Sentenze

Sentenze

Azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale- danni relativi a riparazione di mezzo- dichiarata carenza d’interesse ad agire in capo all’attore, per sopravvenuto accordo tra le parti- spese di causa compensate integralmente tra tutt

29 marzo 2016

Azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale- danni relativi a riparazione di mezzo- dichiarata carenza d’interesse ad agire in capo all’attore, per sopravvenuto accordo tra le parti- spese di causa compensate integralmente tra tutti.

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

SENTENZA       

nella causa iscritta al n. 20352/2003 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza dell’8 maggio 2006 in seguito alla precisazione delle conclusione e alla concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa da A. C.,  rappresentato e difeso per mandato in margine all’atto di citazione dagli avv. A. C. e B. B. ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Imola, via C. 92.

Attore

contro 

S. S.r.l. in persona del dott. A. M. legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa come da mandato in margine alla comparsa di costituzione e risposta dall’avv. V. M. elettivamente domiciliato in Imola presso il suo studio, via P. G. 3.

Convenuto

con la chiamata in causa di

R. T. I. S.p.A. in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione pro tempore sig. U. S., rappresentata e difesa per procura generale alle liti rilasciata con scrittura privata autenticata il 9 novembre 2001 dal notaio F. C. da M. (Rep. 180596) dall’avv. A. G. del foro di M. e per delega rilasciata dal procuratore alle liti in calce all’atto di citazione notificato in conformità alla procura generale menzionata dall’avv. R. D. B. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questo in B., via del P. 9.

Terza chiamata in causa.

avente per oggetto: azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale.

Conclusioni per l’attore (foglio allegato al verbale di udienza dell’ 8 maggio 2006):

Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta.

Dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo fra l’attore e la R. T. I. S.p.A. in forza del quale sono state definite le richieste risarcitorie avanzate nel presente giudizio.

Con vittoria di spese, competenze, onorari ed accessori del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo.

Conclusioni per la convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta):

nel merito: voglia il Giudice, previa ogni declaratoria del caso e di legge,

rigettare integralmente le domande tutte formulate dall’attore nei confronti della S. S.r.l., in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche per il difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine alla garanzia convenzionale azionata, essendo in realtà direttamente obbligata la terza chiamata;

in via subordinata e condizionata, in caso di accoglimento delle domande proposte dall’attore nei confronti della S. S.r.l., e salvo gravame, accertata comunque la responsabilità della R. T. I. S.p.A., già R. V.I. I. S.p.A., dante causa della S. S.r.l., in relazione ai fatti dedotti in giudizio ovvero ancora comunque accertato l’obbligo della terza chiamata di rivalere la convenuta S. S.r.l. in relazione ai fatti dedotti in giudizio ed al contratto di garanzia azionato, dichiarare la stessa società R. T. I. S.p.A., già R. V.I. I. S.p.A., in persona del legale rappresentate pro tempore, tenuta a garantire e comunque a tenere indenne e rivalere la convenuta S. S.r.l. rispetto alle domande formulate dall’attore che dovessero essere accolte, con la conseguente condanna a rimborsare alla S. S.r.l. tutte le somme che la stessa dovesse essere tenuta a corrispondere all’attore a qualsiasi titolo, oltre interessi e rivalutazione sino al saldo effettivo e con ogni ulteriore conseguenza di legge.

In ogni caso, con vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite, oltre rimborso forfetario ex art. 15 T.F., e rivalsa previdenziale e fiscale, nei confronti della parte o delle parti soccombenti.

Conclusioni per la terza chiamata in causa (come da verbale di udienza dell’8 maggio 2006):

Voglia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così giudicare:

a)               dichiarare la cessazione della materia del contendere e conseguentemente respinta ogni domanda formulata nei confronti di R. T. I. S.p.A.;

b)              con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26 settembre 2003 nella sede legale a mani dell’impiegata L. P., il sig. C. A. titolare di un impresa di autotrasporti conveniva in giudizio la S. S.r.l. per i danni relativi alla riparazione di un mezzo acquisito dalla convenuta e che deteneva in forza di un contratto di leasing. L’azione faceva seguito ad accertamento tecnico preventivo svoltosi nel corso del 2002 nei confronti della sola odierna convenuta e conclusosi in seguito al deposito della consulenza tecnica da parte del C.T.U. geom. W. F..

Riferiva delle due rottura subite a distanza ravvicinata dal mezzo compiutamente descritto, dei costi per le riparazioni del lungo fermo subito dal mezzo nel corso della seconda rottura dovuto al rifiuto operato al mancato rispetto della garanzia di cui si dirà tra poco. Chiedeva dichiararsi tenuta la S. al risarcimento del danno così come quantificato in atto di citazione costituito dalle spese necessarie per il pagamento delle due riparazioni, nella minor parte e nella massima parte per il lucro cessante dovuto al mancato utilizzo del mezzo per così lungo tempo.

Riferiva che anche sulla base delle risultanze dell’accertamento tecnico i danni erano compresi nella garanzia Evergo Garanzia stipulata dalle parti.

Si costituiva tempestivamente la S. che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. Infatti riferiva di essere solo concessionaria per la vendita e che anche nella stipulazione della garanzia Evergo Garanzia Standard valida fino al 22 gennaio 2006, aveva agita come mandataria della R. T. I. S.p.A. allora R. V.I. I.. Chiedeva dunque lo spostamento dell’udienza per permettere di citare in giudizio la R. T. I.. Nel merito chiedeva comunque il rigetto della domanda. Infatti riferiva che il mezzo era stato adibito ad un utilizzo per il quale non era stato progettato e comunque utilizzato con carichi superiori a quelli prescritti e che le rotture erano dovute pertanto ad uso improprio. Pertanto riteneva che tali comportamenti dell’attore rendessero inoperante la garanzia.

Il Giudice disponeva lo spostamento dell’udienza e pertanto la S. svolgeva la preannunziata chiamata in causa di terzo.

Si costituiva la R. T. I. che si difendeva nel merito della pretese dell’A. contestando l’operatività della garanzia in riferimento ai comportamenti tenuti dall’A. circa l’uso del veicolo con carichi eccessivi ed in attività per le quali non era stato progettato all’interno di cave, negando la difettosità dei pezzi indicata da parte attrice. Contestava anche l’ammontare del risarcimento richiesto. Contestava inoltre la riferibilità a se dell’accertamento tecnico preventivo poiché non era stata parte di quel procedimento e perché il C.T.U. era andato oltre il compito di accertare lo stato del mezzo e dei pezzi ed aveva proceduto ad accertare le cause del danno.

Il processo veniva istruito con prove documentali e testimoniali e in considerazione della contestazione della R. di non essere stata parte del procedimento di accertamento preventivo, veniva disposto il rinnovo della C.T.U. nel corso di questo procedimento.

Esaurita l’assunzione dei mezzi istruttori, prima che la C.T.U. fosse depositata il sig. A. e la R. T. I. annunciavano di avere raggiunto un accordo transattivo e chiedevano la cessazione della materia del contendere. La S. però dichiarava di non essere stata parte di questo accordo, si opponeva alla cessazione della materia del contendere e chiedeva che si procedesse alla valutazione del merito della causa ai fini della determinazione della soccombenza virtuale. In ogni caso le parti chiedevano che la C.T.U. non venisse espletata.

In conseguenza di ciò venivano fatte precisare le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei prescritti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Tutte le parti hanno depositato comparse conclusionali, mentre la sola S. ha depositato memoria di replica.

Motivi della decisione

Innanzitutto è vero che non può essere pronunciata cessazione della materia del contendere nel senso che l’accordo intervenuto tra l’A. e la R. (così denominata d’ora in avanti per ragioni di brevità) non è stato prodotto e in ogni caso non comprende certamente la pretesa della convenuta a vedersi riconoscere il difetto di legittimazione passiva indicato nell’atto di costituzione e risposta. Tuttavia si deve anche verificare che il rapporto tra i soggetti parte del processo non è una chiamata in garanzia in senso stretto. Infatti la S. ha indicato quella che secondo lei è la reale interlocutrice del sig. A. e cioè la R. e in caso di accoglimento della impostazione difensiva della S., l’eventuale pronuncia di condanna a favore dell’A. nel caso di ritenuta operatività della garanzia avrebbe dovuto essere pronunciata direttamente nei confronti della R., con esclusione di ogni coinvolgimento di S. che non avrebbe avuto parte nell’obbligo di risarcire il danno neppure come obbligato che avrebbe poi dovuto essere tenuto indenne da R..

Un impostazione del genere è anche di fatto accettata dal sig. A. e R. che hanno concluso direttamente l’accordo tra di loro. Ne deriva che le posizioni sono separabili e dunque anche in considerazioni delle conclusioni prese dalle parti che hanno annunciato l’accordo (senza peraltro produrlo agli atti del giudizio), che hanno chiesto la cessazione della materia del contendere si deve ritenere che è evidentemente venuto meno per loro l’interesse ad una pronuncia sul merito della causa e pertanto ai sensi dell’art. 100 c.p.c. ritiene lo scrivente che tale carenza d’interesse debba essere pronunciata.

Non si ritiene che si possa parlare di rinuncia all’azione perché dal tenore delle dichiarazioni delle parti si è piuttosto addivenuti ad una transazione che certamente ha comportato per ciascuna di esse la rinuncia a qualcosa, ma non alla totalità delle pretese.

Ritiene pertanto che per quanto riguarda la posizione sostanziale avanzata dall’A. (la R. non aveva alcuna pretesa, ma semplicemente chiedeva il rigetto delle pretese di A.) si deve dichiarare che è evidentemente venuto meno l’interesse ad agire avendo le parti raggiunto un accordo.

Rimane da esaminare l’accertamento chiesto dalla S. che è quello di non essere parte del giudizio. Preso atto di ciò ritiene lo scrivente che questo accertamento debba essere esaminato solo sulla base del contratto di garanzia.

Questo è il documento 2 di parte attrice e pertanto da questo si può evincere quanto segue:

1)      come obbligato a fornire la garanzia è indicata la R. V.I.;

2)      non è indicato che la S. debba fare alcunché in ordine alla garanzia e comunque non deve fare alcunché nei confronti dell’utilizzatore del mezzo;

3)      la S. comunque sottoscrive il contratto e non specifica in nessun modo quello che poi ha indicato in sede di comparsa di costituzione e risposta e cioè che agisce solo quale mandataria della R..

Ne deriva che il contratto non è affatto chiaro su questo ruolo della S.. Inoltre non sono stati prodotti nel corso del giudizio gli atti da cui derivano il rapporto interno tra S. e R..

Tuttavia l’interpretazione del contratto può essere aiutata anche dal comportamento successivo dato dalle parti (art. 1362 comma 2° c.c.). In proposito dal comportamento processuale si evince che la R. non ha respinto la chiamata in causa svolta da S. e alla fine ha trovato un accordo direttamente con A., senza coinvolgere la S..

Ne deriva che l’ambiguità denunciata nel contratto deve essere risolto nel senso che è fondato il difetto di legittimazione passiva svolto da S.. Essa non è parte del contratto di garanzia invocato nel corso del presente procedimento.

Dunque la decisione della causa, nella parte che riguarda S. non compresa nell’accordo che ha fatto venire meno l’interesse ad agire nei confronti dell’A., deve essere nel senso che la S. non era parte del contratto.

Si può dunque provvedere sulle spese. Ai sensi dell’art. 91 c.p.c. l’A. ha errato nel chiamare in causa la S. e dovrebbe essere condannata a pagare le spese di lite. Tale non potrebbe essere la soluzione nei confronti della R.. Infatti questa non ha mai respinto la chiamata in causa, ha assunto su di se fin dall’inizio il peso del merito della causa e di fatto ha chiaramente sollevato la S. dal peso della controversia. A ciò si aggiunga che la S. non ha prodotto in giudizio gli atti che regolano in punto dell’operatività di questa garanzia il rapporto interno che le permette di agire per R. e dunque non vi è modo per considerare R. soccombente rispetto alla pretesa di S..

Per quanto riguarda il rapporto tra A. e S. si è già detto che è astrattamente applicabile l’art. 91 c.p.c., tuttavia vi sono fatti che devono essere considerati ai sensi dell’art. 92 c.p.c.

Il primo è l’ambiguità di fondo del testo contrattuale che si è detta e cioè il fatto che non specifica chiaramente il ruolo che svolge S. sul punto. In secondo luogo si deve osservare che nel corso dell’accertamento tecnico preventivo la S. non ha detto nulla del preteso difetto di legittimazione passiva e dunque ha dato forza all’ambiguità del contratto di cui si è detto. In terzo luogo il fatto ha avuto conseguenze processuali e cioè la necessità di ripetere la C.T.U. nel corso del processo in quanto R. non ha riconosciuto i risultati.

Ne deriva che ai sensi dell’art. 92 c.p.c. vi sono giusti  motivi per compensare integralmente le spese di causa anche tra A. e S..

La compensazione delle spese di causa tra A. e R. derivano dal fatto che gli stessi hanno raggiunto un accordo che ha fatto venire meno l’interesse ad agire.

P.Q.M.

Il Tribunale di B., sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 20352/2003) tra

A. C. (avv. L.A. C. e B. B.);

contro

S. S.r.l. (avv. V. M.);

con la chiamata in causa di

R. T. I. S.p.A. (avv. T. G. e S. De B.).

avente per oggetto: azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.

ogni diversa istanza disattesa e respinta

dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse ad agire in capo ad A. C. per sopravvenuto accordo tra A. C. e R. T. I. S.p.A.;

dichiara che S. S.r.l. non era parte del contratto di garanzia sussistente tra A. C. e R. T. I. S.p.A.

compensa integralmente tra tutti le spese di causa non essendo soccombente la R. T. I. S.p.A. nei confronti di S. S.r.l. e sussistendo giusti motivi di compensazione tra A. e S. S.r.l. e tra A. e R. T. I. S.p.A.

Imola, 30 settembre 2006.

Il giudice