Sentenze

Sentenze

Appropriazione indebita.- autovettura a noleggio- artt. 442 e 530 c.p.p.- assenza d’interversione del possesso- assolta perché il fatto non sussiste.

29 marzo 2016

Appropriazione indebita.- autovettura a noleggio- artt. 442 e 530 c.p.p.- assenza d’interversione del possesso- assolta perché il fatto non sussiste.

 

Motivazione.

La sig.ra M. P. veniva mandata a giudizio per il reato di appropriazione indebita a lei contestato.

Il Difensore, munito di procura speciale, stante la contumacia dell’imputata, svolgeva istanza di rito abbreviato.

Ammesso il rito e acquisito il fascicolo del P.M. il processo veniva subito discusso e deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. si rileva che (C.N.R., querela del sig. O., ricevuta fiscale, annotazione di P.G. e dal verbale di sequestro) risulta che il sig. O. M., ha noleggiato una Fiat Punto alla sig.ra M.

Il fatto è avvenuto (vedi querela in atti) il 15 aprile 2005 e il patto era che la sig.ra M. avrebbe restituito il bene il 18 aprile 2004.

Il sig. O. esercita professionalmente l’attività di noleggiatore.

In data 18 aprile 2005 la sig.ra M. non si presentò a restituire la macchina e solo in data 24 aprile la stessa si fece trovare al telefono riferendo che non aveva riportato la macchina per non meglio precisati problemi familiari.

In seguito l’11 maggio 2005, la sig.ra M. telefonò riferendo al sig. O. che aveva avuto un incidente stradale. Su richiesta del sig. O. si recò presso il suo ufficio per consentire di far valutare il danno all’assicurazione e qui il sig. O. le consentì di tenere la macchina fino al 14 maggio 2005 data alla quale avrebbe dovuto restituirla insieme al saldo del noleggio.

Invece il 23 maggio la macchina non era stata ancora restituita, il sig. O. ha pertanto sporto querela e il 9 maggio 2005 la macchina venne sequestrata dai Carabinieri e riconsegnata così al sig. O..

Preso atto di ciò si deve ribadire che l’interversione del possesso è l’elemento costituivo della appropriazione indebita.

Essa può essere avvenuta in un momento precedente a quello della scadenza del termine per la restituzione, ma tale fatto è irrilevante fino a che non venga manifestato alla persona offesa.

Dunque, in mancanza di comunicazioni diverse si deve ritenere che il momento più arretrato nel tempo al quale la persona offesa potesse fare risalire questa interversione del possesso è proprio quella della scadenza dell’obbligazione di restituzione e cioè il 18 aprile 2005. Ma è evidente che fino a quella data non vi è interversione del possesso perché il sig. O. consente a che la sig.ra M. tenga la macchina fino al 14 maggio 2005, dato che l’11 maggio, su indicazione del sig. O. la porta da lui presso il suo ufficio per far valutare un danno causato da un incidente. È il sig. O., a quel punto, che su richiesta dalla sig.ra M., tenuto conto che ella non aveva il denaro per pagare il corrispettivo, le consente di tenerla fino al 14 maggio.

Solo passata questa data l’O., vedendo che ancora la macchina non rientra, sporge querela e pochi giorni dopo, il 9 giugno, seguendo le indicazioni che si ricavano dal contratto e di noleggio e su suggerimento dello stesso sig. O., la macchina viene sequestrata e dunque restituita al sig. O..

Si vede ancora dalla annotazione di P.G. che anche in sede di sequestro la sig.ra M. insiste con il sig. O. di lasciargli l’auto per qualche giorno ancora perché ne ha ancora bisogno.

Quanto alla qualificazione del fatto accaduto si deve dire che si può avere il delitto di appropriazione indebita e non un semplice inadempimento di obbligazione civile quando l’agente, allo scadere del termine convenuto per il noleggio, non restituisca l’oggetto del noleggio al proprietario.

È necessario però che tale comportamento sia accompagnato dalla manifesta volontà di affermare il dominio sull’oggetto del noleggio (vedi ad esempio Cass. Pen. Sez. 2 del 1 aprile 1978 n. 3660).

Ritiene lo scrivente che agli atti vi è sicuramente la prova del fatto che la sig.ra O. voleva godere del noleggio dell’automobile senza pagarne il corrispettivo, ma da qui a dire che ella voleva tenere la macchina come propria ce ne corre.

In effetti vi sono delle indicazioni che permettono di dire che ella ha sempre riconosciuto in un altro il proprietario e legittimo possessore e che ha continuato a detenere la macchina forzando il consenso di questi con varie scuse, ma sempre senza compiere una vera e propria interversione del possesso. Ciò è tanto vero che la macchina è stata trovata in possesso della sig.ra O. parcheggiata nei pressi di casa sua.

In definitiva non ritiene lo scrivente che in questo caso si sia raggiunta in modo incontrovertibile la prova che vi sia l’interversione del possesso richiesta dalla norma penale incriminatrice.

L’imputata deve pertanto essere mandata assolta ex art. 530 comma 2° c.p.p. perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442 e 530 comma 2° c.p.p.;

assolve M. P. perché il fatto non sussiste.

Imola, 2 ottobre 2007.

Il Giudice