avv. R P.)

avente per oggetto: cessione D.l credito.

ogni diversa istanza disattesa e respinta

dichiara che la somma dovuta da S. B. S.r.l. nei confronti di S. S. e per esso ai cessionari, ammonta ad € 43.619,70 D.tratta eventualmente la somma che S. B. S.r.l. pagherà alla C.E.D.A.. e all’INPS;

dichiara che essendo stato accertato il mancato pagamento delle somme dovute da S. S. alla CEDA e all’INPS la detta somma non è esigibile e non ha prodotto interessi;

dichiara che S. B. S.r.l. ha facoltà di pagare le somme dovute da S. S. nei confronti della C.E.D.A. e dell’INPS previa accettazione del pagamento da parte di questi creditori e rendere così esigibile il residuo credito di S. S. nei confronti dei cessionari;

dichiara che la cessione operata da S. S. nei confronti di C. di R. di I. ora B. P. di L. S.c.a.r.l. è prioritaria rispetto a quella effettuata da S. S. nei confronti di D. L. S.r.l. e che la prima ammonta ad € 24.170,18 e la seconda ad € 35.000,00;

dichiara pertanto che S. B. S.r.l. D.ve pagare prioritariamente il credito ceduto a C. di R. di I. ora B. P. di L. S.c.a.r.l. e solo successivamente, sempre nei limiti delle somme indicate, deve pagare l’eventuale residuo a D. L. S.r.l. in relazione alla seconda cessione di crediti;

respinge la domanda riconvenzionale di condanna. proposta da D. L. S.r.l. nei confronti di S. B. S.r.l.

condanna. S. S. a pagare in favore di D. L. S.r.l. la somma di € 91.048,56 oltre interessi nella misura di cui agli artt. 4 e 5 D.Lv. 231/2002;

respinge la richiesta di estromissione di B. P. Italiana S.c.a.r.l. svolta da M. F. S.r.l.;

compensa le spese processuali sostenute da S. B. S.r.l., B. P. di L. S.c.a.r.l., D. L. S.r.l., M. F. S.r.l. tra di loro e anche quelle tra M. F. S.r.l. e S. S. tra di loro;

condanna. S. S. a pagare in favore di S. B. S.r.l., D. L. S.r.l., B. P. di L. S.c.a.r.l. le spese processuali da questi rispettivamente sostenute;

 liquida le spese sostenute da S. B. S.r.l. in complessivi € 12.874,38 di cui € 369,93 per spese, € 4434,00 per competenze ed € 6905,00 per onorari, oltre 12,5 % per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge;

liquida le spese sostenute da D. L. S.r.l. in complessivi € 3290,90 di cui € 237,55 per spese, € 1623,35 per competenze ed € 1430,00 per onorari, oltre 12,5 % per spese generali oltre IVA e CPA come per legge;

liquida d’ufficio le spese sostenute da B. P. di L.  in complessivi € 2300,00 di cui € 1200,00 per competenze ed € 1100,00 per onorari, oltre 12,5 % per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Imola, 15 febbraio 2008.

Il Giudice