Sentenze

Sentenze

TAR BO 04-0606 oneri di urbanizzazione - Comune di Imola

29 marzo 2016
REPUBBLICA ITALIANAN.  1680/97 Reg. Ric.IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNAN. 606      Reg.Sent.SEZIONE IIAnno 2004

 

composto dai Signori:

Dott. Luigi Papiano    Presidente

Dott. Giorgio Calderoni   Consigliere, relatore

Dott. Ugo Di Benedetto   Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da Sun Car S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Paolucci e S. Marchi, e domiciliata presso lo studio del primo in Bologna, Via Farini n. 10;

contro

il Comune di Imola, rappresentato e difeso dall’avv. S. Gotti e domiciliato presso il di lei studio in Bologna, Via S. Stefano n. 43;

per l’annullamento

della concessione edilizia 6.5.1997, n. 144, nella parte relativa all’applicazione degli oneri di urbanizzazione (ed in subordine della deliberazione Cons. Reg. 14.3.1990, n. 3098 e Cons. Com. 21.1.1991, n. 11, in materia di oneri di urbanizzazione);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 18 marzo 2004, il relatore Cons. Giorgio Calderoni e udite, altresì, per le parti, l’Avv. S. Marchi e l’Avv. S. Gotti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

I. Nell’atto introduttivo del giudizio, la Società ricorrente espone di essere proprietaria in Imola di un’area di completamento commerciale (sulla quale già esiste un complesso edificato) e di aver richiesto al Comune, in data 5.8.1996, una concessione edilizia per un nuovo fabbricato ad uso commerciale.

All’atto del rilascio del provvedimento, il Comune ha imposto sia il pagamento integrale degli oneri di urbanizzazione (pur avendo in passato Sun Car realizzato, a proprie spese, varie opere a questo titolo, quali parcheggi, fognature, acquedotto, gas, illuminazione, telefono); sia la cessione di una superficie da destinare a verde pubblico.

Impugnando, in tale parte, la concessione edilizia in epigrafe, la medesima Società deduce le seguenti censure:

violazione degli artt. 5, 10 e 11 legge n. 10 del 1977 e degli artt. 27, 28 e 31 L.R. n. 47/1978, nell’assunto che le opere di cui sopra dovevano essere scomputate dalla quota di oneri di urbanizzazione primaria, secondo il rispettivo valore pari al 69%, cosicché l’importo avrebbe dovuto essere ridotto al 31%;violazione degli artt. 27, 28 e 31 L.R. n. 47/1978 in relazione agli artt. 22, 25 e 46 della stessa legge; eccesso di potere per difetto di motivazione, poiché anche la pretesa di riserva di un’area di verde pubblico costituirebbe un ulteriore onere non dovuto.

In via subordinata, la Società ricorrente impugna, altresì, le deliberazioni regionali e comunali in materia di oneri di urbanizzazione, ove interpretabili nel senso sostenuto dal Comune.

II. Quest’ultimo si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione delle domande avversarie.

III. Con Ordinanza 7.5.1998, n. 222, la Sez. I di questo T.A.R. accoglieva la domanda cautelare, presentata in corso di causa da parte ricorrente, limitatamente al pagamento del secondo rateo degli oneri di urbanizzazione e alla cessione di verde pubblico.

Indi, all’odierna pubblica udienza (in vista della quale entrambe le parti dimettevano rispettiva documentazione e memorie conclusive), la causa passava in decisione.

IV.1. Ciò premesso, il Collegio osserva che, tra le opposte tesi che si fronteggiano in causa, appaiono condivisibili le seguenti obiezioni mosse dal Comune - nella memoria conclusiva - alle domande di parte ricorrente, e precisamente:

che, per quanto riguarda l’integrale pagamento degli oneri di urbanizzazione, “la domanda sarebbe legittima se la ricorrente avesse fornito un elenco dettagliato delle opere realizzate, avesse documentato l’epoca di realizzazione delle stesse ed avesse prodotto l’accorso stipulato con l’Amministrazione ed in virtù del quale sono state realizzate le opere”;che, per quanto riguarda la pretesa relativa al verde pubblico, l’Amministrazione non ha richiesto la cessione di aree da destinare a verde pubblico, bensì soltanto il reperimento degli standard previsti dall’art. 46 L.R. n. 47/1978.

IV.2. Invero, a supporto della propria pretesa alla riduzione al 31% della quota dovuta per oneri di urbanizzazione primaria, la Società ricorrente ha prodotto in giudizio unicamente la ricevuta di un pagamento, dalla stessa effettuato il 4.6.1966 in favore delle Aziende Municipalizzate di Imola, di un “contributo a fondo perduto” per elettricità, dell’importo di lire 516.360 (IGE compresa); detto importo viene, poi, attualizzato, nella memoria conclusiva della Società, in oltre 18 milioni di lire del 1997.

Ebbene, è del tutto evidente che - per causale (contributo a fondo perduto per sola elettricità) e per importo - l’anzidetta “pezza giustificativa” è assolutamente inidonea a corroborare, sul piano dell’onere della prova (principio civilistico integralmente applicabile alla fattispecie, vertendosi in materia di diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva del G.A.), la domanda attorea di riduzione al 31% della quota di urbanizzazione primaria, determinata dal Comune per tutte le opere infrastrutturali necessarie (quasi 48 milioni di vecchie lire, da abbattere, pertanto, secondo la medesima pretesa, di circa 33 milioni di lire).

Dunque, limitandosi ad una sola sovrapposizione estrinseca tra pretesa e prova della stessa, rimane una “scopertura probatoria” in ordine alle altre opere di urbanizzazione primaria asseritamente realizzate (parcheggi, sosta, fognature, acquedotto, gas, telefono), nonché all’ulteriore importo da scomputare.

IV.3. Peraltro, della necessità di fornire adeguata prova delle opere realizzate direttamente e quindi scomputabili mostrava di essere consapevole la medesima Società ricorrente all’atto della proposizione del ricorso, laddove (primo mezzo di impugnazione) anticipava che avrebbe “documentato in corso di causa” l’avvenuta realizzazione da parte sua di “molte opere di urbanizzazione primaria relative a tutto il lotto in discussione”.

Ma in corso di causa, e precisamente a sostegno dell’istanza cautelare di sospensione, poi accolta da questa Sezione, la Società è stata in grado di documentare unicamente il pagamento del citato contributo a fondo perduto.

IV.4. Tuttavia, tale documento, se sottoposto ad un esame intrinseco, non è atto neppure a comprovare la fondatezza parziale della domanda di scomputo della Società: intanto, esso contraddice l’assunto (ed il presupposto) fondamentale di quest’ultima, circa l’avvenuta realizzazione diretta, da parte sua, delle opere di urbanizzazione primaria, concernenti perlomeno i servizi di elettricità, dato che la ricevuta del versamento de quo dimostra, al contrario, che tali opere sono state, invece, effettuate dall’Azienda Municipalizzata di Imola, pur se con il contributo (totale o parziale, non è dato sapere) della Società ricorrente.

In secondo luogo, dalla generica causale del versamento medesimo non si evince in alcun modo che esso si riferisca all’intero lotto (in cui ricade anche l’intervento di cui alla concessione edilizia attualmente in controversia) e non invece ad un singolo immobile (ad esempio proprio quello – officina con uffici e abitazione – per cui a distanza di poco più di un anno fu poi rilasciata la licenza di usabilità 24 luglio 1967, prodotta sempre dalla Società ricorrente).

In altri e conclusivi termini, non è stato dimostrato dalla Società ricorrente che il contributo a fondo perduto di cui si tratta “copra” anche le reti elettriche pubbliche, serventi il fabbricato ad uso commerciale autorizzato con la citata concessione edilizia 6 maggio 1997: e non è dunque comprovato in causa che la richiesta comunale di pagamento di oneri di urbanizzazione primaria costituisca (almeno per le suddette reti adduttrici di elettricità) una duplicazione della medesima prestazione patrimoniale.

Sotto altro profilo, neppure vi è prova, agli atti di causa, della sussistenza, nella specie, anche dell’ulteriore requisito (cui si richiama il Comune nella propria memoria conclusiva) dell’assenso dell’Amministrazione alla realizzazione delle opere, requisito individuato dalla giurisprudenza in materia, secondo la quale:

“non è rimborsabile ciò che il ricorrente ha eseguito senza il preventivo assenso dell’Amministrazione che ha rilasciato il titolo edificatorio” (Cfr T.A.R. Veneto n. 3809/2003, citata nella memoria di cui sopra);“la scomputabilità dalle somme dovute a titolo di oneri di urbanizzazione delle opere direttamente realizzate dal concessionario transita, dunque, attraverso il necessario presupposto rappresentato dal preventivo assenso dell'Amministrazione che ha rilasciato il titolo edificatorio” (Sezione di Parma di questo T.A.R., 7 aprile 1998, n. 149)

V.1. Quanto alla seconda domanda della Società ricorrente, detta pretesa appare, alla stregua delle contestazioni sollevate dal Comune, infondata in punto di fatto: non sussiste, infatti, agli atti del giudizio alcun documento di provenienza comunale che imponga alla Società medesima la cessione di aree destinate a verde pubblico: tale onere di cessione a carico della Società non compare, infatti, né nella concessione edilizia 6.5.1997, né nel prospetto 22.4.1997 di quantificazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, né nell’istruttoria condotta dagli uffici sulla domanda di concessione edilizia presentata dalla Società il 5.8.1996.

Anzi, secondo la relazione 8.1.1998 dell’Ufficio Edilizia Privata - prodotta dal Comune sin dalla propria costituzione in giudizio - “è stato richiesto nell’istruttoria della concessione edilizia il rispetto dello standard di verde previsto dall’art. 46 della L.R. 47/78, ma non la cessione di tale area come riportato in ricorso”.

E, comunque, l’eventuale illegittimità di siffatta determinazione comunale volta ad ottenere il rispetto del suddetto standard - illegittimità pur in qualche modo prospettata da Sun Car in sede di memoria conclusiva -, non è stata dalla stessa Società ritualmente denunciata nelle forme e nei modi (motivi aggiunti) previsti dal processo amministrativo: per cui, può considerarsi comprovata ed intangibile la circostanza che il Comune stesso abbia richiesto, in sede di concessione edilizia, il rispetto dello standard di verde ex art. 46 L.R. n. 47/78 e non già la cessione della relativa area.

V.2. Sotto questo profilo, non può giovare a Sun Car il richiamo alla (e la produzione in giudizio della) decisione n. 259/99, resa da questa Sezione in esito a precedente ricorso dalla stessa Società proposto, in quanto, a differenza che nel presente caso di specie, in quella circostanza la concessione edilizia impugnata prevedeva espressamente l’obbligo di cedere gratuitamente al Comune le aree da destinare a parcheggio alberato: e tale obbligo è stato ritenuto illegittimo e conseguentemente annullato dalla Sezione, nel presupposto (non ricorrente, come detto, nell’attuale fattispecie) che siffatta prestazione non può essere imposta in sede di rilascio concessione edilizia semplice, bensì esclusivamente in ipotesi di piani attuativi.

VI. La reiezione delle domandi principali - sotto i rispettivi e sopraenunciati profili di insufficienza probatoria e di inconsistenza giuridico-fattuale - rende, all’evidenza, prive di pregnanza le domande subordinate di annullamento delle deliberazioni regionali e comunali in materia di oneri di urbanizzazione, le quali, in considerazione del loro carattere generale, non possono assumere rilevanza alcuna sotto gli anzidetti profili, decisivi per la soluzione della controversia de qua: anche le suddette domande devono, pertanto, essere disattese.

VII. In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della relativa nota dimessa all’odierna udienza dalla difesa del Comune, si liquidano in complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), al netto delle ritenute di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, RESPINGE il ricorso in premessa.

Condanna la Società ricorrente a rifondere al Comune di Imola le spese di lite e le liquida complessivi € 3.000,00 (euro tremila/00), al netto delle ritenute di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, il 18 marzo 2004.

Presidente – f.to Luigi Papiano

Cons.rel.est. – f.to Giorgio Calderoni

Depositata in Segreteria in data 27.4.2004

Bologna, li 27.4.2004

Il Segretario

f.to Livia Monari