Sentenze

Sentenze

Azione di risarcimento danni- unità immobiliari- condanna il convenuto a pagare le somme richieste-oltre interessi legali in base indice ISTAT- condanna il convenuto a pagare le spese di causa sostenute dagli attori.

29 marzo 2016

Azione di risarcimento danni- unità immobiliari- condanna il convenuto a pagare le somme richieste-oltre interessi legali in base indice ISTAT- condanna il convenuto a pagare le spese di causa sostenute dagli attori.

  

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

SENTENZA       

nella causa iscritta al n. 391/2005 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza del 7 novembre 2005 in seguito alla precisazione delle conclusione e alla concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa da C. A. S.r.l. quale amministratore del C. di Via G. dai numeri ** al **/e in persona di M. S., legale rappresentante pro tempore e dei condomini C. M., D. F. L., V. A., M. G., N. B., P. R., B. N., Z. M., M. Marco e P. N. rappresentati e difesi , come da procura speciale rilasciata in calce dell’atto di citazione, dall’avv. R. P. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Imola, via C. n. 30.

Attori

contro 

B. I. S.r.l. in persona D.l legale rappresentante pro tempore

Convenuta contumace

avente per oggetto: azione di risarcimento danni.

Conclusioni per gli attori (come da atto di citazione):

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, accertati i fatti, rigettata ogni contraria eccezione o istanza, condannare la convenuta società “B. I. S.r.l.”, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire agli odierni attori tutti i danni, come da stima effettuata dal consulente d’ufficio, o comunque nella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre a rivalutazione ed interessi maturati e maturandi fino all’effettivo soddisfo.

Con vittoria in ogni caso di spese, competenze ed onorari anche relativamente all’espletato accertamento tecnico preventivo.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato a mezzo posta per compiuta giacenza nel luogo di cui  all’art. 145 c.p.c., i sopra indicati attori convenivano in giudizio davanti all’intestato giudice la B. I. S.r.l., società a responsabilità limitata unipersonale riferendo che i condomini avevano acquistato dalla detta società unità immobiliari site nel C. di Imola, località di Sesto Imolese via G. dal ** al **/e e che tali unità immobiliari presentavano gravi difetti di costruzione riguardanti parti comuni come i condotti fognari che presentava pendenze sbagliate e diverse rotture e il tetto. Inoltre, le unità immobiliari presentavano nelle parti di proprietà esclusiva alcuni difetti compiutamente esposti nell’atto di citazione.

Chiedeva che la società convenuta che aveva provveduto alla costruzione degli immobili risarcisse i danni.

Il processo si celebrava nella dichiarata contumacia della società convenuta e veniva istruito con l’acquisizione della relazione del C.T.U. nominato nell’ambito di una procedura per accertamento tecnico preventivo che era stata introdotta dagli odierni attori ai quali la convenuta aveva partecipato in modo sostanziale e nel corso della quale erano state svolte trattative che avevano portato a proposte transattive che poi non hanno avuto seguito e che hanno dato luogo alla presente causa.

All’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. sono state ammesse le prove consistenti in quella sopra indicata. Il giudice ha quindi fatto precisare le conclusioni e concesso i termini di cui all’art. 190 c.p.c. riducendo il termine per il deposito delle comparse conclusionali a trenta giorni.

Gli attori hanno depositato comparsa conclusionale e la convenuta non si è costituita neppure in questa fase.

Motivi della decisione

Ai sensi dell’art. 1669 c.c., l’appaltante ha diritto ad ottenere l’eliminazione dei difetti della cosa a spese dell’appaltatore. In ogni caso ha il diritto ad ottenere il risarcimento del danno. Nel caso di vendita ai sensi dell’art. 1492 c.c. il compratore ha diritto, se preferisce, alla riduzione del prezzo e, ai sensi dell’art. 1494 c.c. il risarcimento del danno derivante dai vizi della cosa.

In ogni caso il compratore o l’appaltante hanno diritto al risarcimento dei danni.

Nel presente caso gli attori ritengono anche per il comportamento tenuto in fase di trattativa della convenuta che non otterranno la rimozione dei vizi e dunque agiscono direttamente per il risarcimento del danno.

La prova della responsabilità della convenuta la si trae nella consulenza tecnica redatta nel corso dell’accertamento tecnico preventivo che su richiesta delle parti è andato al di là della semplice descrizione dello stato di fatto, ma ha individuato responsabilità e i costi necessari per le riparazioni. Questi costi sono le somme richieste dagli attori quali risarcimento.

L’accertamento è stato molto accurato tant’è vero che il consulente ha in gran parte disatteso le doglianze degli odierni attori. Pertanto l’accertamento deve essere ritenuto piena prova dei fatti per cui è oggi processo.

Dunque in riferimento ai singoli alloggi il C.T.U. ha riscontrato:

alloggio P. M.: necessità di livellare il terreno e portare in quota i pozzetti del sottoscala e la presenza di una fessurazioni tra il parapetto e il muro del fabbricato;

alloggio Z.: rumorosità dei pluviali, perfezionamento della sistemazione del percorso esterno, livellazione ed integrazione del terreno del sottoscala, rifacimento dell’intonaco e della tinteggiatura del muretto del parapetto della scala interna; risistemazione del pavimento per presenza di giuntatura non dovuta essendo il pavimento tutto uguale, scala interna da rimontare e rifare; presenza di umidità ascendente nel pavimento del seminterrato, fessurazione tra il parapetto ed il muro del fabbricato;

alloggio P. B.: scala interna con da mettere in sicurezza; presenza di umidità ascendente per tutto il perimetro della rimessa per un altezza di 15 centimetri da terra; infiltrazione di acqua da un velux del sottotetto;

alloggio C.: presenza di umidità ascendente nelle pareti del garage;

alloggio D. F.: pozzetto per tubazioni acqua, gas ed elettricità rotto; presenza di umidità ascendente nell’auto rimessa; umidità e muffa in camera da letto per scarsa coibentazione del muro esterno; messa in sicurezza di una scala interna;

alloggio M. N.: sostituzione del pannello di chiusura del collettore dell’impianto, perfezionamento della rifinitura del sottoscala all’entrata, porta antincendio dell’autorimessa cantina con architravatura da completare con la cornice superiore; deprezzamento da applicare per la mancata esecuzione a regola d’arte della pavimentazione esterna in cemento e graniglia; rifacimento di un chiusino vicino alla recinzione per permettere l’apertura del relativo pozzetto;

parti comuni: distacco di sei metri di zoccolatura nei due lati della corsia delle autorimesse; presenza di parti di cemento armato che presentano macchie di ruggine per insufficiente copertura del cemento sui ferri di armatura; necessità d’integrale rifacimento del pavimento dell’autorimessa; necessità di bonifica dell’umidità ascendente di tutti i locali del piano interrato in corrispondenza dei muri portanti; muretto dei parapetti dei balconi esterni lato ingresso setolati in corrispondenza dell’attacco al fabbricato con necessità di ripristino; collegamento di una pompa sommersa presente nell’autorimessa P. all’impianto elettrico condominiale e necessità di ovviare ai problemi di riflusso che la stessa presenta; integrale rifacimento della rete fognaria.

Il C.T.U. ha pertanto rilevato come la somma necessaria per correggere i difetti consista in € 35640,00 alla data del 15 settembre 2004 di cui € 32960,00 per le parti comuni, € 1340,00 per l’alloggio Canotti, € 380,00 per l’alloggio P. B.; e 545,00 per l’alloggio D. F. V.; € 435,00 per l’alloggio M. N..

Le dette somme sono rappresentative di un credito di valore dovuto al fatto che la convenuta non ha provveduto al ripristino dovuto e dunque considerato che il valore è calcolato in riferimento al 15 settembre 2004, data di deposito della relazione dell’A.T.P. è a tale data che occorre riferirsi per il danno da ritardo.

Per liquidare tale danno si devono applicare gli interessi sulle dette somme (nella misura legale pro tempore vigente) secondo il criterio di cui alla nota sentenza Cass. civ. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712, per la quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell’illecito, via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio, in riferimento al caso concreto, gli interessi vanno calcolati sulla somma detta dal 15 settembre 2004, progressivamente rivalutata di anno in anno fino alla data della sentenza. Da quel momento in poi fino al saldo effettivo sono dovute su tutte le somme, danno liquidato e somma ottenuta dal calcolo degli interessi, gli interessi legali fino al saldo effettivo;

La convenuta è anche condannata a pagare le spese processuali sostenute dagli attori come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 391/2005) tra

C. A. S.r.l. quale amministratore del C. di Via G. dai numeri 28 al 28/e e C. M.,D. F. L., V. A., M. G., N. B., P. R., B. N., Z. M., M. Marco e P. N.,  (avv. R. P.)

contro

B. I. S.r.l. (contumace);

avente per oggetto: azione di risarcimento danni.

ogni diversa istanza disattesa e respinta

condanna B. I. S.r.l. a pagare in favore di C. A. S.r.l. quale amministratore del C. di Via G. dai numeri 28 al 28/e e C. M., D. F. L., V. A., M. G., N. B., P. R., B. N., Z. M., M. Marco e P. N. la complessiva somma di € 35640,00 di cui € 32960,00 per le parti comuni, € 1340,00 per l’alloggio Canotti, € 380,00 per l’alloggio P. – B.; e 545,00 per l’alloggio D. F. V.; € 435,00 per l’alloggio M. – N., oltre interessi legali, su tale somma rivalutata secondo l’indice ISTAT di anno in anno dalla data del 15 settembre 2004 fino alla data della presente sentenza, oltre gli ulteriori interessi legali su tutte le somme dalla data della presente sentenza fino al pagamento effettivo;

condanna B. I. S.r.l. a pagare le spese di causa sostenute dagli attori che liquida in complessivi € 4453,77 di cui € 624,77 per spese, € 1329,00 per competenze ed € 2500,00 per onorari, oltre 12,5 % per spese generali ex art. 14 T.P. civile ed oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Imola, 13 febbraio 2006.

Il giudice