Sentenze

Sentenze

TAR BO sent. 287/03 Diniego rinvio servizio militare

29 marzo 2016

N. 59/00 + 80/02 Reg. Ric.

REPUBBLICA   ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNA


SEZIONE I

N.287           Reg. Sent.       Anno 2003*


composto dai signori:

*Dott. Bartolomeo Perricone   Presidente*

*Dott.  Giorgio Calderoni    Consigliere
Dott. Carlo Testori     Consigliere rel.est.*

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A


sui ricorsi n. 259 del 2000 e n. 80 del 2002, proposti da R. M., rappresentato e difeso dall’Avv. Marco *Minoccari* ed elettivamente
domiciliato in Bologna, via D’Azeglio n. 34, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Casoni

contro

 

il Ministero della Difesa e il Distretto Militare di Bologna, costituitisi in entrambi i giudizi in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi /ex lege/ dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Bologna, presso i cui uffici sono domiciliati in via G. Reni n. 4,


per l'annullamento, previa sospensione,

A) nel ricorso n. 259/00:

- del provvedimento prot. n. 1337/331/RN/00 emesso dal Distretto Militare di Bologna - Ufficio Reclutamento in data 3/1/2000, con cui è stata disposta la mancata ammissione al beneficio del ritardo per motivi di studio dall'adempimento degli obblighi di leva; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi;


B) nel ricorso n. 80/02:

- della cartolina-precetto n. 26 datata 17/12/2001 del Distretto Militare di Bologna, con la quale è stata disposta l'assegnazione del ricorrente al 1° RGT. "S. Giusto" a partire dal 23/1/2002; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.


Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Ministero della Difesa e del Distretto Militare di Bologna;

Visti gli atti tutti delle cause;

Relatore il Cons. Carlo Testori;

Uditi alla pubblica udienza del 27 febbraio 2003 l’Avv. M. Minoccari, e l’Avv. dello Stato L. Mariani;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

_F   A   T   T   O     e     D   I   R   I   T   T   O_

 

1) Il sig. M. R.i ha proposto innanzi a questo Tribunale quattro ricorsi contestando provvedimenti assunti dall'Amministrazione della

Difesa e dall'Ufficio nazionale per il servizio civile relativamente alla prestazione, da parte del predetto, del servizio militare e del servizio sostitutivo civile.

2) In particolare, con il ricorso n. 259/2000 (il primo in ordine di tempo) il sig. R. ha impugnato il provvedimento datato 3/1/2000 con
cui il Distretto Militare di Bologna ha respinto la sua domanda di ammissione al beneficio del ritardo per motivi di studio, fondato sulla seguente motivazione: "ha ottenuto più di due ritardi quale studente di Sc.Me.Sup. e l'istanza è stata presentata in perenzione termini.....".
La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto in questione, presentata dall'interessato, è stata accolta da questo T.A.R. con
ordinanza n. 213, adottata nella camera di consiglio dell’1/3/2000.

3) Con successivi gravami nn. 171 e 172 del 2001 il medesimo ricorrente ha impugnato, rispettivamente, la cartolina-precetto datata 30/11/2000 di chiamata alle armi per il 21/2/2001 - unitamente al presupposto e non conosciuto diniego di rinvio del servizio militare per l'anno 2001 - e la lettera di precettazione al servizio civile datata 14/11/2000. I predetti ricorsi, trattati all'udienza dell’11/7/2001, sono stati
congiuntamente definiti con sentenza n. 330 del 21/2/2002: entrambi i gravami sono stati accolti e, conseguentemente, gli atti impugnati sono
stati annullati.

4) Con l’ultimo ricorso proposto, rubricato al n. 80 del 2002, è stata infine contestata la cartolina-precetto datata 17/12/2001, con cui il ricorrente è stato nuovamente assegnato, per la prestazione del servizio di leva, al 1° RGT. "S. Giusto" a partire dal 23/1/2002. La relativa domanda cautelare è stata accolta da questo Tribunale nella camera di consiglio del 31/1/2002, con ordinanza n. 90.

5) I ricorsi ancora pendenti (n. 259/00 e n. 80/02) sono stati congiuntamente chiamati all'udienza del 27 febbraio 2003 e sono infine
passati in decisione.

6) Stante l'evidente connessione soggettiva ed oggettiva dei ricorsi in questione, ne va innanzitutto disposta la riunione.

7) Nella memoria conclusiva riferita ad entrambi i gravami e depositata in data 13/2/2003 il difensore del sig. R. ha chiesto, in via principale, che sia dichiarata cessata la materia del contendere, in relazione alla circostanza che l'interessato è stato ammesso allo svolgimento del servizio civile e dunque non può essere legittimamente precettato per il servizio militare. La circostanza di fatto richiamata dal ricorrente è incontestata e trova conferma nei documenti nn. 5 e 6 allegati al ricorso n. 80/02, da cui risulta che la comunicazione dell'accoglimento della domanda di ammissione allo svolgimento del servizio civile risale al 13/11/2000 e che è del giorno successivo la comunicazione relativa alla precettazione al servizio in questione.
D'altra parte la sentenza di questo Tribunale n. 330/02 fa ripetuto riferimento alla circostanza in parola ed al conseguente venir meno del
potere di arruolamento da parte dell'Amministrazione Militare nei confronti dell'interessato. E’ dunque pertinente il richiamo, operato nella memoria conclusiva del ricorrente, alla sentenza della Corte Costituzionale 24 aprile 1986 n. 113, in cui si afferma che "/gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile non possono considerarsi appartenenti alle Forze armate, perché l'avvenuto accoglimento della domanda a tal fine proposta, facendo loro perdere lo status di militare, li rende estranei ad esse/". In base a tale principio, risulta chiaro che l'intervenuta ammissione del sig. R. al servizio civile priva l'Amministrazione della Difesa di ogni potere nei suoi confronti circa la prestazione del servizio militare; e ciò vale con riferimento sia alle determinazioni precedenti l'ammissione di cui si tratta, sia a quelle successive.

8) Da quanto sopra consegue, con riguardo al ricorso n. 259 del 2000:

- che a seguito dell’ammissione del ricorrente al servizio civile non può ritenersi cessata la materia del contendere, non avendo l'Amministrazione resistente annullato o riformato l'atto impugnato in modo conforme all'istanza del ricorrente, come indicato dall'art. 23 comma 7 della legge n. 1034/1971;

- che tuttavia il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che l'ammissione di cui si tratta priva di
lesività l'impugnato provvedimento di diniego del beneficio del ritardo per motivi di studio e fa venir meno ogni ulteriore interesse del sig. Ribezzi alla definizione della causa nel merito.

9) Il ricorso n. 80 del 2002 va invece accolto per le stesse ragioni che hanno indotto questo Tribunale, nella citata sentenza n. 330/02, ad
accogliere il gravame n. 171/01, proposto contro la cartolina-precetto datata 30/11/2000: anche la cartolina-precetto datata 17/12/2001
(impugnata con il ricorso n. 80/02) è infatti successiva all’ammissione del ricorrente al servizio civile (comunicata il 13/11/2000) ed è perciò
illegittima, come dedotto dall'interessato.

10) Per ciò che riguarda  le spese di entrambi i giudizi, appare equo disporne l'integrale compensazione tra le parti, in analogia con quanto
statuito da questo Tribunale nella citata sentenza n. 330/02.

_P.   Q.   M._


Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, previa riunione dei giudizi sui ricorsi n. 259 del 2000 e n. 80 del 2002,
dichiara improcedibile il primo e accoglie il secondo; conseguentemente annulla la cartolina precetto n. 26 datata 17/12/2001.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna il 27 febbraio 2003.

Presidente    f.to Bartolomeo Perricone

Consigliere rel.est.   f.to Carlo Testori

Depositata in Segreteria in data 21.3.2003

Bologna, li 21.3.2003

Il Segretario

f.to Luciana Berenga