Sentenze

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TAR BO 04-0574 oneri di urbanizzazione - comune di Imola

29 marzo 2016
REPUBBLICA ITALIANASent. n. 574/2004IN NOME DEL POPOLO ITALIANOR.G.N. 2224-95

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L’EMILIA ROMAGNA

- BOLOGNA -

- SEZIONE SECONDA -

Composto dai Signori:

Dott. Luigi Papiano - Presidente

Dott. Giorgio Calderoni - Consigliere

Dott. Bruno Lelli - Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da C. Soc. coop. a.r.l, rappresentata e difesa dall’avv. F. Paolucci e dall’avv. S. Marchi elettivamente domiciliata presso il primo in Bologna, via Farini n. 10;

contro

Comune di Imola rappresentato e difeso dall’Avv. N. Lugaresi ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Bologna, via S. Mamolo n. 62;

per l’annullamento

della determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria contenuta nella concessione edilizia n. 367/1995;

e per l’accertamento

della non debenza dei suddetti oneri con condanna del comune alla restituzione degli stessi, con interessi e rivalutazione monetaria.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. dott. Bruno Lelli;

Uditi alla pubblica udienza del 1.4.2004 i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il Collegio con ordinanza n. 135/2003 ha ritenuto necessario ai fini del decidere disporre verificazioni a cura del funzionario tecnico responsabile dell’ Edilizia Privata del comune di Bologna (o altro tecnico dell’ufficio da lui delegato in possesso di adeguata professionalità) per acquisire una documentata relazione in ordine alle modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria afferenti alla concessione edilizia n. 367/1995.

Il funzionario tecnico incaricato ha provveduto in data 8/3/2004 al deposito della richiesta relazione.

Rispondendo ai quesiti posti ha precisato che la ricorrente ha realizzato la totalità delle opere di urbanizzazione primaria previste in relazione alla superficie massima teorica ammissibile sul lotto di pertinenza interessato dalla convenzione di lottizzazione del 1982.

Pertanto, osserva, gli oneri di urbanizzazione primaria calcolati con la concessione n. 367/95 non sono dovuti.

La ricorrente con memoria depositata in data 19/3/2004 (protocollo n. 2577) richiama la relazione tecnica del proprio consulente, ing. Baruzzi, e precisa di aver realizzato una percentuale di opere di urbanizzazione primaria pari al 84%.

Poiché, per effetto dell'ordinanza cautelare n 446/1996 di questo Tribunale la ricorrente ha effettivamente versato la metà degli oneri di urbanizzazione primaria richiesti, l'importo da restituire, afferma la ricorrente, è di lire 28.834. 477.

2. Dalla verificazione disposta risulta:

- che l’intervento edilizio di cui alla concessione edilizia n. 367/1995 attiene ad un’area interessata da un piano di lottizzazione in attuazione del quale la ricorrente ha realizzato (nel periodo 1983-1987) la totalità delle opere di urbanizzazione primaria previste in relazione alla superficie massima teorica ammissibile sul lotto di pertinenza.

- che l’intervento di cui si discute insiste totalmente sull’area presa in considerazione per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria di cui alla convenzione del 1982 ed alla precedente concessione n. 7/1983.

- che nella determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria non è stato previsto lo scomputo delle opere realizzate in esecuzione del piano di lottizzazione del 1982.

3. Innanzi tutto è infondata l’eccezione di prescrizione formulata dal comune atteso che il ricorso è stato notificato nel 1995, anno nel quale è stata rilasciata la concessione che ha applicato i contributi contestati.

Ciò posto la domanda della ricorrente appare fondata, in quanto gli oneri di urbanizzazione primaria richiesti in occasione della concessione edilizia n. 367/1995 si sovrappongono a quelli già sostenuti dalla ricorrente e dal precedente proprietario in esecuzione del piano di lottizzazione che ha interessato l’area di pertinenza dell’intervento richiesto.

Dalla relazione di verificazione, invero, risulta che l’intervento edilizio di cui si tratta insiste totalmente sull’area interessata dalle opere di urbanizzazione primaria di cui alla convenzione del 1982 della ditta F. (alla quale è succeduta l’attuale ricorrente) col comune di Imola.

Conseguentemente in sede di imposizione degli oneri di urbanizzazione primaria dovevano essere scomputati quelli corrispondenti alle opere realizzate.

Come già si è detto la ricorrente con la memoria depositata in data 19/3/2004 (protocollo n. 2577) richiama la relazione tecnica del proprio consulente, ing. Baruzzi, e precisa di aver realizzato una percentuale di opere di urbanizzazione primaria pari al 84%.

L’importo richiesto dal comune di Imola a titolo di oneri di urbanizzazione primaria, precisa la ricorrente tramite il proprio consulente, pari al £. 117.198.117, corrisponde al 63% del totale (come risulta dalla relazione tecnica dell’ing. Bartoli Fulvio del comune di Imola) sicchè il 16% residuo, ragguagliato al suddetto 63%, corrisponde a £. 29.764.622.

Per effetto dell'ordinanza cautelare n 446/1996 di questo Tribunale la ricorrente ha effettivamente versato la metà degli oneri di urbanizzazione primaria richiesti (£. 58.599.099) per cui l'importo da restituire è di lire 28.834.477.

Fra la suddetta richiesta di rimborso (che trova conferma nella relazione tecnica dell’ing. Bartoli Fulvio del comune di Imola depositata il 24/7/2003 nella quale si precisa che l’importo degli oneri richiesti con la concessione edilizia n. 367/1995 è stato pari al 63% del totale) e le conclusioni alle quali è pervenuto il funzionario incaricato della verificazione (il quale, come già esposto, ha ritenuto eseguite per intero le opere di urbanizzazione primaria previste dalla convezione in relazione alla superficie massima teorica ammissibile sul lotto di pertinenza) vi è rapporto di continenza.

La richiesta di restituzione, quindi, deve essere accolta.

Conseguentemente il comune intimato dovrà restituire gli oneri di urbanizzazione versati in eccedenza per un importo pari a lire 28.834.477 (da convertire in euro) oltre agli interessi legali a far tempo dalla data di notifica del ricorso.

Invero la giurisprudenza è ferma nel ritenere che la domanda di rivalutazione monetaria avanzata con riferimento all'indebito pagamento di oneri di urbanizzazione deve essere respinta tenuto conto che l'obbligazione di restituzione dell'indebito genera, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ. esclusivamente l'obbligazione accessoria di interessi. (Consiglio Stato sez. V, 24 luglio 1993, n. 799; Consiglio Stato sez. V, 30 ottobre 1997, n. 1207; TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 981/2002).

Ciò posto il Comune ha l'obbligo di restituire le somme indebitamente pagate per contributo urbanistico maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda, a norma dell'art. 2033 cod.civ., ma senza rivalutazione monetaria trattandosi di pagamento di indebito oggettivo.

In definitiva la concessione n. 367/95 deve essere annullata nella parte in cui determina gli oneri di urbanizzazione primaria e, per l'effetto, il comune di Imola deve essere condannato alla restituzione degli oneri di urbanizzazione versati in eccedenza dalla ricorrente per un importo pari a lire 28.834.477 (da convertire in euro) oltre agli interessi legali a far tempo dalla data di notifica del ricorso.

Valutata la vicenda nel suo complesso sussistono giusti motivi per compensare in parte le spese di giudizio ponendole a carico del comune di Imola nella misura di euro 5000,00 (cinquemila/00).

Viene inoltre posto a carico del comune di Imola l’onere della verificazione.

Tenuto conto della peculiarità dell’istituto non è peraltro possibile applicare le tariffe professionali.

Pertanto le spese per la verificazione dovranno essere liquidate dal comune di Imola sulla base di autodichiarazione prodotta dal funzionario verificatore che attesti il numero delle ore impiegate distinguendo quelle espletate al di fuori dell’orario di servizio da quelle svolte all’interno del suddetto orario e che attesti altresì il compenso per lavoro straordinario della qualifica rivestita.

La liquidazione delle ore svolte al di fuori dell’orario di servizio dovrà essere effettuata dal comune di Imola direttamente a favore del funzionario che ha eseguito la verificazione sulla base dell’importo orario per il lavoro straordinario.

La liquidazione delle ore svolte all’interno dell’orario di servizio dovrà essere effettuata dal comune di Imola a favore del comune di Bologna sulla base del criterio di calcolo di cui sopra.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Seconda Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna il comune di Imola a restituire quanto versato in eccedenza dalla ricorrente a titolo di oneri di urbanizzazione primaria nell’importo indicato in motivazione con interessi legali a decorrere dalla data di notificazione del ricorso.

Spese, ivi comprese quelle per la verificazione, come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 1.4.2004.

- Presidente f.to Luigi Papiano

- Cons. rel. est. F.to Bruno Lelli

Depositata in Segreteria in data 23.4.2004

Bologna li 23.4.2004

Il Segretario

f.to Livia Monari