Sentenze

Sentenze

Assegno protestato- difetto di provvista- artt 442, 529 e 530 c.p.p.- assolve perché l’emissione di assegno in difetto di provvista è stato depenalizzato dall’art. 29 D.Lv. 507/99- non si procede per difetto di valida querela.

29 marzo 2016

Assegno protestato- difetto di provvista- artt 442, 529 e 530 c.p.p.- assolve perché l’emissione di assegno in difetto di provvista è stato depenalizzato dall’art. 29 D.Lv. 507/99- non si procede per difetto di valida querela.

 

Il processo.

 In seguito a querela presentata B. F. il 28 aprile 2004, la sig.ra C. A. M. è stata tratta a giudizio mediante decreto di citazione diretta del P.M. emesso in data 20 marzo 2007.

Il decreto è stato ritualmente notificato all’imputata che non si è presentato a giudizio. Il processo si è svolto dunque nella sua dichiarata contumacia.

Il difensore, munito di procura speciale ha chiesto procedersi con rito abbreviato. Ammesso il rito, acquisito il fascicolo del P.M., il processo è stato quindi discusso e deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Motivazione.

Delle questioni presentate dalla Difesa circa la ritualità e la tempestività della querela solo la prima è fondata.

Infatti ai sensi dell’art. 337 c.p.p., nel caso in cui la querela è proposta per conto di una persona giuridica, nel corpo della stessa deve essere menzionata l’indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

Preso atto di ciò nessuna menzione in proposito è contenuta nella querela.

Ma dagli atti risulta anche di più e si deve evidenziare quanto segue. Infatti, agli atti del fascicolo del P.M. è presente una delega, svolta con scrittura privata non autenticata del legale rappresentante, che delega il sig. B. alla presentazione della querela.

Preso atto di ciò si deve rilevare che quando la querela è proposta da altro soggetto diverso dalla persona offesa, è necessario che, quando la querela non è presentata dal legale rappresentante che agisce in forza dell’immedesimazione dovuta al rapporto organico con l’ente giuridico, è necessario che la procura a presentare querela soddisfi i criteri anche formali di cui all’art. 122 c.p.p e dunque la procura in questione deve essere svolta con atto pubblico o scrittura privata autenticata (cfr. Cass. Pen. sez. 5 del 19 dicembre 2006 n. 4996 del 2007 – depositata il 7 febbraio 2007). Nel caso presente la delega non rispetta i criteri formali di cui all’art. 122 c.p.p. essendo stata rilasciata, come già detto, con scrittura privata non autenticata.

Ciò sarebbe sufficiente di per se a non fare considerare procedibile il processo perché non correttamente presentata la querela.

Invece, l’altro aspetto sollevato dalla Difesa sulla querela, quello della tardività, è infondato. Infatti il termine di tre mesi non decorre dal momento del fatto, ma dalla conoscenza dell’avvenuta commissione del reato. Questo momento è accaduto in data 20 febbraio 2004 oppure in una data posteriore in quanto la data appena indicata è quella delle comunicazione della banca con la quale la società querelante ha avuto conoscenza del mancato pagamento dell’assegno.

Rispetto a questa data la querela del 28 aprile 2004, se fosse stata valida, sarebbe stata tempestiva.

Preso atto di quanto sopra, però, la sig.ra C. deve essere mandata assolta anche nel merito poiché il fatto accertato non è previsto dalla legge come reato.

Infatti la sig.ra C. ha emesso un assegno che non è stato onorato perché insussistente la provvista.

Il comportamento imputato alla sig.ra C. è di fatto quello che prima della depenalizzazione era punito dall’art. 2 L. 386/90 e cioè l’emissione di un assegno privo di provvista. Trattasi di reato depenalizzato ai sensi dell’art. 29 D.Lv. 507/99.

Nella querela il sig. B. ha infatti riferito che la sig.ra C. acquistò degli oggetti che pagò con l’assegno in questione che poi non venne pagato e venne protestato per carenza di fondi.

Non emerge che vi furono tentativi della società danneggiata di recuperare il credito.

È evidente pertanto che il fatto imputato all’odierna imputata è identico a quello previsto nella norma depenalizzata.

Non si esclude che tale comportamento possa essere espressione di un comportamento penalmente rilevante ex art. 641 c.p., ma è anche evidente che la mancanza di provvista dell’assegno non evidenzia di per se l’insolvenza che deve essere evidenziata in altro modo non potendosi desumere tale stato dal mancato pagamento di una singola obbligazione di non particolare valore.

Inoltre, il fatto di presentare documenti di identificazione non è idoneo a costituire raggiro o artificio tale da trasformare il fatto in truffa perché si tratta di richiesta della danneggiata per avere la certezza che la persona emittente dell’assegno sia identificabile e non si tratta di comportamento che da affidamento circa la copertura della provvista dell’assegno.

Se ne desume la necessità di assolvere la sig.ra C. dal reato a lei ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Si omette la trasmissione degli atti all’autorità competente per l’irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative poiché le stesse conseguono automaticamente al protesto dell’assegno per mancanza di fondi cosa che nel caso concreto è avvenuta (vedi protesto in atti).

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 529 e 530 comma 1° c.p.p..;

assolve C. A. M. dal reato a lei ascritto non essendo il fatto previsto dalla legge come reato trattandosi di emissione di assegno in difetto di provvista depenalizzata ai sensi dell’art. 29 D.Lv. 507/99 e in ogni caso non doversi procedere per difetto di valida querela.

Visto l’art. 544 comma 3° c.p.p., indica in giorni 45 il termine per il deposito delle motivazioni.

Imola, 19 aprile 2007.

Il Giudice