Sentenze

Sentenze

Azione di risoluzione contrattuale e in subordine azione di riduzione del prezzo-contratto cd. Report-dichiara risolto per inadempimento- condanna la convenuta restituire le somme pagate oltre agli interessi legali in misura pro tempore e le spese le

29 marzo 2016

Azione di risoluzione contrattuale e in subordine azione di riduzione del prezzo-contratto cd. Report.-dichiara risolto per inadempimento- condanna la convenuta restituire le somme pagate oltre agli interessi legali in misura pro tempore e le spese legali.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

SENTENZA       

nella causa iscritta al n. 20196/2003 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza del 19 settembre 2005 in seguito alla precisazione delle conclusione e alla concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa da A.G.I:S S.p.a. in persona di F. B., presidente pro tempore,  rappresentato e difeso per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dell’11 giugno 2004 dagli avv. M. C. e B. B. ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Imola, via C. 92.

Attrice

contro 

S. S.a.s. di A. L. & C. in persona della legale rappresentante pro tempore A. L. rappresentata e difesa come da mandato in margine della comparsa di costituzione dagli avv. Enrico C. e Umberto P. elettivamente domiciliata presso il loro studio di Imola, via E. 241.

Convenuta

avente per oggetto: azione di risoluzione contrattuale e in subordine azione di riduzione del prezzo.

Conclusioni per l’attrice (foglio allegato al verbale di udienza del 19 settembre 2005):

si chiede e si conclude:

in via istruttoria:

vorrà il Giudice rimettere in istruttoria la causa e fissare udienza ad hoc. Disponendo il richiamo di C. M. per rispondere al capitolo 16) della memoria S. S.p.A. ex art. 184 c.p.c. del 23 dicembre 2004.

Nel merito: ogni contraria istanza ed eccezione reietta, accertato e dichiarato l’inadempimento di S. S.a.s. nell’espletamento dell’incarico ricevuto da S. in data 10 giugno 2002, il Tribunale vorrà dichiarare la risoluzione del contratto intervenuto tra le parti per fatto e colpa di S. S.a.s.; conseguentemente vorrà condannare S. S.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a S. S.p.A. la somma di € 44.000,00 oltre IVA, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali a far data dai pagamenti effettuati da S. in data 1 luglio e in data 22 luglio 2002 fino al saldo.

Nella denegata e contestata ipotesi di non accoglimento della domanda che precede, in via subordinata il Tribunale, tenuto conto che l’elaborato depositato in atti da S. S.a.s. è un coacervo di banalità, di osservazioni ovvie e scontate, che non vi è alcun suggerimento, alcuna soluzione, alcun indirizzo per il superamento dei problemi affrontati da S., vorrà in via equitativa determinare il costo della consulenza e qualora lo stesso risultasse inferiore ad € 44.000,00 oltre IVA, vorrà condannare S. S.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, a retroagire a S.. la differenza con interessi e rivalutazione dal 1 luglio e dal 22 luglio 2002 al saldo.

Sempre in via subordinata, si insiste per l’espletamento della richiesta C.T.U. tendente ad accertare il contenuto dell’elaborato di S. S.a.s. rispetto alla situazione esistente in S. nell’anno 2002, nonché la determinazione del relativo costo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Conclusioni per la convenuta:

nel merito. Rigettare ogni richiesta ed istanza ex adverso formulata poiché infondata in fatto ed in diritto e condannare parte attrice al pagamento di tutte le spese, competenze ed onorari di lite di parte convenuta.

Dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l’8 maggio 2003 ai sensi dell’art. 145 c.p.c., la S. S.p.A. conveniva in giudizio di fronte all’intestato giudice la S. S.a.s. di A. L. & C. ed esponeva che in qualità di gestore del locale autodromo commissionò ad un operatore qualificato individuato nell’odierna convenuta un incarico c.d. di “report” finalizzato alla razionalizzazione e diminuzione dei costi produttivi di alcuni settori specifici della propria attività. Il contratto fu formulato e concretizzato in una lettera a firma, per quanto riguarda la S., di M. G., che venne accettata da S. con sottoscrizione a firma di A. L..

Riferiva S. che mai questa relazione le era stata consegnata e che nonostante ciò in seguito alle fatture 1 e 2 rispettivamente del 1 luglio 2002 e del 22 luglio 2002 fu pagata a mezzo assegni la complessiva somma di € 44.000,00 oltre IVA. Riferiva di avere richiesto con vari solleciti alla S. la predetta relazione che mai era stata consegnata e che pertanto aveva deciso di agire in giudizio per inadempimento chiedendo la risoluzione del contratto con conseguente restituzione delle somme già pagate.

Con comparsa di costituzione e risposta intempestivamente depositata (la prima udienza era fissata per il 18 luglio e la S. si costituì in Cancelleria il giorno prima) la S. rispondeva depositando in quella sede la predetta relazione e affermando che la stessa era già stata consegnata al sig. M. G. stesso in doppia copia il 22 luglio 2002, data la mancanza in S. di un ufficio deputato alla ricezione degli atti.

Riferiva S. che in seguito sorse un contrasto personale tra il sig. C. che aveva eseguito la consulenza per S. e il sig. M., all’epoca legale rappresentante della S. e che pertanto ne scaturì una denuncia per diffamazione a mezzo stampa per il quale pende procedimento penale.

 Riferiva anche che nell’ottobre 2002 la S. subì un furto per il quale venne anche segnalata la sparizione di schede contabili. Imputava la mancanza  contestando le pretese contenute nell’atto di citazione notificato dall’attore.

Chiedeva il rigetto delle domande attrici.

In sede d’udienza 183 c.p.c. si costituiva nuovo procuratore della S., espressione del nuovo consiglio di amministrazione nel frattempo entrato in carica.

Veniva richiesto termine per memoria di precisazione e modifica delle conclusioni già prese e in questa sede la convenuta svolgeva la domanda subordinata di riduzione del prezzo riportata nelle conclusioni.

La convenuta dichiarava di non accettare il contraddittorio su domande nuove e pertanto su quella di riduzione del prezzo.

Il processo veniva istruito con le prove documentali e prove testimoniali, venendo rigettata l’istanza di C.T.U.

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione e sono state depositate tempestivamente da tutte e due le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica.

In sede di precisazione delle conclusioni parte attrice ha chiesto la rimessione in istruttoria ritenendo che fosse stato verbalizzato in modo impreciso il pensiero del teste M..

Motivi della decisione

Preliminarmente il giudice rileva che dalla risposta verbalizzata del sig. M. si desume che nel luglio 2002 lo stesso prese cognizione del solo incarico di consulenza e questo per il solo fatto che fu disposto il pagamento della consulenza stessa. Per questo motivo, ha detto il M., oltre che per altri il G. che aveva disposto il pagamento fu licenziato. Il motivo in questione e cioè il pagamento alla S. è stata indicato, sempre secondo il teste M., nella lettera di licenziamento.

Non si desume dal tenore della testimonianza del M. nessuna ammissione dell’avvenuta consegna da parte della S. dell’elaborato di consulenza, invece paventata come possibile interpretazione da parte dell’attrice, che ha chiesto la remissione in istruttoria per chiarire il pensiero del teste.

Preso atto di ciò, l’unica prova dell’avvenuta consegna dell’elaborato in quella data è data dalla testimonianza del teste G..

Ora, si deve senz’altro dare una valutazione sulla attendibilità di questo teste.

Ritiene lo scrivente che non si possa tenere in grande considerazione la testimonianza del G. e non tanto perché lo stesso è attualmente in causa con la S. per l’impugnativa del licenziamento, ma per tutta la tempistica della vicenda che, opportunamente provata da S. induce a ritenerlo un teste sospetto al quale non si può arrivare a dare il credito necessario che vorrebbe S. che lo ha richiesto di testimonianza.

Si devono infatti rilevare le spiacevoli coincidenze evidenziate da S.: la società S. è costituita dal sig. E. C. e dalla sig.ra A. L. che unitamente al primo e ai figli del primo costituiscono un unico nucleo familiare (cfr. visura camerale e certificati di famiglia nel fascicolo di parte attrice).

Nell’aprile 2002 era stato notificato a S. atto di sequestro presso terzi a carico del sig. C. che si era dimesso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 22 febbraio 2002.

Il 25 luglio 2002 poi la S. chiese al sig. C. la restituzione di tutta la documentazione S. eventualmente in suo possesso e rimarcò come si dovesse ritenere esclusa una qualsiasi forma di collaborazione con il sig. C. (vedi lettera nel fascicolo di parte attrice). È da considerare come tale lettera segua di poco la vicenda del pagamento della somma pattuita per la consulenza.

Si deve inoltre rilevare come in tutti gli atti relativi alla vicenda il G. abbia una parte rilevante: è lui che sottoscrive la lettera di incarico ed è lui che poco più di un mese dopo disponga il pagamento di quanto pattuito con S. con due assegni a sua firma del 23 luglio 2002.

Si deve anche tenere presente che la S. è stata costituita il 17 maggio 2002 e che fu iscritta alla camera di commercio il 18 luglio 2002. L’incarico per cui è processo è stato il primo incarico della società, come emerge anche dal fatto che le due fatture emesse sono rispettivamente la prima e la seconda della S..

Si deve aggiungere che, benché possibile, non appare conforme a nessuna comune pratica commerciale lo stabilire dei termini di pagamento precisi come quelli messi nella lettera di incarico senza che nella stessa lettera vengano messi bene in chiaro i termini di consegna dell’elaborato. Ciò benché possibile in base alla legge non è assolutamente il modo di comportarsi di una qualsiasi azienda che aspiri ad avere una qualsivoglia qualifica di serietà.

Il termine di poco più di un mese (10 giugno 2002 – 22 luglio 2002) entro il quale sarebbe stato consegnato quanto pattuito appare altresì scarsamente congruo rispetto allo svolgimento di un incarico che vedeva come corrispettivo il pagamento di un cospicuo compenso. Infatti è evidente che le tematiche indicate nella lettera d’incarico richiedevano lo sviluppo di una complessa attività cognitiva tesa all’acquisizione di dati con necessità di audizione di personale e di prendere cognizione di luoghi che solo in parte potevano essere sostituiti dal fatto che ci si era avvalsi per lo svolgimento dell’indagine del sig. C. che conosceva bene la S.. Si sottolinea, anticipando il tema dell’onere della prova, che anche considerando le difficoltà derivanti dalla perdita dei dati del computer riferita da S. (per altro solo affermata, ma non provata) come la stessa nulla ha fatto per supplire a tale difficoltà, provando in altro modo l’attività di cognizione diretta all’acquisizione dei dati necessari per riferire scientemente sulle questioni poste nella lettera d’incarico. Non è credibile che tale attività che indubbiamente avrebbe dovuto esserci rispetto al tenore dell’incarico non abbia lasciato tracce che avrebbero potuto essere oggetto di prova.

Infine, si deve dire che la stessa consegna brevi manu al sig. G. della relazione non appare confacente al fatto che per la stessa erano stati pattuiti pronta cassa ben € 44.000,00 considerando che vi erano ben altri sistemi per consegnare l’elaborato quali i corrieri e la posta che avrebbero dato certezza alla ricezione del plico nonostante la mancanza di un ufficio protocollo.

Non è neppure credibile il fatto che la S. dica di non avere trattenuta una copia cartacea integrale della consulenza. Infatti è evidente che nella prospettiva di una ditta agli inizi della propria attività l’incarico con un contraente come S. è assolutamente prestigioso, dato che questa gestisce l’autodromo di Imola dove si svolge il celebre gran premio di formula 1. La relazione in questione sarebbe pertanto stata un grande referenza per incarichi futuri.

Si tenga inoltre conto che la S. ebbe a chiedere fin dal 13 novembre 2002 la consegna dell’elaborato e ciò rende ancora più incredibile che a meno di quattro mesi dall’asserita consegna si avevano così grandi difficoltà a consegnare un’altra copia della relazione.

In considerazione di tutto quanto si è esposto la testimonianza del sig. G. è del tutto insufficiente per consentire di ritenere che la S. abbia dato la prova di avere consegnato la relazione nella data da  lui indicata.

Dunque si deve ritenere che la S. abbia consegnato la relazione solo con il deposito del fascicolo di parte avvenuta come già detto il 17 novembre 2003.

Infatti trattandosi di azione di risoluzione contrattuale per inadempimento la società S. è titolare dell’onere della prova dell’adempimento ai sensi dell’art. 2697 c.c. ricadendo sulla S. solo l’onere della prova dell’avvenuta conclusione del contratto, cosa che ha fatto con la produzione in giudizio della scrittura privata del 10 giugno 2002 da cui si desume la prova dell’avvenuta conclusione del contratto, non essendo la stessa affatto disconosciuta da S.. 

In considerazione di questi elementi di fatto e della suddivisione dell’onere della prova sopra riportati la conclusione circa la mancata prova della consegna il 22 luglio 2002 da parte di S. appare necessitata.

Inoltre, considerato sempre che siamo di fronte ad una azione di risoluzione per inadempimento, ammesso, ma non concesso, che il semplice fatto dell’avvenuta consegna della relazione in data 17 novembre 2003 non sia sufficiente a ritenere verificato l’inadempimento perché nessun termine di consegna era stato pattuito (ma tale affermazione sarebbe comunque assurda dato che da ben più di un anno rispetto alla consegna la S. aveva pagato quanto pattuito e in ogni caso vi è la lettera S. del 9 gennaio 2003 che costituisce una vera e propria diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. come vedremo sotto), la medesima testimonianza del sig. G. è di per se sufficiente a ritenere sussistente l’inadempimento sotto il profilo dell’assoluta inidoneità  della relazione presentata in giudizio a fare ritenere avvenuto l’adempimento.

Infatti, se solo si legge questa deposizione testimoniale, che ovviamente, data la delicata posizione del teste, è pervasa dal naturale desiderio di difendere il suo operato, riferisce che nell’elaborato fattogli visionare in udienza “…mancano tutte le parti sostanziali con le piantine dell’impianto e zone limitrofe e gli elaborati grafici. Questi elaborati erano presenti nelle copie consegnatimi da S. ed erano in questi elaborati che venivano evidenziati i risparmi che avrebbe conseguito S.”.

Si sono già ampiamente espresse le motivazioni per le quali il teste non può costituire di per se la prova per ritenere che la relazione fosse stata consegnata il 22 luglio, ma esibita la relazione al sig. G. questa, secondo un teste che non può essere ritenuto maldisposto verso S., è talmente insufficiente anche ai suoi occhi che riferisce come i dati che evidenziavano i risparmi dati dalle soluzioni S. fossero contenuti in parti della relazione che non sono state portate alla sua vista in udienza e conseguentemente che non sono state viste neppure dal Giudice.

Dunque secondo lo stesso teste indotto da parte convenuta la consulenza mostrata in udienza è insufficiente e ciò di per se già consente al Giudice di ritenere che la consegna da parte di S. a S. del medesimo elaborato visionato in udienza dal G. costituisca inadempimento totale dell’obbligazione assunta da S..

I fatti testimoniati dai testi indotti da S. che attestano vieppiù la banalità delle osservazioni svolte nella relazione, il loro essere tralatizie e la loro impraticabilità a seconda dei casi di cui si tratta costituiscono solo una controprova che ancora di più attesta questo giudizio di totale inadempimento per il quale è più che sufficiente la medesima deposizione del sig. G..

Non si ritiene pertanto riportare tutte le argomentazioni che si potrebbero trarre dalle deposizioni medesime, comunque bene riportate nella comparsa conclusionale di S..

Conseguentemente dato l’inadempimento si deve dichiarare risolto il contratto intercorso tra S. e S..

Ritenuto che la lettera del 9 gennaio 2003 inviata da S. a S. costituisca diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 c.c., in quanto viene chiesto formalmente con diffida l’adempimento, viene rilasciato un termine di dieci giorni per l’adempimento che deve essere ritenuto congruo considerato la precedente lettera del 13 novembre 2002 e la risposta del 10 gennaio 2003, dalla quale si ricava che lo studio era già stato consegnato, e viene minacciato in caso contrario l’azione di risoluzione, il contratto, secondo il tenore della lettera, deve ritenersi risolto alla data del 23 gennaio 2003, considerato che la lettera della S. è stata ricevuta il 13 gennaio 2003.

A partire da questa data la S. ha diritto ad ottenere la restituzione della somma pagata per lo studio commissionato e mai ricevuto.

Alla risoluzione del contratto segue l’obbligo per S. S.a.s. di risarcire il danno subito da S. che è stato espressamente chiesto in sede di citazione e che si deve ritenere fino ad oggi coltivata avendo chiesto in conclusioni l’attrice il pagamento della rivalutazione monetaria oltre che degli interessi legali. Tale richiesta non avrebbe assolutamente senso se non un ambito di richiesta di risarcimento dei danni, dato il principio nominalistico relativo all’obbligazione monetaria formulato dall’art. 1277 c.c.

Quanto alla entità del risarcimento del danno provato da S. questo è limitato al fatto che questa ha provato solamente che la somma di € 44.000,00 è stata pagata a S. con valuta del 23 luglio 2003 data alla quale sono fatti risalire gli assegni emessi da S. stessa. Dunque da quella data la S. non ha più disposto delle somme indicate e pertanto il danno consiste nella mancata disponibilità di quelle somme da quella data per avere il nulla in cambio.

Preso atto di ciò si deve dire che il danno in questione non eccede quello indicato dall’art. 1224 c.c. comma 1° c.c. poiché non è stata data prova di  ulteriori danni.

Conseguentemente la S. viene condannata a risarcire a S. il danno quantificato nella misura degli interessi legali pro tempore vigenti dalla data del 23 luglio 2003 al saldo.

La S. S.a.s., soccombente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. è condannata a pagare le spese di causa sostenute da S. S.p.A. liquidate come in dispositivo.

L’accoglimento delle domande principali esime dall’affronto delle questioni relative alla azione di riduzione del prezzo e al preteso difetto di rappresentanza del sig. G. al momento della conclusione del contratto, tema quello della rappresentanza introdotto solo con il deposito della seconda memoria di cui all’art. 184 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 20196/2003) tra

S. S.p.A. (avv. M. C. e B. B.);

contro

S. S.a.s. di A. L. & c. (avv. E C. e U. P.);

avente per oggetto: azione di risoluzione contrattuale e in subordine azione di riduzione del prezzo.

ogni diversa istanza disattesa e respinta

dichiara risolto per inadempimento alla data del 23 gennaio 2003 il contratto intercorso tra S. S.a.s. di A. L. & C. e S. S.p.A. concluso con scrittura privata del 10 giugno 2002 e per l’effetto condanna S. S.a.s. di A. L. & C. a restituire a S. S.p.A. la somma di € 44.000,00 pagata a tale titolo, oltre interessi legali su questa somma nella misura pro tempore vigente dal momento del pagamento di questa somma (23 luglio 2003) fino al saldo effettivo;

condanna S. S.a.s. di A. L. & C. e a pagare le spese di causa sostenute da S.. S.p.A. che liquida in complessivi € 9157,43 di cui € 529,75 per spese, € 3027,68 per competenze ed € 5600,00 per onorari, oltre 12,5 % per spese generali ex art. 14 T.P. civile ed oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Imola, 13 febbraio 2006.

Il giudice