Sentenze

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Appello avverso di sentenza del Giudice di Pace- identificazione dell’unico responsabile del sinistro tra furgone ed autovettura- condanna gli appellati al pagamento delle spese processuali e delle spese non ancora corrisposte per il precedente giu

29 marzo 2016

Appello avverso di sentenza del Giudice di Pace- identificazione dell’unico responsabile del sinistro tra furgone ed autovettura- condanna gli appellati al pagamento delle spese processuali e delle spese non ancora corrisposte per il grado di giudizio precedente.

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Bologna, in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

SENTENZA       

nella causa iscritta al n. 20215/2001 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza del 15 gennaio 2007 in seguito alla precisazione delle conclusione e alla concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa da O. S. S.r.l. in persona del sig. F. M., legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa per mandato in margine dell’atto di citazione in appello dagli avv. D. D. e F. G. ed elettivamente domiciliata presso lo studio della prima in I., via XX S. **.

Appellante

 contro

P. F.

Appellato – contumace

contro

I. B. S.r.l

 

                                                                        Appellata – contumace

contro

***. Società S. I. S.p.A. in persona del dott. G. F. – capo zona sinistri Emilia – Romagna e Marche, rappresentata e difesa come da mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione davanti al Giudice di Pace dall’avv. G. G. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in I., via A. 38.

Appellata – contumace

avente per oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di I. n. 37/2000 del 10 aprile 2000.

Conclusioni per l’attrice (foglio allegato al verbale di udienza del 15 gennaio 2007):

nel merito: ritenere ed accertare che il sinistro di cui è causa si è verificato per esclusivo fatto e colpa del sig. F. P., conducente dell’autocarro F. T. tg. BO D*****, di proprietà della soc. I. B. S.r.l. assicurata per R.C.A. presso la soc. *** S.p.A.; per l’effetto condannare i convenuti – personalmente e/o in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore – in solido fra loro a risarcire tutti i danni a qualsiasi titolo o ragione cagionati all’attore come risulteranno dovuti all’esito del giudizio (e quindi decurtando l’importo di £. 15.600.000 – pari ad € 8056,73 già corrisposto dalla *** S.p.A. in ottemperanza alla pronuncia del giudice di prime cure), con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle spese sostenute dall’effettivo pagamento – ovvero dalla data la meno successiva – fino al saldo.

In via subordinata: in denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, ritenere ed accertare che il sinistro di cui è causa si è verificato per prevalente fatto e colpa del sig. F. P., conducente dell’autocarro F. T. tg. BO D36370, di proprietà della soc. I. B. S.r.l., assicurata per R.C.A. presso la soc. *** S.p.A.; per l’effetto, graduare la responsabilità del sig. F. M. nella verificazione del sinistro e condannare i convenuti – personalmente e/o in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore –, in solido tra loro, a risarcire tutti i danni a qualsiasi titolo o ragione cagionati all’attore nella misura superiore al 50 % (cinquanta per cento), come risulterà determinata all’esito del giudizio (e quindi decurtando l’importo di £. 15.600.000 – pari ad € 8056,73 già corrisposto dalla *** S.p.A. in ottemperanza alla pronuncia del giudice di prime cure), con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle spese sostenute dall’effettivo pagamento – ovvero dalla data la meno successiva – fino al saldo.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio (comprensive delle spese di C.T.U. e di C.T.P.).

Conclusioni per la *** S.p.A. (come da comparsa di costituzione e risposta in appello):

Piaccia all’adito Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,

in via preliminare, accertata la nullità dell’atto di citazione in appello, dichiarare impromovibile e/o improcedibile il gravame promosso dalla O. S. S.r.l. avverso la sentenza n. 37/2000 emessa il 10 aprile 2000 dal Giudice di Pace di I.;

in subordine, nel merito, rigettare in toto l’appello de quo siccome infondato in fatto e in diritto con conferma dell’impugnata sentenza e vittoria di spese, diritti ed onorari del grado.

Salvis juribus.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione tempestivamente notificato a tutte le parti sopra indicate, la soc. O. S. S.r.l. proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di I. del 10 aprile 2000 n. 37/2000 con la quale veniva attribuita al sig. F. P. e al sig. F. M. la responsabilità del sinistro che li aveva visti protagonisti nell’ormai lontano 16 dicembre 1997 e con la quale, pertanto il sig. P., la società I. B. e l’S. *** S.p.A. venivano condannati a pagare solo la metà dei danni materiali riconosciuti dal Giudice.

Per contestare tale assunto svolgeva argomentazioni circa la dinamica del sinistro e chiedeva in riforma della sentenza che il sig. P. fosse dichiarato unico responsabile del sinistro o, subordinatamente, prevalente responsabile, con conseguente modifica delle somme attribuite alla società attrice a titolo di risarcimento del danno.

Si procedeva inizialmente nella dichiarata contumacia di tutti gli appellati e, rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 12 ottobre 2001 si costituiva la *** evidenziato che vi era nullità dell’atto di citazione in appello siccome come si legge da quello stesso atto di citazione, pur essendo stato citati gli appellanti presso la sede di I., venivano citati davanti al collegio. Dunque, ritiene la S.A.I., siccome l’appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di Pace è attribuito al Giudice Monocratico ne discenderebbe la nullità dell’atto di citazione, la conseguente inidoneità dello stesso a promuovere appello e in ultima analisi l’inammissibilità dell’appello avverso una sentenza ormai diventata irrevocabile.

Nel merito veniva contestata la ricostruzione svolta dalla controparte e si chiedeva la conferma delle statuizioni dell’impugnata sentenza.

Il giudice autorizzava la precisazione delle conclusioni e disponeva scambio di comparse conclusionali e repliche secondo i termini di cui all’art. 190 c.p.c. che avveniva.

In sede di decisione il Giudice rimetteva la causa in istruttoria per svolgere perizia cinematica. Questa si prolungava in più occasioni per richieste di chiarimenti e veniva svolta anche istanza di sostituzione del C.T.U. da parte degli appellanti che non è stata accolta. Precisate ancora una volta le conclusioni e disposto lo scambio di comparse conclusionali e repliche, la causa veniva nuovamente rimessa in istruttoria per acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. dall’ente proprietario della strada.

Pervenute le informazioni, l’appellante depositava sentenza del Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola del 30 maggio 2006 n. 91/2006 che ha deciso la parallela causa per le lesioni personali del sig. M. che è stata intentata per competenza al Tribunale chiedendo di fatto di avvalersi della forza di tale sentenza che assumeva essere diventata irrevocabile.

La S.A.I. dichiara di non accettare il contraddittorio su tale eccezione nuova e chiedeva pertanto non tenersi conto di quella sentenza.

Precisate per la terza volta le conclusioni, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione previo scambio di comparse conclusionali e repliche ai sensi dell’art. 190 c.p.c.

Tutte e due le parti costituite hanno depositato comparse conclusionali e repliche.

Motivi della decisione

 

Preliminarmente si deve disattendere l’eccezione di nullità dell’atto di citazione in appello.

Infatti pur essendo vero che l’atto di citazione in appello contiene i criticati ed errati riferimenti al Tribunale in composizione collegiale ritiene lo scrivente che tale errore non infici nel modo detto l’atto di citazione in appello. Infatti si deve osservare che 1) il Tribunale di Bologna è certamente il giudice competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace di Imola; 2) l’atto di citazione conviene gli appellati in Imola, sezione distaccata del Tribunale di Bologna; 3) il codice di rito prevede apposite norme (artt. 281 septies e 281 octies) che permettono la correzione dell’eventuale errore circa la composizione del giudice adito, senza che questa correzione comporti pregiudizi per la parte che eventualmente abbia adito il giudice nella composizione errata. A ciò si aggiunge che anche l’eventuale errore circa l’individuazione della sede (in ipotesi Bologna, anziché Imola), non avrebbe avuto conseguenze circa l’ammissibilità dell’appello poiché tale problema può essere rilevato e risolto con la procedura di cui all’art. 83 ter disp. att. c.p.c. anche questa senza pregiudizio alcuno per la parte che eventualmente avesse errato. Infine, come norma di chiusura, si deve rilevare che ai sensi dell’art. 156 comma 1° c.p.c. la nullità non può essere pronunciata non essendo comminata dalla legge e neppure si può dire che ricorra l’ipotesi di cui all’art. 156 comma 2° c.p.c. della mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo perché da un lato l’atto di citazione evidenzia i motivi di appello ed è tempestivo e questi sono i requisiti indispensabili e dall’altro le norme sopra viste fanno rilevare come l’erronea composizione del giudice adito per l’appello non sia tra i requisiti formali indispensabili dell’atto d’appello.

L’eccezione preliminare deve pertanto essere respinta.

Si può passare al merito della questione.

In proposito di questa si deve rilevare che all’udienza del 12 ottobre 2006 la parte appellante ha depositato la sentenza del 30 maggio 2006 del medesimo Tribunale che tratta la presente causa in appello e ne ha chiesto di farla valere nel corso di questo giudizio di appello.

Ha così di fatto svolto eccezione di giudicato esterno, sulla base dell’art. 2909 c.p.c. per il quale l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti i loro eredi ed i loro aventi causa.

Si ricorda in proposito che l’eccezione di giudicato non richiede l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che esso risulti, anche implicitamente, dal contenuto sostanziale delle deduzioni avanzate dalle parti. Nel presente caso ritiene il giudice che, avendo chiesto l’appellante che il giudice del presente processo decida in conformità alla sentenza passata in giudicato l’eccezione di giudicato formale sia stata effettivamente posta.

Preso atto di ciò, di questa sentenza si deve dire che effettivamente essa è irrevocabile con i mezzi d’impugnazione ordinari essendo stata notificata a tutte le parti e risultando decorso il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c. ed essendo risultato non presentata impugnazione avverso la sentenza.

Dunque effettivamente la sentenza ha forza di giudicato.

Si pone il problema sollevato dalla *** della tempestività dell’eccezione. Infatti trattandosi di giudicato esterno il suo rilievo è precluso all’iniziativa officiosa del giudice che è invece possibile per il giudicato interno, che avviene all’interno del medesimo procedimento (ad esempio una sentenza parziale che diviene irrevocabile) e delle quali è logico che il giudice possa rilevarne senza impulso di parte poiché si tratta di atti che ha sempre a sua disposizione.

Per quanto riguarda invece il giudicato esterno così non è. Infatti è giurisprudenza costante che si tratta di eccezione comune proponibile nei momenti e nei modi stabiliti nel codice di rito e sicuramente non opponibile per la prima volta in Cassazione.

Preso atto di ciò il rilievo di tale eccezione in appello è regolato dall’art. 345 comma 2° c.p.c. per il quale non possono rilevarsi eccezioni nuove che non siano rilevabili d’ufficio.

Emerge a questo punto un altro problema: il giudicato non poteva essere rilevato in primo grado per la semplice ragione che all’epoca non vi era alcun giudicato essendosi questo perfezionato solo nel corso del 2006. Da questo punto di vista occorre dire che la società appellante ha eccepito il giudicato appena ciò è stato possibile.

Si deve ritenere che, pertanto il divieto posto dall'art. 345 c.p.c, nel testo novellato dall'art. 52  Legge 1990/353, non opera nel caso di nuova eccezione basata su fatto sopravvenuto dopo lo scadere del termine per la sua deducibilità in primo grado; l'insussistenza, nel precedente grado di giudizio, del fatto storico, che  ha reso impossibile la deducibilità dell'eccezione, non viola, infatti, l'esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio. In questi termini la vicenda è già stata decisa da Cass. civ. sez. 2 del 18 aprile 2001 n. 5703.

Preso atto di ciò si deve rilevare che certamente la sentenza in questione fa stato tra le parti. Il fatto è previsto indubbiamente dalla norma in esame, l’art. 2909 c.c. per i procedimenti che riguardano le stesse parti (vedi la sentenza citata dall’appellante a pag. 4 e 5 della comparsa conclusionale, ma anche più in generale, in riferimento a qualsiasi rapporto giuridico, Cass. civ. sez. L del 18 ottobre 2003 n. 15497).

Il problema che può sorgere è che la sentenza di cui si chiede l’applicazione in questa sede non vede come attore l’odierna appellante, ma il legale rappresentante di questa che ha subito danni fisici per quella vicenda. Per il resto il fatto da cui deriva la responsabilità civile è il medesimo. Si rileva inoltre che tutte e due le parti attrici dei due procedimenti avrebbero potuto intervenire nell’altro giudizio e che ragioni di economia processuale, tutelate adesso in massimo grado anche dal nuovo art. 111 Cost. che prevede la ragionevole durata del processo, impongono di dovere interpretare l’art. 2909 c.c. in questo senso, nel senso che quando il fatto è identico l’accertamento già operato in via definitiva debba essere utilizzato nell’altro procedimento.

Conseguentemente si ritiene di dovere dire che la sentenza in questione fa stato nel presente procedimento.

In ragione di ciò discende che in conformità al dispositivo di quella sentenza il sig. P. F. deve essere dichiarato esclusivo responsabile del sinistro avvenuto in data 16 dicembre 1997 a M. in via O. tra il furgone F. T. tg. BO D36370 condotto dallo stesso e l’auto Mercedes 250 TD tg. AG 419 AM condotta da M. F. e di proprietà della O. S. S.r.l.

Ne discende la parziale riforma della impugnata sentenza del Giudice di Pace di Imola e pertanto l’intera somma che il Giudice di Pace ha ritenuto essere stata provata nel corso del primo grado pari a £. 32.075.904 comprensive di IVA pagate dalla società O. S. per le riparazioni.

Da questa somma, pari in moneta attuale (art.1278 c.c.) ad € 15.565,82, deve essere detratta la somma di € 8056,73 già pagata dall’assicurazione prima del primo giudizio ed in seguito a questo e dunque la somma che deve essere ancora pagata dai convenuti ammonta ad € 7509,09. Su questa somma, non essendo stata oggetto la sentenza del Giudice di Pace di gravame sul punto, devono essere pagati solo gli interessi nella misura legale dal pagamento della fattura 77 del 5 maggio 1998 al saldo.

I convenuti devono anche essere condannati a pagare le spese di causa del primo grado nella sua totalità e non solo nella misura del 50% ritenuta dal giudice di prime cure (sul punto vi è apposita richiesta di riforma nell’atto di citazione in appello – per ottenere le somme residue che devono essere pagate a questo titolo è sufficiente raddoppiare gli importi già liquidati dal Giudice di Pace) e le spese di causa, comprensive di C.T.U. e C.T.P. di questo secondo grado liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 20215/2001) tra

O. S. S.r.l. (avv. F. G. e D. D.);

contro

P. F. (appellato contumace); I. B. S.r.l. (appellata contumace) e SAI S.p.A. (avv. G. G.),

avente per oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Imola n. 37/2000 del 10 aprile 2000.

ogni diversa istanza disattesa e respinta

in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di I. n. 37/2000 del 10 aprile 2000 dichiara che P. F. è l’unico responsabile del sinistro avvenuto in data 16 dicembre 1997 a M. in via O. tra il furgone F. T. tg. BO D36370 condotto dallo stesso e l’auto Mercedes 250 TD tg. AG 419 AM condotta da M. F. e di proprietà della O. S. S.r.l. e per l’effetto, tenuto conto dei pagamenti già avvenuti in precedenza da parte della S.A.I. S.p.A., condanna in solido fra loro P. F., I. B. S.r.l. e S.A.I. S.p.A. a pagare la residua somma di € 7509,09 oltre interessi nella misura legale pro tempore vigente dalla data del 5 maggio 1998 fino al saldo effettivo;

condanna inoltre P. F., I. B. S.r.l. e S.A.I. S.p.A., in solido fra loro a pagare il restante cinquanta per cento delle spese legali del grado di giudizio davanti al Giudice di Pace e le spese di causa sostenute per questo secondo grado che liquida in complessivi € 8219,10 di cui € 684,38 per spese, € 3034,72 per competenze ed € 4500,00 per onorari oltre spese generali nella diversa percentuale del 10 % e del 12,5 % pro tempore vigente, oltre spese di C.T.U. e C.T.P. e oltre IVA e CPA come per legge.

Sentenza esecutiva per legge.

Imola, 28 aprile 2007.

Il Giudice.