Sentenze

Sentenze

Azione di manutenzione collegata ad azione di spoglio- artt 669 octies e 703 c.p.c.- diritto di possesso- luci murate più del consentito in costruzioni in aderenza- turbativa del possesso dell’area cortiliva- accoglimento del ricorso

29 marzo 2016

Azione di manutenzione collegata ad azione di spoglio- artt 669 octies e 703 c.p.c.- diritto di possesso- luci murate più del consentito in costruzioni in aderenza- turbativa del possesso dell’area cortiliva- accoglimento del ricorso- ordinanza di riapertura delle luci e ripristino del possesso dell’area- ordina l’intervento dell’Ufficiale Giudiziario in caso di inadempimento dell’ordinanza.

  

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del giudice delegato dott. Sandro Pecorella, sciogliendo la riserva che precede nella causa (n.r. 900/2007) tra F. A., B. M. A., F. A. e F. I. (ricorrenti) contro I. M. e C. C. A. (resistenti) avente per oggetto ricorso ex art. 703 c.p.c. per manutenzione del possesso di area cortiliva e azione di spoglio per quanto riguarda delle luci;

rilevato che:

*           i resistenti hanno svolto domanda riconvenzionale per quanto riguarda il risarcimento del danno dovuto ad una fossa di scolo nella quale sarebbero state fatte confluire dai ricorrenti delle acque nere;

*           anche ammesso che sia possibile svolgere domanda riconvenzionale in materia possessoria, specie se di natura risarcitoria e non possessoria come quella svolta dai convenuti, in ogni caso la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti deve essere dichiarata inammissibile perché non dipende dal medesimo titolo dedotto in giudizio dai ricorrenti. Infatti avuto a riguardo l’art. 36 c.p.c. che regola la materia è certo che la fossa di scolo che viene menzionata nella domanda riconvenzionale non c’entra nulla con il problema dell’area cortiliva e delle luci dell’autorimessa dedotte nel ricorso introduttivo dagli attori. Dunque, non dipendendo dal titolo dedotto in giudizio dall’attore e non dipendendo la domanda da mezzo di eccezione già presente in causa non resta che dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale. I convenuti potranno, se vorranno, proporla con autonomo giudizio di cognizione;

*           il ricorso e la comparsa sono pieni di riferimenti alla situazione petitoria (titolarità del diritto di proprietà) che deve essere lasciata comunque sullo sfondo (e come vedremo non verrà affatto considerata) perché l’oggetto del ricorso è una tutela possessoria. Si ribadisce che l’art. 705 c.p.c., anche nella versione derivata da sentenza C. Cost. 3 febbraio 1992 n. 25 (le cui circostanze legittimanti non vengono neppure dedotte), impedisce che vengano esercitate azioni petitorie in costanza di giudizio possessorio. Dunque della situazione petitoria si potrà tenere conto solo, come ritenuto da tradizionale giurisprudenza ad colorandam possessionis e cioè per evidenziare una situazione possessoria che risulti comunque altrimenti provata;

*           dato atto di ciò, si deve dire che l’ordinamento giuridico da tutela autonoma (agli artt. 1140 e ss. c.c.) al possesso distinguendolo dal diritto di proprietà o dai diritti reali minori. Sinteticamente il possesso è una situazione di fatto che può non corrispondere alla situazione di diritto consacrata dai titoli (per esempio, nei nostri casi, il rogito – atto pubblico – con la quale è stata venduta la proprietà delle porzioni immobiliari interessate). La situazione di fatto qualificabile come possesso corrisponde però all’esercizio dei diritti di proprietà oppure di uno degli altri diritti reali minori, non essendo tutelata per esempio la situazione di fatto di detenzione corrispondente ad un diritto di obbligazione (tranne, entro certi limiti, la mera detenzione dovuta ad un contratto di locazione). Ovvie sono le ragioni per cui l’ordinamento concede, fin dal diritto romano, tutela al possesso, anche se non corrisponde al diritto. Quello che si vuole evitare è che taluno, facendosi magari forte della titolarità di un diritto risultante da un titolo, si faccia ragione da solo, come pare essere accaduto nel caso di specie, alla luce delle eccezioni petitorie mosse dai resistenti. In questi casi, nei quali la situazione possessoria non corrisponde alla situazione di diritto, il titolare di questa non avrà alternativa, nel caso che la situazione di diritto non venga spontaneamente riconosciuta, che ricorrere al giudice con le opportune azioni petitorie, ma dovrà astenersi dall’agire da solo in autotutela;

*           puntualizzato quanto sopra, si può provvedere a qualificare l’azione proposta dai ricorrenti. Per quanto riguarda le luci siamo di fronte ad una vera e propria azione di spoglio in quanto viene assunto che le luci sono state murate al di là di quanto sarebbe consentito dalla legge in caso di costruzioni in aderenza. Invece, per quanto riguarda il cortile siamo di fronte ad un’azione di manutenzione in quanto il possesso dell’area cortiliva non è stato tolto, ma solo turbato. La turbativa consiste non tanto nel fatto che è stata sostituita la recinzione, ma nel fatto che questa, contrariamente a quanto vi era prima, è stata sostituita con un'altra che presenta un varco che consente il passaggio in modo tale da evidenziare una possibilità di passaggio che costituisce senza dubbio turbativa di una precedente situazione, che è di possesso, dove non vi era in fatto nessuna possibilità di passaggio attraverso la recinzione;

*           per ritenere che tutto ciò sia accaduto non è affatto necessario assumere i testimoni (rectius gli informatori) richiesti dai ricorrenti perché la mutata situazione dei luoghi nei quali si verifica che effettivamente vi è stata muratura delle luci e sostituzione della recinzione con altra che presenta la possibilità di passaggio risulta dall’intervento dei vigili urbani che ha determinato l’ordinanza del comune di M. del 27 ottobre 2006 e dal fatto che successivamente il convenuto sig. C. ha presentato D.I.A. in sanatoria avente a riguardo proprio quei lavori. Inoltre la documentazione fotografia in atti documenta le indicate modifiche dello stato dei luoghi;

*           il fatto che sia stata presentata la D.I.A. e che vi sia poi il provvedimento del Comune di M. del 20 giugno 2007, intestato a favore dei due convenuti dimostra come l’azione di turbativa e l’azione di spoglio di cui si è detto, sono state poste in essere dai due convenuti, essendo il sig. C. l’esecutore e la sig.ra I. colei che ha avvallato quelle azioni e le ha rese possibili;

*           la posizione di possessori ultrannuali dei ricorrenti non è contestata in quanto nella comparsa di risposta quello che viene dedotto contro l’azione non è una carenza della situazione di fatto, ma una corrispondenza dell’azione svolta dai sigg.ri C. – I. ai loro titoli di proprietà, cosa che, per i motivi detti sopra non può essere azionata nel presente procedimento;

*           il fatto che la D.I.A. in sanatoria sia stata parzialmente accolta dal comune di M. non sposta i termini della questione. Infatti i provvedimenti amministrativi circa la possibilità di edificare hanno riguardo solo la situazione urbanistica, la quale consiste nel governo del territorio rispetto all’attività umana di edificazione e non entra nel rapporto civilistico tra i confinanti che rimane regolato dal diritto civile. Ciò è tanto vero che i titoli abilitativi all’edificazione sono sempre rilasciati per legge “salvo i diritti di terzi”. In qualche caso i diritti dei terzi vengono ritenuti talmente rilevanti da essere necessario che gli stessi siano salvaguardati anche sul piano urbanistico. Pertanto in questi casi lo stesso provvedimento amministrativo è subordinato, dal regolamento edilizio comunale, all’assenso del vicino. È il caso delle luci in questione per le quali, infatti, il comune subordina l’assenso alla D.I.A. al caso in cui provenga l’assenso dei titolari delle luci;

*           deve pertanto ordinarsi la rimozione della muratura che chiude le luci e il ripristino della recinzione nel senso che dovrà essere chiuso il varco che la nuova recinzione presenta;

*           nel dispositivo vengono date le disposizioni da osservarsi in caso di mancata spontanea esecuzione dell’ordinanza. Altre disposizioni potranno essere richieste nel caso di difficoltà con ricorso ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c.;

*           trattandosi di provvedimento potenzialmente definitivo (vedi nuovo art. 703 c.p.c.), non si dispone udienza ex art. 183 c.p.c. come previsto per le possessorie effettuate in base alla disciplina vigente prima della modifica introdotta dal D.L. 35/2005 convertito in L. 80/2005 con effetto dal 1 marzo 2006 e come richiesto a pag. 8 del ricorso, ma si dispone la condanna dei resistenti al pagamento delle spese di lite. Non essendo stata depositata nota spese si procede d’ufficio alla liquidazione come in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 octies e 703 c.p.c.;

in accoglimento del ricorso dichiara che la sostituzione della recinzione con altra munita di apertura che consente il passaggio turba il possesso del cortile esercitato da F. A., B. M. A., F. A. e F. I. e che la chiusura delle luci posizionate sull’autorimessa ha spogliato F. A., B. M. A., F. A. e F. I. del relativo possesso;

ordina a I. M. e C. C. A. la riapertura delle luci e la chiusura del varco attualmente presente nella recinzione;

dispone che quanto sopra venga eseguito da I. M. e C. C. A. entro giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza;

dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da I. M. e C. C. A. nei confronti di F. A., B. M. A., F. A. e F. I.;

autorizza F. A., B. M. A., F. A. e F. I. a provvedere da se medesimi in caso contrario disponendo che a tal fine facciano intervenire l’Ufficiale Giudiziario il quale, richiesto senza alcuna formalità quali precetto o avviso, dovrà intervenire per constatare l’inadempimento all’ordinanza redigendo apposito verbale e presiedere alla rimozione delle occlusioni e al posizionamento della chiusura del varco della recinzione che avverrà a cura degli odierni ricorrenti;

autorizza in questo caso F. A., B. M. A., F. A. e F. I. a farsi aiutare da personale di loro fiducia nella rimozione dell’occlusione delle luci e nella chiusura del varco presente nella recinzione, mentre l’Ufficiale Giudiziario dovrà semplicemente indicare nel verbale sopra detto le persone che interverranno e le operazioni che verranno svolte. L’Ufficiale Giudiziario è altresì autorizzato a fare intervenire la Forza Pubblica nel caso ciò risulti necessario. Le spese verranno anticipate da F. A., B. M. A., F. A. e F. I.;

condanna I. M. e C. C. A. a pagare in favore di F. A., B. M. A., F. A. e F. I. le spese di causa che liquida d’ufficio in complessivi € 1490,00 di cui € 190,00 per spese € 500,00 per competenze ed € 800,00 per onorari, oltre 12,5 % ex art. 14 T.P. ed oltre IVA e CPA come per legge.

Manda alla Cancelleria per comunicare la presente ordinanza alle parti, disponendo che la stessa esegua la comunicazione a mezzo fax, con successiva verifica telefonica, senza officiare l’Ufficiale Giudiziario.

Imola, 28 agosto 2007.

                  

Il Giudice