Sentenze

Sentenze

Appropriazione indebita- noleggio lettore dvd- artt. 442, 533 e 535 c.p.p.- possesso-condanna a sei mesi di reclusione e al pagamento di una multa oltre alle spese processuali.

29 marzo 2016

Appropriazione indebita- noleggio lettore dvd- artt. 442, 533 e 535 c.p.p.- possesso-condanna a sei mesi di reclusione e al pagamento di una multa oltre alle spese processuali.

Motivazioni

Il sig. C. M. veniva mandato a giudizio per il reato di appropriazione indebita a lui contestato. Il Difensore, munito di procura speciale, stante la contumacia dell’imputato, svolgeva istanza di rito abbreviato.

Ammesso il rito e acquisito il fascicolo del P.M. il processo veniva subito discusso e deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. si rileva che (C.N.R., querela del sig. S., sua integrazione e ricevuta fiscale e dal verbale di individuazione fotgrafica) risulta che il sig. C. M., ha noleggiato un lettore D.V.D. di valore presso la società di noleggio H. V. S.n.c. Il fatto è avvenuto (vedi querela in atti) il 5 dicembre 2001 e il patto era che il sig. C. avrebbe restituito i beni il 12 dicembre 2001. Il sig. S. esercita professionalmente l’attività di noleggiatore di apparecchiature elettroniche.

In data 8 gennaio 2002 non avendo il C. restituito i beni e non riuscendo a rintracciarlo ai recapiti da lui dati lo ha querelato. Il sig. C. fu poi riconosciuto in una individuazione fotografica successiva come l’autore del fatto.

Non vi dubbio sull’esattezza della sua individuazione atteso che lo ha riconosciuto anche se leggermente diverso nella fotografia poiché portava i baffi.

Preso atto di ciò si deve ribadire che l’interversione del possesso è l’elemento costituivo della appropriazione indebita. Essa può essere avvenuta in un momento precedente a quello della scadenza del termine per la restituzione, ma tale fatto è irrilevante fino a che non venga manifestato alla persona offesa. Dunque, in mancanza di comunicazioni diverse si deve ritenere che il momento più arretrato nel tempo al quale la persona offesa potesse fare risalire questa interversione del possesso è proprio quella della scadenza dell’obbligazione di restituzione e cioè il 12 dicembre. In realtà è da ritenere che il sig. S. abbia avuto cognizione di tale interversione del possesso in data ancora posteriore a questo momento in quanto la scadenza dell’obbligazione senza la restituzione poteva fare pensare ad una ritardo nell’adempimento, ma non subito ad una vera e propria appropriazione indebita.

Quanto alla qualificazione del fatto accaduto si deve dire che si può avere il delitto di appropriazione indebita e non un semplice inadempimento di obbligazione civile quando l’agente, allo scadere del termine convenuto per il noleggio, non restituisca l’oggetto del noleggio al proprietario. È necessario però che tale comportamento sia accompagnato dalla manifesta volontà di affermare il dominio sull’oggetto del noleggio (vedi ad esempio Cass. Pen. Sez. 2 del 1 aprile 1978 n. 3660).

La Difesa ritiene che tale manifestazione di volontà non ci sia.

Al contrario, ritiene il giudicante che invece tale manifestazione di volontà sussista. Infatti il bene di cui al contratto di noleggio non è stato ancora restituito e ciò, secondo lo scrivente, considerato che sono passati quasi quattro anni consente di ritenere che qualunque sia il modo tenuto dal sig. C. per utilizzare il lettore DVD per tutto questo periodo, lo ha tenuto come proprio, rendendo manifesta l’affermazione di dominio sulla cosa.

Il dolo specifico di profitto richiesto dall’art. 646 c.p. è insito nell’appropriazione di costosi oggetti elettronici come quello per cui è processo.

L’imputato deve pertanto essere riconosciuto colpevole del delitto a lui ascritto.

Considerato che all’imputato non possono essere riconosciute alcun tipo di attenuante e segnatamente le attenuanti generiche a causa dei numerosi precedenti speciali, alcuni dei quali specifici per appropriazione indebita, considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p. si ritiene congruo irrogare al sig. C. la pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa (pena base mesi nove di reclusione ed € 300,00 di multa diminuita per il rito fino alla pena finale).

Non vi è possibilità di applicare la sospensione condizionale della pena anche se il sig. C. ne ha goduto solo una volta perché i numerosi specifici precedenti non consentono una prognosi favorevole circa la non  ricaduta nel delitto.

Ai sensi dell’art. 535 c.p.p., alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati; 442, 533 e 535 c.p.p.;

dichiara C. M. colpevole del reato ascrittogli e considerata la diminuente del rito, lo condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Imola, 4 ottobre 2005.

Il Giudice