Sentenze

Sentenze

Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno- condanna alla rimozione dell’occlusione ed al pagamento delle spese di causa.

29 marzo 2016

Azione confessoria di servitù di una finestra- art.1079 c.c- azione di risarcimento del danno-condanna alla rimozione dell’occlusione ed al pagamento delle spese di causa.

  

 

 

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

 

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 417/2004 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza dell’11 giugno 2007 in seguito alla precisazione delle conclusione e alla concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa da P. S.r.l. in persona del Procuratore speciale sig. C. B. (per atto pubblico del 26 novembre 2001 del notaio C. F. da I. Rep. *****, Racc. *****), rappresentata e difesa per mandato in margine dell’atto di citazione dall’avv. M. M. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in I., via dei M. 18.

Attrice

 contro

 S. G. M., B. T., S. G. rappresentati e difesi come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall’avv. B. R. elettivamente domiciliato in I. presso il suo studio in B., via de P. 1/7.

 Convenuto

avente per oggetto: azione confessoria ex art. 1079 c.c. e conseguente azione di risarcimento del danno.

 Conclusioni per l’attrice

Piaccia all’Ill.mo Tribunale, 

dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i signori S. G. M., S. B. T. , S. Z., in solido tra loro, ad eliminare la occlusione della finestra di proprietà della P. S.r.l., che si affaccia sul loro cortile, consentendo alla attrice il pieno godimento della stessa; 

 

dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti da P. S.r.l., che si quantificano in € 25.000,00 ovvero quella diversa somma che risulterà in corso di causa. Con gli interessi dalla notifica al saldo.

 

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

 Conclusioni per il convenuto

Chiedono il rigetto di tutte le domande svolte dalla P. S.r.l. nei loro confronti.

Con vittoria di spese competenze ed onorari.

 Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato a tutti e tre i convenuti rispettivamente il 1, 5 e 8 aprile 2004, la P. S.r.l., rappresentata da procuratore speciale, ha convenuto in giudizio i sig.ri S. Gian M., S. B. T. e S. Z. per sentirli condannare a rimuovere l’occlusione che impediva l’apertura di una finestra di proprietà che si affaccia sul cortile di proprietà comune dei convenuti asseritamente chiusa nel corso del 1997. Chiedeva altresì il risarcimento del danno indicato in € 25.000,00.

Si è costituivano all’udienza i convenuti e chiedevano il rigetto di tutte le domande attrici, eccependo espressamente la prescrizione.

Il processo è stato istruito con produzione documentale e prove testimoniali.

Esaurita l’assunzione dei mezzi istruttori si sono precisate le conclusioni e il processo è stato trattenuto in decisione. Tutte e due le parti hanno depositato comparse conclusionali e repliche.

 Motivi della decisione

Preliminarmente occorre dire che per la prima volta in comparsa conclusionale i convenuti contestano la qualità di proprietario della soc. P. S.r.l. Trattasi di comportamento chiaramente contrario a quanto prevede l’art. 167 c.p.c. nel quale è prescritto che il convenuto debba prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. In proposito si osserva che nel pur breve atto di citazione la P. S.r.l. indica di essere proprietaria dei locali in questione (cfr. punto 1 della citazione). Si deve anche rilevare che la difesa dei convenuti tenuta nell’ancor più breve comparsa di costituzione e risposta, con la negazione di avere commesso il fatto è incompatibile con una contestazione del diritto di proprietà.

Pertanto ritiene lo scrivente che nel caso di specie operi la non contestazione dei presupposti dell’azione e che l’attrice a causa di ciò non si sia messa in prova per quanto riguarda la prova della proprietà.

Per quanto riguarda la prova dell’esistenza della servitù di veduta dell’immobile della P. S.r.l. sul cortile di proprietà comune dei convenuti, si rileva che è stata data la prova dell’esistenza di questa finestra da tempo lunghissimo, certamente superiore ai venti anni. Infatti le fotografie in atti evidenziano la presenza di una finestra di foggia molto vecchia, sicuramente risalente ai primi del secolo per il tipo di infissi e di inferriata che sono raffigurati.

La finestra (vedi testi P. R. e L. B.) è stata chiusa nel corso del 1997. A supporto di ciò vi è anche il fatto che vi è lettera del 25 febbraio 1997 ricevuta dal dante causa degli odierni convenuti con il quale l’attuale legale del procuratore della P. chiedeva la rimozione dell’occlusione che recentemente, all’epoca, impediva l’apertura della finestra.

I testi indotti da parti convenuta non hanno dato indicazioni utili.

Dunque, riassumendo si rileva che:

 

la finestra esiste già nel 1997 da più di venti anni perché la foggia della finestra (vedila in fotografia) indica chiaramente che essa è di fattura anteriore al 1977;

 

 

nel 1997 qualcuno ha chiuso la finestra con una lastra di metallo (teste L. pag. 3);

 

Ne deriva che esisteva una servitù di veduta, acquisita se non altro per usucapione essendovi un esercizio più che ventennale dell’esercizio della veduta, del negozio della P. S.r.l. sul cortile oggi di proprietà dei convenuti sigg.ri S. che qualcuno ha impedito a partire dal 1997.

La servitù di veduta come tutte gli altri diritti reali minori si prescrive in venti anni e alla data di notificazione dell’atto di citazione introduttivo della presente causa, la prescrizione non si è maturata.

Ne deriva che i sig.ri S. i quali con il loro atteggiamento negano l’esistenza della servitù dimostrata chiaramente dallo stato di fatto devono essere condannati a rimuovere la chiusura della finestra in questione in modo tale che essa possa come prima del 1997 dare aria e luce al retrobottega del negozio della P. S.r.l. oggi locato all’ottica B..

L’azione di risarcimento dei danni è prescritta fino a cinque anni prima della notifica dell’atto di citazione del 2004 e cioè i danni anteriori al 1 aprile 1999. In proposito si rileva che le lettere di messa in mora non contengono richieste di danni.

Il risarcimento del danno per turbativa della servitù deriva infatti da responsabilità extracontrattuale e dunque si prescrive in cinque anni. Siccome si tratta di illecito permanente esso si rinnova di momento in momento e dunque ben possono essere provati danni successivi alla data indicata.

Per quello che riguarda gli altri danni essi non possono essere però attribuiti perché nessuna prova è stata mai offerta (vedi memoria 184 c.p.c. di parte attrice) circa la effettiva responsabilità degli odierni convenuti o del loro dante causa circa la commissione dell’illecito.

Si dovrebbe trarre la responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 c.c. nella quale si risolve comunque la turbativa di servitù nel semplice fatto della titolarità del cortile che ne ha tratto vantaggio.

Invece ai fini è necessario provare con certezza l’autore del fatto illecito richiedendo l’art. 2043 c.c. la prova del dolo o della colpa indica la necessità di una responsabilità personale che attribuendo la responsabilità solo sulla base della titolarità del diritto di proprietà del fondo servente non verrebbe soddisfatta.

Dunque per questa parte la domanda deve essere respinta.

In ogni caso i convenuti devono essere ritenuti complessivamente soccombenti nella presente causa e pertanto devono essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dall’attrice, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 417/2004) tra

P. S.r.l.

contro

S. Gian M., S. B. T. e S. Z.

avente per oggetto: azione confessoria di servitù ex art. 1079 c.c. e conseguente azione di risarcimento del danno;

ogni diversa istanza disattesa e respinta dichiara che P. S.r.l. quale proprietaria dei locali posti nell’immobile sita in I. via Emilia 101 ha una servitù di veduta sul un cortile dell’immobile sito in I., via Emilia 105 di proprietà di S. G. M., S. B. T. e S. Z.;

dichiara che S. Gian M., S. B. T. e S. Z. contestano la servitù di veduta rifiutando di rimuovere l’occlusione che è stata posta nel corso del 1997 sull’indicata veduta;

condanna S. Gian M., S. B. T. e S. Z., in solido fra loro, a rimuovere l’occlusione e a non commettere altre turbative della servitù;

dichiara prescritta l’azione di risarcimento del danno relativa ai danni relativi al periodo anteriore al 1 aprile 1999 e respinge nel merito la richiesta del risarcimento del danno per i danni successivi al 1 aprile 1999 fino alla data di notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio;

condanna S. Gian M., S. B. T. e S. Z. a pagare le spese di causa in favore di P. S.r.l. che liquida in complessivi € 3814,29 di cui € 190,29 per spese, € 1074,00 per competenze, € 2550,00 per onorari oltre 12,5% per spese generali ex art. 15 T.P. e oltre IVA e CPA come per legge.

 

Sentenza esecutiva per legge.

Imola, 28 ottobre 2007.

Il giudice

dott. Sandro Pecorella

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO