Sentenze

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TAR BO 04-3517 impugnazione di variante al PRG - Comune di Imola

29 marzo 2016
REPUBBLICA ITALIANASent. 3517/04IN NOME DEL POPOLO ITALIANORG.n. 2138/95

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L’EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE PRIMA

Composto dai Signori:

Dott. Bartolomeo Perricone Presidente

Dott. Giancarlo Mozzarelli Cons. rel. est

Dott. Alberto Pasi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

MAROCCHI LUCA, GALASSI GIOVANNI, BERDONDINI GIUSEPPE, BARUFFI GRAZIANO, CARNEVALI GINO e BIANCONCINI REMO rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio Solazzi e Anna Rita Roncuzzi ed elettivamente domiciliati in Bologna Via della Zecca 1;

contro

Regione Emilia Romagna in persona del Presidente della Giunta pt., rappresentata e difesa dall’avv. Fabio Dani ed elettivamente domiciliata in Bologna piazza Aldrovandi 3;

e nei confronti di:

Comune di Imola in persona del Sindaco pt., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della deliberazione della Regione Emilia Romagna in data 22.5.1995 (prot.gen.n. 5536) con la quale la Giunta Regionale ha approvato con modifiche la variante parziale n. 25 al PRG del Comune di Imola limitatamente alle parti impugnate nel presente atto;

della deliberazione della Regione Emilia Romagna del 22.9.1994 (prot.gen.n. 9881) con la quale la Giunta Regionale ha formulato la proposta di modifiche e richiesto controdeduzioni al Comune di Imola ai sensi dell’art. 14, comma 9, L.R.n. 47 del 7.12.1978, limitatamente alle parti impugnate nel presente atto;

Designato relatore il Cons. dott. Giancarlo Mozzarelli;

Nella fase preliminare dell’udienza pubblica del 8.6.2004 l’avv. Cristina Gandolfi, in sostituzione dell’avv. Fabio Dani, si è direttamente rimesso agli scritti già depositati in giudizio, mentre nessuno è comparso per i ricorrenti.

Considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- I ricorrenti – proprietari di terreni siti nel territorio del Comune di Imola – fanno preliminarmente presente che “con deliberazione del Consiglio Comunale in data 12.6.1992 n. 248 il Comune di Imola ha adottato la Variante speciale al P.R.G. n. 25;

che tutti i ricorrenti presentavano tempestivamente osservazioni a tale variante, proponendo specifiche istanze;

che con deliberazione consiliare n. 292 del 23.7.1993 il Comune di Imola, dopo aver esaminato le osservazioni presentate,, ne respingeva 99 e ne approvava 35, tra le quali anche quelle presentate dai ricorrenti in quanto ritenute pertinenti e meritevoli di accoglimento, provvedendo a modificarne conseguentemente, ove necessario, il testo della Variante;

che ai sensi della L.R.n. 47/78, il testo della suddetta Variante veniva quindi sottoposto all’esame della Regione Emilia Romagna, la quale, con decreto del 22.9.1994 n. 298 della Giunta regionale – Assessorato alla Programmazione, Pianificazione e d’Ambiente, che recepiva integralmente il parere del Comitato Consultivo Regionale n. 68 del 20.7.1994, esprimeva parere favorevole con modifiche, tra le quali alcune tendenti ad escludere l’accoglibilità delle istanze dei ricorrenti;

che quindi il Comune di Imola con delibere Consiliari nn. 63 e 95 rispettivamente del 17.2.1995 e 3.3.1995 provvedeva ad esprimere tempestivamente le proprie controdeduzioni ai sensi dell’art. 14 L.R.n. 47/78, ribadendo, quanto alle posizioni dei ricorrenti, le scelte già adottate in precedenza;

che, ciononostante, la Regione Emilia Romagna con delibera della Giunta Regionale – Assessorato alla Programmazione Pianificazione ed Ambiente – in data 22.5.1995 prot.n. 5536 approvava la Variante con l’inserimento delle già contestate modifiche”.

A sostegno del ricorso, essi presentano censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, mentre la Regione resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso sotto differenti aspetti e controdeduce anche nel merito del medesimo deducendone il rigetto.

Il Comune di Imola non si è costituito in giudizio.

Con successiva nota depositata il 25.2.2004, il ricorrente Galassi dichiara di rinunciare al ricorso con spese compensate.

Con successive memorie le parti delineano ulteriormente le rispettive argomentazioni.

Con breve memoria, depositata il 26.5.2004, il procuratore di parte ricorrente fa presente che “il nuovo PRG non ha modificato le posizioni dei ricorrenti ad eccezione di quanto riguarda il sig. Graziano Baruzzi, le cui doglianze sono state invece recepite da detto nuovo strumento urbanistico, con la conseguenza che, per il medesimo, può ritenersi cessata la materia del contendere”, ma non esibisce alcun principio di prova dell’assunto predetto.

Infine, unicamente il procuratore della Regione resistente ha provveduto al deposito della nota delle spese ed onorari di giudizio, per l’importo complessivo di €. 10.370,87.- + CPA +IVA.

2.1- il Collegio dichiara preliminarmente l’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del sig. Giovanni Galassi (v. nota depositata il 25.2.2004), ritualmente notificata alle amministrazioni convenute. Spese ed onorari di giudizio per l’attività difensiva di controparte svolta sino a quella data sono conseguentemente poste per legge a carico del rinunciante (pro quota, in relazione al carattere collettivo del ricorso in oggetto) e sono liquidate come in dispositivo.

2.2- Il Collegio rileva altresì l’inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto il termine per l’impugnazione di una variante al PRG decorre, per tutti gli interessati, dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione emesso dalla Regione territorialmente competente (sul punto, v. CdS., sez. IV, dec. 12.6.1993 n. 593; CdS., sez. V, dec. 21.12.1992 n. 1543) e – nella fattispecie in esame – la delibera regionale 18.4.1995 n. 1458 è stata incontestatamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione medesima n. 97 del 7.6.1995, mentre il ricorso risulta perfezionato in data 13.11.1995 e notificato alle amministrazioni convenute l’indomani, ben oltre la maturazione del termine perentorio di decadenza di sessanta giorni.

Va aggiunto incidentalmente che in relazione all’omologa eccezione di inammissibilità del ricorso proposta da controparte resistente (v. controricorso pag. 4 e 5), nulla ha opposto parte ricorrente in memoria o all’udienza di discussione del ricorso medesimo.

3.- Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Spese ed onorari di giudizio seguono – come di norma, l’esito processuale e sono liquidate a favore della Regione resistente come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Prima

a) dichiara l’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del Sig. Giovanni Galassi e condanna il predetto al pagamento pro-quota di spese ed onorari di giudizio a favore della Regione, che liquida in €. 500,00.- (cinquecento/00) + CPA e IVA;

b) dichiara INAMMISSIBILE il ricorso;

c) condanna i ricorrenti al pagamento in solido di spese ed onorari di giudizio a favore della Regione resistente che liquida complessivamente in €.3.500,00.- + CPA e IVA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 8.6.2004.

Presidente F.to Bartolomeo Perricone

Cons. rel. est. F.to Giancarlo Mozzarelli

Depositata in Segreteria in data 27/09/2004

Bologna li, 27/09/2004

Il Segretario

F.to Silvia Lazzarini