Sentenze

Sentenze

Azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale- obbligazione di non fare-segreto professionale- respinta domanda attrice- due terzi delle spese processuali compensate,condanna l’attrice a pagare un terzo.

29 marzo 2016

Azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale- obbligazione di non fare-segreto professionale- respinta domanda attrice- due terzi delle spese processuali compensate,condanna l’attrice a pagare un terzo.

  

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

SENTENZA       

nella causa iscritta al n. 749/2006 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza del 5 novembre 2007 in seguito alla precisazione delle conclusione e alla concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa da R. M. L.,  rappresentata e difesa per mandato in calce all’atto di citazione dall’avv. A. A. del foro di R. ed elettivamente domiciliato presso la propria abitazione in I., via E. 272.

Attrice

contro 

Banca di I. S.p.A. in persona del procuratore speciale dott. G. T. (procura speciale del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di I. sig. A. Domenicali, per atto pubblico del notaio F. T. da I. del 30 dicembre 2005 Rep. *****; Racc. *****), rappresentata e difesa per procura in calce della comparsa di costituzione e risposta dagli avv. E. S., D. R. e M. G. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in I., via I M. n. 86/C. 

Convenuta

avente per oggetto: azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

Conclusioni per l’attrice (atto di citazione):

Piaccia all’On. Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare la responsabilità della banca d I. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per avere violato le norme poste a tutela e protezione dei dati personali, nonché del segreto bancario; 2) per l’effetto, condannarla al risarcimento dei danni e quindi al pagamento della somma di € 25.000,00 o di quella diversa, M.re o minore, che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla verificazione fino al soddisfo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Conclusioni per la convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta):

Voglia l’Ecc.mo Tribunale di B., sezione distaccata di I., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

respingere le domande tutte di controparte, perché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra M. L. R., classe 1912, citava in giudizio la Banca di I. S.p.A. esponendo di essere oggetto di procedura di volontaria giurisdizione per la nomina di amministratore di sostegno da parte del sig. P. G. P. che per proporre questa azione si è anche avvalso di copia di interrogazione dei movimenti contabili allegata al fascicolo relativo al conto corrente ****/** che intratteneva con la Banca di I. S.p.A. sede centrale di via A. 21. Rilevava che di persona non aveva mai dato questo documento in favore del ricorrente di quella procedura e di non avere neppure fornito allo stesso indicazioni sul conto corrente in questione.

Rilevava che il documento per la presenza della sigla ******** si presentava come un documento interno della banca che a questo punto sarebbe stato indebitamente consegnato al sig. P. da qualche impiegato della banca medesima.

Chiedeva pertanto, premesso che la banca è tenuta al segreto verso persone non legittimate, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale.

Chiedeva a titolo di risarcimento del danno la somma di € 25.000,00 o quella diversa minore o M.re che venisse accertata in corso di causa.

Si è costituita la banca negando che            qualcuno dei suoi esponenti avesse fatto quanto scritto nell’atto di citazione. In ogni caso negava che tale documento avesse comportato un danno per l’attrice.

Chiedeva il rigetto di ogni pretesa.

All’udienza del 29 novembre 2006 già costituite le parti si presentava solo la convenuta che chiedeva ed otteneva di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni

Dopo di ciò il processo veniva assegnato al presente giudice in seguito all’astensione del precedente giudice.

Veniva nuovamente chiamato all’udienza del 5 novembre 2007 per la precisazione delle conclusioni ed in questa sede si presentava il procuratore dell’attrice che chiedeva rimessione in termini ex art. 184 bis c.p.c. essendo incorsa nella decadenza per asserita causa a lui non imputabile. Chiedeva a tal fine di potere depositare verbali della parallela inchiesta penale e il provvedimento con il quale il giudice tutelare ha respinto, con condanna alle spese, la pretesa del sig. P. di nominare all’odierna attrice amministratore di sostegno.

L’istanza di rimessione in termini è stata respinta con ordinanza resa all’udienza e pertanto si sono precisate le conclusioni.

Concessi pertanto i termini di cui all’art. 190 c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione. Tutte e due le parti hanno depositato conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

Tra la banca e il correntista, a riguardo dell’obbligo del segreto indubbiamente esistente circa le operazioni che vengono svolte sul conto, con particolare riferimento agli investimenti, esiste certamente un vincolo contrattuale.

Ciò è talmente pacifico che non ritiene lo scrivente di dovere spendere ulteriori parole per dimostrare quanto appena detto.

Conseguentemente la responsabilità del debitore deve essere svolta in base ai dettami dell’art. 1218 c.c.

La particolarità della vicenda che ci occupa è data dal fatto che l’obbligazione alla quale il debitore banca è tenuto in materia di non rivelazione dei dati del cliente ed in particolare di tenere il segreto sulle operazioni che vengono svolte sul conto è chiaramente un obbligazione di non fare. La banca adempie esattamente l’obbligazione semplicemente non rivelando i dati d’interesse alle persone non legittimate.

Preso atto di ciò si rileva che il problema della distribuzione dell’onere della prova è stato ampiamente risolto dalla giurisprudenza con sentenza delle S.U. della Cassazione del 30 ottobre 2001 n. 13533/2001 che così statuisce: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”.

Nel nostro caso interessa l’ultima parte della massima. Dunque l’onere probatorio è tutto a carico della banca.

Nel presente caso la prova dell’inadempimento della banca è dato dalla prova positiva circa tutte le circostanze dell’asserita violazione dell’obbligazione di non divulgare i dati e cioè la prova della provenienza illecita dalla banca del documento che ha arrecato il danno.

Preso atto di ciò è evidente che la sig.ra R. non ha provato la provenienza del documento dalla banca e ciò non solo per non avere tempestivamente depositato la documentazione relativa al procedimento penale, cosa che è accaduta in base a quanto descritto nella parte espositiva, ma anche perché dalla lettura dei medesimi scritti non si desume la prova positiva dell’inadempimento della banca.

Inoltre la sig.ra R. non ha provato di avere specificamente avuto un danno dalla divulgazione del documento contabile atteso che non è provato che la presenza del documento è stata la specifica circostanza che ha indotto il sig. P. a chiedere l’amministrazione di sostegno a suo carico. Inoltre risulta anche che il danno in concreto non vi è neppure stato atteso che il sig. P. è stato condannato a pagare le spese processuali.

In proposito si evidenzia che, siccome la responsabilità per cui è processo è contrattuale non vi può essere risarcimento del danno non patrimoniale non essendo questo previsto dall’art. 1223 c.c. che ha riguardo solo a danni patrimoniali, che in questo caso pacificamente non esistono.

La particolarità della vicenda è motivo sufficiente per compensare i due terzi delle spese di lite. Per il restante terzo la sig.ra R. è condannata a pagarle in favore della banca. Esse sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 749/2006) tra

R. M. L. (avv. A. A.);

contro

Banca di I. S.p.A. (avv. E. S., D. R. e M. G.);

avente per oggetto: azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.

ogni diversa istanza disattesa e respinta

respinge integralmente le domande attrici;

liquida le spese processuali della Banca di I. S.p.A. in complessivi € 3570,20 di cui € 231,20 per spese, € 1289,00 per competenze ed € 2050,00 per onorari oltre 12,5 % ex art. 15 T.P. e oltre IVA e CPA come per legge;

compensa due terzi delle spese processuali e condanna R. M. L. a pagare il restante terzo delle spese processuali in favore di Banca di I. S.p.A.

Imola, 23 febbraio 2008.

Il giudice