Sentenze

Sentenze

Assoluzione circa non comparizione in seguito ad invito a comparire da parte della P.G.- percosse e danneggiamento dopo un diverbio sulla viabilità- 530 comma 1° c.p.p.-assolve perché il fatto non sussiste.

29 marzo 2016

Assoluzione circa non comparizione in seguito ad invito a comparire da parte della P.G.- percosse e danneggiamento dopo un diverbio sulla viabilità- 530 comma 1° c.p.p.-assolve perché il fatto non sussiste.

 

Motivazione

Con decreto di citazione del 15 marzo 2005 il P.M. ha disposto il giudizio nei confronti del sig. A. S. per la contravvenzione riportata in imputazione.

Il processo si è svolto nella dichiarata contumacia del sig. A.

Nel corso dello stesso è stato acquisito l’invito a comparire di fronte ai carabinieri rivolto al sig. A. ed è stato sentito un testimone indicato dal P.M. nella propria lista testi.

In seguito a ciò, ai sensi dell’art. 507 c.p.p. è stata disposta l’audizione del app. dei Carabinieri G. M. che materialmente ha rivolto l’invito a presentarsi al sig. A..

Il processo è stato quindi discusso e deciso come da dispositivo letto in udienza.

Si è appreso dalla testimonianza del sig. S. M. B. A. che egli ha querelato il sig. A. S. per percosse e danneggiamento in seguito ad un diverbio per motivi di viabilità. Ha riferito che nella denuncia querela ha indicato il numero di targa della Mercedes 190 che era guidata dall’autore dei fatti.

In seguito a questo venne individuato il nominativo del sig. A. e venne disposto il rintraccio.

Il teste M. ha riferito che in seguito ad un normale controllo sulla strada venne individuato l’odierno imputato e verificato che vi era un procedimento di rintraccio nei suoi confronti gli fu indicato di compilare l’invito a comparire per ragioni di giustizia in atti senza fare altro. Il teste ha chiarito che il motivo per il quale il sig. A. avrebbe dovuto presentarsi era sostanzialmente di provvedere all’elezione di domicilio e gli atri adempimenti di cui all’art. 349 c.p.p.

Ciò premesso il sig. A. deve essere mandato assolto. Infatti l’art. 349 c.p.p. non prevede in capo alla P.G. il potere di emettere inviti a comparire a proposito dell’attività indicata in quella norma. Infatti si osserva che la P.G. ha ovviamente il potere di disporre gli accertamenti di cui al comma 2° della norma e ovviamente per questi è implicita la possibilità di accompagnare la persona presso gli uffici dove è possibile svolgere l’attività in questione. La materia è regolata dal comma 4° della norma.

Ma nel caso concreto nessuna attività di cui al comma 2° doveva essere svolta. Il teste ha chiarito che era necessario solo compilare il verbale d’identificazione ed elezione di domicilio ai sensi del comma 3°.

Il teste ha riferito che il sig. A. era sicuramente la persona da lui indicata e non risulta che rifiutasse di farsi identificare. Preso atto di ciò giustamente non si è provveduto all’accompagnamento di cui all’art. 349 comma 4 c.p.p. Ma allora non vi era motivo per il quale non si dovesse provvedere all’elezione di domicilio nel medesimo posto dove il sig. A. è stato reperito. Si evidenzia che la norma non prevede la possibilità per la P.G. di disporre inviti a comparire per procedere agli adempimenti di cui all’art. 349 comma 3° c.p.p. In proposito si osserva che la comparizione di taluno per tale scopo in seguito a invio di invito come quello che è in atti per le motivazioni dette è del tutto volontario e la sua mancata ottemperanza è del tutto sprovvista di sanzione proprio perché il potere di disporre l’invito a comparire non è previsto dalla norma in questione.

Ne deriva che il sig. A. S. debba essere mandato assolto, ai sensi dell’art. 530 comma 1° c.p.p., perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

visto l’art. 530 comma 1° c.p.p.;

assolve A.S. dal reato ascrittogli perchè il fatto non sussiste.

Visto l’art. 544 comma 3° c.p.p., indica in giorni 30 il termine di deposito della motivazione.

Imola, 25 ottobre 2006

Il Giudice