Sentenze

Sentenze

Assunzione di un lavoratore irregolare- artt. 62 n. 6, 62 bis c.p., 442, 533 e535 c.p.p.-condanna il datore a ventisette giorni di arresto e ad ammenda, oltre al pagamento spese processuali- conversione pena detentiva in pecuniaria

29 marzo 2016

Assunzione di un lavoratore irregolare- artt. 62 n. 6, 62 bis c.p., 442, 533 e535 c.p.p.-condanna il datore a ventisette giorni di arresto e ad ammenda, oltre al pagamento spese processuali- conversione pena detentiva in pecuniaria

 

Motivazione

 

Con decreto di citazione diretta del P.M., i sigg.ri I. R. e F. G. venivano tratti a giudizio per rispondere della contravvenzione in epigrafe.

Respinta un’eccezione d’incompetenza territoriale in favore del Tribunale di C. Il Difensore, munito di procura speciale, nella dichiarata contumacia degli imputati, chiedeva procedersi con rito abbreviato condizionato all’acquisizione di due documenti consistenti nella sentenza del TAR avverso una revoca di autorizzazione all’ingresso in Italia della persona della cui assunzione si tratta e della relativa autorizzazione oggetto della sentenza del TAR.

Ritenuto necessari i documenti in questione e conformi rispetto ai principi di economia processuale che sottendono al rito, lo stesso veniva ammesso e pertanto veniva acquisito il fascicolo del P.M. La causa è stata subito discussa.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. si rileva che (C.N.R., annotazione di servizio, copie di dischi cronotachigrafo, invito a presentarsi in Questura, verbale di S.I.T. di F. G., autorizzazione al lavoro del 29 agosto 2003, contratto individuale di lavoro senza data, nulla osta al visto della Questura di C. del 29 agosto 2003, visura camera di commercio e verbale d’interrogatorio delegato di F. G.) il sig. F. Vedi in proposito verbale di interrogatorio dove vengono corrette le indicazioni rese in verbale di S.I.T., emerge che lo stesso avrebbe assunto il sig. K. D. il 14 agosto 2003 indipendentemente da ogni interessamento della madre, titolare solo formale dell’azienda di trasporto in realtà pienamente gestita dal figlio, sig. F.. Riteneva che lo stesso fosse già in regola del permesso di soggiorno e dunque lo assunse, senza verificare. Il sig. F., contrariamente a quanto aveva detto in precedenza nel verbale di S.I.T., ha dichiarato che la madre mai vide il sig. K. prima del controllo che individuò il K. alla guida del mezzo della ditta il 24 agosto 2003. Il sig. F. ammetteva che con il K. non fu stipulato un regolare contratto di lavoro.

Le indicazioni che si ricavano dagli accertamenti della Polizia Stradale confermano che il sig. K. era alle dipendenze dell’azienda di fatto gestita dal sig. F. a partire dal 14 agosto e che il 24 agosto effettivamente lavorava per l’azienda del F..

Preso atto di ciò il sig. F. ha commesso il reato a lui ascritto. Da punto di vista oggettivo si rileva che la norma parla di assunzione di “lavoratori”. Sulla base di tale dato taluno ha sostenuto che l’assunzione di un singolo lavoratore non sarebbe prevista come reato essendo la parola lavoratori plurale. In realtà, non si può dubitare che il temine lavoratori sia un termine di genere che può riguardare sia una che più persone. Dunque basta l’assunzione di un solo lavoratore per integrare il reato che è reato permanente la cui consumazione si ha con la cessazione del rapporto di lavoro o con l’avvenuta regolarizzazione.

Ne caso concreto il sig. F. ha fatto lavorare dal 14 agosto 2003 al 24 agosto 2003 il sig. K.  D., lavoratore di nazionalità croata privo di permesso di soggiorno. Il sig. K. lavorava in “nero” non potendo essere altrimenti data la sua condizione di irregolare.

L’elemento soggettivo è presente quantomeno nella forma della colpa poiché il fatto stesso di assumere una persona in “nero” evidenzia la mancanza di controllo sulla legittimità della presenza in Italia dello straniero extra comunitario.

Dunque il sig. F. deve senz’altro essere dichiarato colpevole del delitto a lui ascritto.

Al sig. F. sono riconoscibili le attenuanti generiche per la sua quasi incensuratezza (vi è un solo precedente del 1992 di poco conto) ed è pure concedibile l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. in relazione al fatto di essersi attivato per elidere le conseguenze dannose del reato. Infatti il suo operato ha condotto alla regolarizzazione della posizione del sig. K. (vedi sentenza del TAR in atti prodotta dalla Difesa) e alla cessazione dello stato di clandestinità e di irregolarità del contratto di lavoro.

Dunque in considerazione dei criteri di cui all’art. 133 c.p.p. si ritiene congruo irrogare al sig. F. la pena di mesi uno e giorni dieci di arresto ed € 2400,00 di ammenda (pena base mesi tre di arresto ed € 5000,00 di ammenda, minimo edittale della pena, diminuita di un terzo per le generiche, diminuite di un altro terzo per l’attenuate di cui all’art. 62 n. 6 c.p.).

In considerazione della diminuente del rito si irroga la pena effettiva di giorni 27 di arresto ed € 1600,00 di ammenda.

Si ritiene che in riferimento ad una vicenda connotata da una immediata regolarizzazione del cittadino irregolare, la pena detentiva possa essere sostituita da pena pecuniaria e in considerazione. In considerazione della natura imprenditoriale dell’attività svolta si ritiene che per operare tale conversione il parametro di conversione non possa essere pari al minimo previsto dall’art. 53 comma 2° L. 689/81 e cioè 38 €uro per giorno come indicato dall’art. 135 c.p., ma che tale parametro debba essere alzato ad almeno 60,00 per giorno. In considerazione di questo parametro la pena detentiva di 27 giorni di arresto viene sostituita con la pena pecuniaria di € 1620,00. Dunque in totale viene irrogata la pena di € 3220,00 di ammenda.

In considerazione di tutto ciò si ritiene di potere applicare la richiesta sospensione condizionale della pena ritenendosi che il sig. F. si asterrà dal commettere ulteriori reati, potendo lo stesso godere della sospensione condizionale della pena non avendone mai goduto.

Trattandosi di fattispecie contravvenzionale la sospensione condizionale ha durata di anni due.

Il sig. F. è inoltre condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dall’erario.

Per quanto riguarda la sig.ra I. si deve dire che il figlio ha scagionato completamente la madre avendo dichiarato che tutto quello che riguarda l’assunzione fu opera sua. Il fatto è pienamente credibile atteso l’avanzata età della sig.ra I. che certamente depone a favore del fatto che  la stessa non si occupi attivamente dell’azienda della quale formalmente è titolare, cosa che è inoltre ancora di più attestata dal tipo di attività che l’azienda svolge e cioè l’attività di autotrasporto.

La sig.ra I. deve pertanto essere mandata assolta per non avere commesso il fatto.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati, 62 n. 6, 62 bis c.p.,  442, 533, 535  c.p.p.;

dichiara F. G. colpevole del reato a lui ascritto e, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p., applicata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di giorni 27 di arresto ed €. 1600,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 53 L. 689/81 converte la pena detentiva in pena pecuniaria nella misura di € 1620,00 e per l’effetto condanna F. G. al pagamento della complessiva ammenda di € 3220,00.

Visti l’art. 163 c.p. ordina la sospensione condizionale della pena per la durata di anni due.

Visto l’art. 530 comma 1° c.p.p., assolve I. R. dal reato a lei ascritto per non avere commesso il fatto.

Imola, 31 marzo 2006.

Il Giudice