Sentenze

Sentenze

Appello contro respingimento opposizione a decreto ingiuntivo- pagherò cambiari-contestazione già sollevata davanti al Giudice di Pace- appello respinto- condanna dell’appellante a sostenere le spese di causa di secondo grado.

29 marzo 2016

Appello contro respingimento opposizione a decreto ingiuntivo- pagherò cambiari-contestazione già sollevata davanti al Giudice di Pace- appello respinto- condanna dell’appellante a sostenere le spese di causa di secondo grado.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

SENTENZA       

nella causa iscritta al n. 1278/2006 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza del 5 novembre 2007 in seguito alla precisazione delle conclusione e alla concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa da C. P., rappresentato e difeso per mandato in calce all’atto di citazione in appello dall’avv. M. N. C. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in M., via L. 27/c.

Appellante

 contro 

P. V., rappresentato e difeso come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello dall’avv. C. C. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in B., via B. 6.Appellatoavente per oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Imola n. 775/2005 del 26 ottobre 2005.

Conclusioni per l’appellante (atto di citazione in appello):

Voglia il Tribunale Ill.mo, in accoglimento dell’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarata l’inesistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la nullità della convenzione relativa al tasso di interessi, dichiarare nullo e per l’effetto revocare ed annullare il decreto ingiuntivo 19 novembre 2003 del Giudice di Pace di Imola notificato il giorno 29 dicembre 2003 per l’insussistenza del credito.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.

Conclusioni per l’appellato (comparsa di costituzione e risposta in appello):

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata confermare in ogni sua parte la sentenza appellata, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione tempestivamente notificato, il sig. P. C. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Imola del 26 ottobre 2005 n. 775/2005 con la quale veniva respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo 408/2003 del medesimo giudice.

Per contestare tale assunto ribadiva le deduzioni già indicate in primo grado circa la “manomissione” delle date di emissione e scadenza poste nei due pagherò cambiari posti a base del decreto ingiuntivo opposto, ribadiva quello già riferito in primo grado circa l’avvenuto pagamento delle obbligazioni, deducendo che il giudice di prime cure aveva mal valutato le prove dedotte sul punto e infine evidenziava che, siccome è stato accertato che l’obbligazione portata dalle cambiali era dovuta alle scritture accessorie e successive contenute nel preliminare di vendita circa il posticipo dell’effettuazione del rogito e dei relativi pagamenti relativi ad una compravendita immobiliare, il giudice di prime cure non aveva considerato la nullità della pattuizione degli interessi siccome usurari ai sensi dell’art. 1815 c.c. in considerazione del’avvenuta emissione della L. 108/1996 sull’usura e dell’avvenuta prima rilevazione dei tassi svolta dal ministero del tesoro in riferimento ai contratti di mutuo.

Nelle more del processo di appello il giudice inizialmente incaricato si è astenuto per motivi personali ed è subentrato lo scrivente.

Precisate le conclusioni, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione previo scambio di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell’art. 190 c.p.c.

Tutte e due le parti costituite hanno depositato comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

Si deve precisare che ai sensi degli artt. 2 e 101 R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 (legge cambiaria) le due cambiali in questioni non possono valere come cambiali in quanto i difetti circa l’apparenza della data di scadenza anteriore alla data di emissione costituiscono dei difetti formali tali, rispetto ai requisiti di cui agli artt. 1 e 100 L. cambiaria tali da non potere valere come cambiali.

Come è noto, in questi casi, i titoli carenti di uno dei requisiti formali per costituire cambiale, ove ricorrano li estremi necessari, costituiscono documenti ricognitivi del debito causale, con la conseguenza contemplata dall’art. 1988 c.c. di dispensare colui a favore del quale la dichiarazione è resa, dal fornire la prova del credito vantato che si presume esistente fino a prova contraria da parte del debitore.

Nel caso concreto gli estremi di ricognizione del debito nei due documenti sussistono certamente dato che il medesimo appellante sig. C. riconosce di avere sottoscritto tali cambiali per crediti che al momento della sottoscrizione esistevano effettivamente.

Da un lato la considerazione delle cambiali quali ricognizioni di debito ha reso inutile l’accertamento dell’effettiva “falsificazione” delle date menzionate dal sig. C. e dunque permette di non censurare la decisione processuale di questo di non svolgere la querela di falso necessaria per accertare con efficacia di giudicato che sia effettivamente avvenuto un falso materiale.

Dall’altro lato però il sig. C. è onerato di svolgere la prova di avere adempiuto l’obbligazione portate in quelle che costituiscono, come detto , riconoscimento di debito.

Preso atto di ciò, ritiene lo scrivente che il fatto che il sig. P. abbia indicato nel corso del processo che le cambiali sono dovute per un obbligazione di interessi non vale a mutare causa petendi perché la ragione della domanda è sempre la stessa e cioè la presenza del documento di riconoscimento del debito.

Piuttosto questa indicazione data dall’allora opposto deve essere considerata una facilitazione per l’opponente che poteva così dimostrare le ragioni che opponeva al fatto di dovere pagare.

Occorre pertanto verificare se il sig. C. abbia dimostrato di avere pagato oppure se abbia dimostrato che l’obbligazione fosse validamente sorta e continuata a sussistere.

Per quanto riguarda la prova del pagamento, le considerazioni svolte dal Giudice di Pace nell’indicata sentenza sono del tutto condivisibili. Infatti quello che prova il sig. C. è che sono state pagate le somme portate nell’atto pubblico, ma è evidente che il semplice fatto che vi sia differenza tra il prezzo contenuto nel rogito (£. 100.000.000) è diverso dal prezzo contenuto nel preliminare (£. 120.000.000) e ciò lascia spazio per pensare che vi siano obbligazioni diverse da quelle indicate nel rogito come quelle portate nelle contestate sentenze. Il sig. C. non ha dimostrato pertanto di avere pagato anche le obbligazioni di cui alle cambiali. 

Preso atto di ciò occorre prendere cognizione dell’altro aspetto indicato nell’atto di appello e cioè la dedotta nullità per pattuizione di interessi usurari.

Infatti atteso che è stato dimostrato quale è la causa del credito e cioè la pattuizione di interessi deve esaminarsi se tale pattuizione è legittima.

In proposito l’appellante sostiene che la pattuizione non fu legittima perché pur essendo stata pattuita la misura degli interessi in epoca precedente alla entrata in vigore della L. 108/1996 sull’usura e alla successiva prima rilevazione dei tassi, in seguito a ciò il tasso pattuito sarebbe diventato usurario.

In riferimento a questa valutazione avvenuta con D.M. del ministero del Tesoro del 23 settembre 1996 in riferimento al contratto di mutuo il tasso medio è pari a 10,60 e dunque il tasso usurario è pari al 15,90 %. Dunque la pattuizione del tasso del 19 % contenuta nelle scritture aggiunte in calce al preliminare e che è la fonte causale dell’obbligazione portate nelle cambiali sarebbe usuraria, secondo le tesi di parte appellante.

Tale indicazione non può essere accolta.

Infatti non vi è nulla nel contratto preliminare e nelle successive scritture che permetta di dire che tra il sig. C. e il sig. P. sia intercorso un contratto di mutuo o qualsivoglia altra forma di finanziamento o prestito che renda applicabile quelle norme e dunque la nullità della relativa pattuizione ai sensi dell’art. 1815 c.c.

Quello che appare dalle scritture è che la pattuizione degli interessi è un corrispettivo per il ritardo della stipula del rogito e del relativo pagamento del prezzo. Si tratta di operazioni non compresa nelle previsioni della L. 108/1996 e per la quale l’art. 1815 c.c. non è applicabile non essendo il contratto intercorso tra le parti un mutuo.

In definitiva l’appello deve essere respinto e l’appellante deve essere condannato a pagare le spese processuali sostenute dall’appellato liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 1278/2006) tra

C. P. (avv. M. N. C.);

contro

P. V.  (avv. C. C.),

avente per oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Imola n. 775/2005 del 26 ottobre 2005.

ogni diversa istanza disattesa e respinta

respinge l’appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Imola n. 775/2005 del 26 ottobre 2005 che conferma,

condanna C. P. a pagare in favore di P. V. le spese di causa sostenute per questo secondo grado che liquida in complessivi € 1460,00 di cui, € 595,00 per competenze ed € 865,00 per onorari oltre spese generali nella percentuale del 12,5 % oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Imola, 27 febbraio 2008.

Il Giudice