Sentenze

Sentenze

Annullamento di delibera condominiale e domanda riconvenzionale di risarcimento danni per fatto illecito- sostituzione del pluviale- annullata la delibera dell’assemblea- accoglimento parziale della domanda riconvenzionale.

29 marzo 2016

Annullamento di delibera condominiale e domanda riconvenzionale di risarcimento danni per fatto illecito- sostituzione del pluviale- annullata la delibera dell’assemblea- accoglimento parziale della domanda riconvenzionale.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola., in persona del dottor Sandro Pecorella ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1202/2004 di R.G. degli affari contenziosi civili, posta in decisione all’udienza del 2 aprile 2007 in seguito alla precisazione delle conclusione e alla concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, promossa da M. C. e L. D., rappresentati e difesi, per mandato in margine all’atto di citazione d’impugnazione per nullità e annullabilità di delibera assembleare condominiale, dall’avv. E. C. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in I., via P. 7.

Attori

contro

Condominio L. ** di I. via P. *, * e ** in persona dell’amministratore sig.ra M. G. rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale, dall’avv. G. G. ed elettivamente domiciliato in I. presso il suo studio, via C. 62.

Convenuto

avente per oggetto: annullamento di delibera condominiale e domanda riconvenzionale di risarcimento danni per fatto illecito.

Conclusioni per gli attori (come da atto introduttivo e integrazione contenuta a verbale d’udienza del 2 aprile 2007):

Piaccia all’Ecc.mo Tribunale intestato, ogni diversa istanza reietta:

in via principale: dichiarare nulla e/o annullabile la sola delibera assembleare condominiale presa il 4 ottobre 2004 all’interno del verbale di assemblea al punto 6 all’ordine del giorno e là dove inerente la ripartizione delle spese riparazioni “infiltrazioni fioriera” per palesi violazioni di legge, quali, sia in sede concorrente tra loro che singolarmente:

omessa notifica della convocazione alla comproprietaria L. D. e conseguente assenza alla riunione della stessa;

omessa unanimità di tutti i condomini nell’esonero di uno o più condomini dall’obbligo della contribuzione delle spese comuni;

votazione su un punto (ripartizione spese per riparare danni infiltrazione fioriera) non inserito all’ordine del giorno della convocazione;

imposizione coatta ad un singolo condomino di spese future non quantificate e quantificande al momento della decisione;

in subordine: salva la decisione sulla dichiarazione di nullità estesa a tutte le delibere assembleari del 4 ottobre 2004 in virtù di alcuni dei punti sopra riportati che si lascia alla discrezione del giudice in sede di giustizia.

Sulle spese di lite: con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori di legge, IVA e CPA come per legge e successive occorrende.

Sulla domanda riconvenzionale: piaccia all’Ill.mo Tribunale respingere ogni domanda avversaria ivi compresa la riconvenzionale siccome infondata in fatto ed in diritto.

Conclusioni per il convenuto (come da foglio allegato a verbale di udienza del 2 aprile 2007):

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa e respinta.

Nel merito.

Rigettare e respingere tutte le domande attoree conseguentemente dichiarare la piena validità ed efficacia della delibera assunta dall’Assemblea Condominiale in data 4 ottobre 2004.

In via riconvenzionale.

Condannare il sig. M. C. a risarcire tutti i danni cagionati e le spese sopportate e patite dal Condominio “L. 18” per i ripristini in conseguenza dell’intervento non autorizzato per cui è causa, somme quantificate in € 900,00 ovvero nella maggiore o minore somma che sarà indicata in corso di causa e comunque nei limiti di euro 1032,00.

In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari.

In via istruttoria: si chiese disporsi integrazione alla C.T.U. per definire compiutamente le cause dei danni ed i necessari ripristini.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in opposizione, notificato il 3 novembre 2004 all’amministratore del condomino indicato, i sigg.ri M. C. e L. D. ha convenuto in giudizio di fronte all’intestato giudice il condominio suddetto all’interno del quale sono comproprietari di un’unità immobiliare, proponendo tempestiva opposizione alla delibera dell’assemblea condominiale del 4 ottobre 2004 nella parte in cui poneva a carico del sig. M. le spese di ripristino di una fioriera e soprattutto del pluviale che internamente la attraversa, spese ancora da quantificarsi al momento della deliberazione assembleare.

Riferivano gli attori quali motivi di opposizione il fatto che pur essendo la sig.ra L. comproprietaria non era stata invitata all’assemblea e non gli era stato comunicato; che l’ordine del giorno non prevedeva espressamente la questione del riparto delle spese; che la delibera circa l’esclusione dalle spese di tutti i condomini, eccetto il sig. M. non era stata presa all’unanimità e che, infine, era stata posta interamente a carico del sig. M. una spese che non era stata quantificata.

Si costituiva tempestivamente (comparsa depositata il 29 dicembre 2004 quando la prima udienza era fissata il 19 gennaio 2005), il condominio e chiedeva il rigetto dell’opposizione ritenendo infondati in fatto e in diritto i motivi di opposizione. In ogni caso proponeva domanda riconvenzionale tesa ad ottenere in via di risarcimento del danno quanto era stato posto a carico del sig. M. con l’impugnata delibera assembleare.

Riferiva in proposito che il pluviale in questione, nel quadro di manutenzione operata nel corso del 2002 è stato sostituito con uno in acciaio. Questo fatto ha causato problemi al sig. M. in quanto nelle giornate piovose il rumore dell’acqua che gocciolava nel pluviale all’interno della fioriera non consentiva un sonno regolare. Riferiva il Condominio che per ovviare a ciò il sig. M. aveva agito da solo aprendo la fioriera con martello e scalpello e dopo di ciò aveva fatto intervenire il sig. Bruno G., lattoniere, che ha sostituito in via provvisoria il pluviale in metallo con un pluviale in PVC e sigillato provvisoriamente con silicone e posizionando una lamiera a forma di “S” per ovviare al rumore da gocciolamento. Tale situazione, che il sig. G. ha avuto cura di avvisare come provvisoria, è rimasta immutata per sette mesi fino a che nel luglio - agosto 2004, in seguito a vari temporali estivi vi fu una cospicua infiltrazione d’acqua, con danni ad alcune unità immobiliari. Riteneva che il comportamento del sig. M. fosse colpevole e chiedeva pertanto il risarcimento del danno quantificandolo in circa € 900,00, salvo diversa minore o maggiore somma quantificata in corso di giudizio e comunque non eccedente la somma di € 1032,00 dovuta al limite dell’impugnata delibera condominiale.

Il processo è stato istruito con interrogatorio formale del sig. M., prove documentali e prove testimoniali.

Nel corso del processo è stata fatta svolgere C.T.U. per la quantificazione delle somme necessarie per il ripristino.

Esaurita la fase istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione e sono state depositate tempestivamente da tutte e due le parti le comparse conclusionali e le memorie di replica.

Motivi della decisione

Dei vari motivi di opposizione ve ne è uno che è fondato e che di fatto esime lo scrivente dal dovere esaminare gli altri anche se sono comunque infondati. Infatti la delibera che impone la spesa per il ripristino del pluviale e della fioriera è chiaramente lesivo del comma 1 dell’art. 1123 c.c. il quale impone, in via generale che le spese sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salva diversa convenzione. È chiaro che l’utilizzo della norma del termine “convenzione” presuppone un accordo tra le parti che presuppone, come giustamente ritenuto dalla difesa attrice, l’unanimità (giurisprudenza assolutamente costante). In mancanza di unanimità il principio espresso dall’art 1123 comma 1° c.c. può essere derogato solo in sede giudiziale nel caso che ricorrano i presupposti indicati dall’art. 69 disp. att. c.c. che non ricorrono nel caso di cui stiamo parlando (vedi il testo della norma da ultimo citata).

Verificato che il rilievo difensivo sul punto è fondato, occorre anche dire che l’azione proposta dai sigg.ri M. e L. è tempestiva. Infatti la delibera per la violazione indicata è semplicemente annullabile e non radicalmente nulla e dunque è necessario che la stessa venga impugnata nel prescritto termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137 c.c. che è stato rispettato essendo la delibera assembleare datata 4 ottobre 2004 ed essendo stata notificata l’impugnativa nel prescritto termine di 30 giorni siccome l’atto di citazione è stato notificato il 3 novembre 2004 che è esattamente l’ultimo giorno utile per proporre opposizione.

Si deve dire che l’assemblea condominiale ha evidentemente ritenuto di fare ciò perché si è ritenuta, errando, che essa stessa potesse decidere circa una controversia che la oppone ad uno dei suoi condomini. Infatti non vi è alcun dubbio che quella che riguarda l’attribuzione della responsabilità per danni causati da uno dei condomini è una controversia per la quale non vi è alcun dubbio che l’assemblea condominiale possa essere giudice salvo il predetto accordo unanime. In mancanza di accordo del sig. M. per agire correttamente l’assemblea avrebbe dovuto ripartire in modo normale la spesa, salva ripetizione in seguito allo svolgimento di azione legale che avrebbe dovuto deliberare contro il condomino che ha causato il danno.

Per il resto gli altri motivi di opposizione sono infondati in quanto è evidente, per esempio, che la comunicazione al sig. M., coniuge convivente della sig.ra L. è assolutamente sufficiente per consentire alla stessa di partecipare e che l’indicazione circa la fioriera contenuta nell’ordine del giorno è assolutamente sufficiente per consentire all’assemblea di deliberare in ordine alle spese.

Comunque, come si è detto, l’accoglimento del motivo di opposizione circa l’illegittimità del riparto della spesa esime dall’esaminare gli altri motivi.

Preso atto di tutto ciò si deve esaminare la domanda riconvenzionale del condominio che ha chiesto, nel caso dovesse ritenersi fondato qualche motivo di opposizione, esaminare gli eventuali profili di responsabilità del sig. M..

In seguito all’esame di questo profilo risulta indubbio che il sig. M. è responsabile per avere posizionato un pluviale inidoneo se non in via provvisoria.

Tale vicenda configura violazione dell’art. 2043 c.c. e legittima il condominio, in forza di tale norma, a richiedere all’autore il risarcimento del danno.

Il fatto risulta dalla confessione resa dal sig. M. nel suo interrogatorio formale: “il sig. G. mi disse che se questo lavoro non funzionava, mi disse che vi era la soluzione del “Geberit”. L’opera funzionava talmente bene che non mi parve necessario chiamare vivamente il G. per fare il lavoro con il Geberit…(omissis). Non vi sono più state infiltrazioni così copiose, ma infiltrazioni minime dovute alla direzione della pioggia in base ai venti. Tutto attorno è ammalorato e deriorato in modo visibile. Per risolvere i problemi basta sfilare il tubo e fare i lavori indicati dal geom. Capra nella perizia di parte”.

Da questi due stralci dell’interrogatorio formale si desume che il sig. M. ammette di avere svolto lui la sostituzione del pluviale e ammette che il pluviale come è attualmente non va bene potendo comunque determinare infiltrazioni anche se non nella misura evidenziata nel luglio - agosto 2004, che, come vedremo, non è imputabile al sig. M..

Preso atto di ciò occorre dire che il sig. M., da un lato non era legittimato a svolgere il lavoro di sostituzione del pluviale non essendo a tal fine sufficiente neppure l’autorizzazione dell’amministratore (il sig. T., amministratore dell’epoca, comunque, non ricorda di avere dato alcuna amministrazione), essendo necessarie, per l’innovazione della cosa comune di cui si è trattato, la maggioranza dell’assemblea condominiale di cui all’art. 1120 c.c.

Dall’altro lato occorre ricordare la testimonianza del sig. G. che ha espressamente riferito come il lavoro da lui svolto su richiesta del sig. M. era un lavoro provvisorio. Per cui il sig. M. avrebbe dovuto quanto meno concludere l’operazione da lui intrapresa in modo tale che non si sarebbe dovuto tornare a rifare il tutto.

Si precisa che non ha alcun rilievo il fatto che il sig. M. abbia o non abbia agito per urgenza ai sensi dell’art. 1134 c.c. in quanto il fatto che esistesse o meno l’urgenza, non lo esimeva dalla necessità di svolgere il lavoro a regola d’arte, come in realtà non è stato fatto.

Da tutto ciò si desume che è legittima la richiesta del condominio di addossare le spese di rifacimento del pluviale e le altre conseguenziali (vedile descritte nella C.T.U. per il cui dettaglio alla lettura si rimanda), al sig. M..

Il sig. M. deve pertanto essere condannato a risarcire il danno nella misura che si dirà più sotto.

Invece alla sig.ra L. nulla è imputabile e dunque non deve essere condannata a pagare alcunché.

Il risarcimento al quale deve essere condannato a pagare il sig. M. riguarda solo le spese di rifacimento del pluviale e quelle direttamente conseguenziali come già detto.

Nulla è dovuto per gli ulteriori danni dovuti agli allagamenti del luglio – agosto 2004.

Infatti gli allagamenti del luglio - agosto 2004, non sono addossabili al sig. M.. Questo fatto emerge dalla deposizione del sig. G..

Dalla testimonianza di questi si desume che il danno è accaduto perché qualcuno ha girato il tubo posizionato da lui facendo in modo che la linguetta antirumore da lui messa facesse da tappo all’acqua. Non è stata raggiunta la prova che tale errata operazione sia stata fatta dal sig. M. e una conclusione in tale senso non pare molto credibile essendo il sig. M. soddisfatto dell’andamento del pluviale e ben conscio del modo come andava rimontato nel caso fosse stato smontato, ben sapendo della presenza della linguetta antirumore che il sig. G. aveva messo.

È anche emerso che nel periodo in cui il fatto che ha causato il danno vi è stato, vi erano anche operai al lavoro (vedi testimonianza B.) e dunque non si può escludere che soggetti diversi dal sig. M. abbiano manomesso per errore il pluviale in questione. Dalla testimonianza del sig. B. non si desume con la necessaria certezza che sia stato il sig. M. a girare in modo errato il tubo provvisorio messo dal sig. G..

Preso atto di ciò il sig. M. deve essere condannato a pagare quale risarcimento del danno la somma necessaria per il ripristino del pluviale che il Geom. M., C.T.U. nominato, ha quantificato in € 1250,00.

Dunque, considerato che il condominio ha limitato la sua richiesta ad € 1032,00 al pagamento di tale somma deve essere condannato il sig. M..

Non è necessario svolgere integrazioni della C.T.U. poiché la responsabilità per i danni dell’estate 2004 non può essere addossata al sig. M. e la liquidazione di questi danni è quella che dovrebbe essere svolta dal C.T.U. Inoltre il condominio ha limitato la sua domanda ad € 1032,00.

La soccombenza reciproca legittima la compensazione delle spese di causa.

Avendo la sig.ra L. goduto del lavoro svolto sul pluviale dal sig. M. si ritiene che ciò costituisca giustificato motivi per compensare le spese anche nei suoi confronti.

Tuttavia, siccome la C.T.U. è stata resa necessaria per valutare il danno commesso dal sig. M., le spese relative devono essere poste a suo carico.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, sezione distaccata di Imola, in persona del dott. Sandro Pecorella, definitivamente pronunciando nella causa (n.r. 1202/2004) tra

M. C. e L. D. (avv. E. C.);

contro

Condominio “L. 18” via P. 7, 9 e 11 di I. (avv. G. G.);

avente per oggetto: annullamento di delibera condominiale e domanda riconvenzionale di risarcimento danni per fatto illecito,

ogni diversa istanza disattesa e respinta,

annulla la delibera dell’assemblea condominiale del 4 ottobre 2004 nella parte in cui addossa al solo M. C. la spesa per il rifacimento del pluviale ed il relativo ripristino;

in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna M. C. a risarcire il danno per il rifacimento del pluviale in questione e le spese conseguenziali in favore del Condominio “L. 18” via P. 7, 9 e 11 di I., nella misura di € 1032,00 onnicomprensiva, respingendo integralmente la domanda nei confronti di L. D. e respingendo la domanda nei confronti di M. C. nella parte che riguarda il risarcimento del danno per le infiltrazioni del luglio – agosto 2004 in quanto non a lui addossabili;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento ad eccezione delle già liquidate spese di C.T.U. che pone interamente a carico di M. C..

Imola, 10 agosto 2007.

Il Giudice