Sentenze

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Appropriazione indebita- artt. 442, 533, e535 c.p.p.- possesso-colpevole condanna a sei mesi di reclusione, multa e pagamento delle spese processuali.

29 marzo 2016

Appropriazione indebita- artt. 442, 533, e535 c.p.p.- possesso-colpevole condanna a sei mesi di reclusione, multa e pagamento delle spese processuali.

Motivazione

Il sig. C. M. veniva mandato a giudizio per il reato di appropriazione indebita a lui contestato. Rigettata un eccezione d’incompetenza territoriale il Difensore, munito di procura speciale, stante la contumacia dell’imputato, svolgeva istanza di rito abbreviato.

Ammesso il rito e acquisito il fascicolo del P.M. il processo veniva subito discusso e deciso come da presente sentenza con motivazione contestuale.

Dall’esame degli atti allegati al fascicolo del P.M. si rileva che (C.N.R., querela del sig. S. e ricevuta fiscale) risulta che il sig. C. M., ha noleggiato un televisore ed una videocamera dal sig. A. S.. Il fatto è avvenuto (vedi querela in atti) il 21 gennaio 2001 e il patto era che dieci giorni dopo il noleggio di tali apparecchiature il sig. C. avrebbe restituito i beni. Il sig. A. esercita professionalmente l’attività di noleggiatore di apparecchiature elettroniche.

Il sig. A. nella querela riferisce che l’operazione fu regolarizzata solo successivamente e cioè in data 24 gennaio 2001, quando fu emessa una ricevuta fiscale per l’importo di £. 120.000 che era il corrispettivo per il noleggio. Alla data del 31 gennaio 2001 invece i beni non vennero restituiti e così il 28 aprile 2001 il sig. A. ha sporto querela.

Ritiene la Difesa che la strana concatenazione dei fatti raccontata in querela impedisca di credere alla versione del sig. A. e pertanto di credere che i fatti di appropriazione indebita si siano concretati in data 31 gennaio 2001 con conseguente intempestività della querela non avendo dato il P.M. la prova che questa fosse stata presentata tempestivamente come era suo onere.

In realtà si osserva che la versione del sig. A. è credibile proprio poiché lo stesso racconta un fatto a se sfavorevole e cioè il fatto che il noleggio avvenne il 21 gennaio 2001 mentre il documento fiscale fu emesso solo in data successiva e cioè il 24 gennaio 2001. Se fosse vera la tesi difensiva della strumentalità della querela ai fini di una maggiore pressione all’adempimento si rileva che il sig. A. non avrebbe avuto bisogno di raccontare questo passaggio potendosi limitare a dire che il noleggio avvenne direttamente il 24 gennaio. Il fatto che tale passaggio venga narrato dimostra al contrario la veridicità del racconto. Dunque si deve ritenere vero che il contratto di noleggio si sia perfezionato il 21 gennaio e pertanto, considerato che il termine per la consegna scadeva il 31 gennaio, la querela presentata il 28 aprile 2001 è tempestiva.

Preso atto di ciò si deve ribadire che l’interversione del possesso è l’elemento costituivo della appropriazione indebita. Essa può essere avvenuta in un momento precedente a quello della scadenza del termine per la restituzione, ma tale fatto è irrilevante fino a che non venga manifestato alla persona offesa. Dunque, in mancanza di comunicazioni diverse si deve ritenere che il momento più arretrato nel tempo al quale la persona offesa potesse fare risalire questa interversione del possesso è proprio quella della scadenza dell’obbligazione di restituzione e cioè il 31 gennaio. In realtà è da ritenere che il sig. A. abbaia avuto cognizione di tale interversione del possesso in data ancora posteriore a questo momento in quanto la scadenza dell’obbligazione senza la restituzione poteva fare pensare ad una ritardo nell’adempimento, ma non subito ad una vera e propria appropriazione indebita.

In conseguenza di ciò è da ritenere che essendo il termine del 31 gennaio solo il momento iniziale nel quale l’A. poteva pensare alla appropriazione indebita la querela presentata il 28 aprile sia più che tempestiva.

Quanto a fatto si rileva che il sig. A. si era cautelato da un possibile inadempimento facendo una fotocopia della patente del sig. C. e pertanto sulla base di ciò si deve ritenere che la persona che ha commesso il fatto sia correttamente identificata e corrisponda all’odierno imputato.

Quanto alla qualificazione del fatto accaduto si deve dire che si può avere il delitto di appropriazione indebita e non un semplice inadempimento di obbligazione civile quando l’agente, allo scadere del termine convenuto per il noleggio, non restituisca l’oggetto del noleggio al proprietario. È necessario però che tale comportamento sia accompagnato dalla manifesta volontà di affermare il dominio sull’oggetto del noleggio (vedi ad esempio Cass. Pen. Sez. 2 del 1 aprile 1978 n. 3660).

La Difesa ritiene che tale manifestazione di volontà non ci sia.

Al contrario, ritiene il giudicante che invece tale manifestazione di volontà sussista. Infatti i beni di cui al contratto di noleggio non sono stati ancora restituiti e ciò, secondo lo scrivente, considerato che sono passati più di cinque anni e considerata la vita media di un televisore e di una video camera, consente di ritenere che qualunque sia il modo tenuto dal sig. C. per utilizzarli per tutto questo periodo, li ha tenuti come propri, rendendo manifesta l’affermazione di dominio sulla cosa.

Il dolo specifico di profitto richiesto dall’art. 646 c.p. è insito nell’appropriazione di costosi oggetti elettronici come quelli per cui è processo.

L’imputato deve pertanto essere riconosciuto colpevole del delitto a lui ascritto.

Considerato che all’imputato non possono essere riconosciute alcun tipo di attenuante e segnatamente le attenuanti generiche a causa dei numerosi precedenti speciali, alcuni dei quali specifici per appropriazione indebita, considerati i criteri di cui all’art. 133 c.p. si ritiene congruo irrogare al sig. C. la pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa (pena base mesi nove di reclusione ed € 300,00 di multa diminuita per il rito fino alla pena finale).

Non vi è possibilità di applicare la sospensione condizionale della pena anche se il sig. C. ne ha goduto solo una volta perché i numerosi specifici precedenti non consentono una prognosi favorevole circa la non  ricaduta nel delitto.

Ai sensi dell’art. 535 c.p.p., alla condanna consegue il pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Visti gli artt. rubricati; 442, 533 e 535 c.p.p.;

dichiara C. M. colpevole del reato ascrittogli e considerata la diminuente del rito, la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Imola, 30 maggio 2005.

Il Giudice