Sentenze

Sentenze

TAR BO 04-0514 oneri di urbanizzazione

29 marzo 2016
REPUBBLICA ITALIANASent. 514/2004IN NOME DEL POPOLO ITALIANORG.n. 1935/97IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALERG.n. 796/98PER L’EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE SECONDA

Composto dai Signori:

Dott. Luigi Papiano Presidente

Dott. Grazia Brini Consigliere

Dott. Bruno Lelli Consigliere rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

Quanto al RG.n. 1935/97:

B. Srl oggi B. SpA in persona del Presidente pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paolucci e Silvia Marchi ed elettivamente domiciliato in Bologna Via Farini 10;

contro

Comune di Imola in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dall’avv. Silva Gotti ed elettivamente domiciliato in Bologna Via S. Stefano 43;

e nei confronti di:

Regione Emilia Romagna in persona del Presidente della Giunta pt., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della concessione edilizia n. 113 del 18.3.1997, ritirata il 15.7.1997, per la parte afferente alla determinazione degli oneri e atti presupposti, nonché dell’atto di rettifica 19.3.1998, per la parte in cui ha confermato ex novo il precedente provvedimento di determinazione degli oneri;

della determinazione del Consiglio Regionale n. 3098 del 14.3.1990 e delle sottostanti deliberazioni dello stesso Consiglio nn. 1706 del 1978, 1871 del 1978, 2079 del 1979, 2792 del 1980, nonché della delibera 553 del 1991 e successive eventuali;

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.1.1991 ed altre successive;

dell’art. 30 delle N.T.A. del P.R.G. di Imola, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5164 del 3.11.1987;

dell’art. 35 del Regolamento edilizio approvato con Decreto Regionale n. 1515 del 26.9.1973 e atti presupposti comunali.

Quanto al ricorso RG.n. 796/98:

B.Srl oggi B. SpA in persona del Presidente pt., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Paolucci e Silvia Marchi ed elettivamente domiciliato in Bologna Via Farini 10;

contro

Comune di Imola in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dall’avv. Silva Gotti ed elettivamente domiciliato in Bologna Via S. Stefano 43;

e nei confronti di:

Regione Emilia Romagna in persona del Presidente della Giunta pt., non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della concessione edilizia n. 113 del 18.3.1997, ritirata il 15.7.1997, per la parte afferente alla determinazione degli oneri e atti presupposti, nonché dell’atto di rettifica 19.3.1998, per la parte in cui ha confermato ex novo il precedente provvedimento di determinazione degli oneri;

della determinazione del Consiglio Regionale n. 3098 del 14.3.1990 e delle sottostanti deliberazioni dello stesso Consiglio nn. 1706 del 1978, 1871 del 1978, 2079 del 1979, 2792 del 1980, nonché della delibera 553 del 1991 e successive eventuali;

della deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.1.1991 ed altre successive;

dell’art. 30 delle N.T.A. del P.R.G. di Imola, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 5164 del 3.11.1987;

dell’art. 35 del Regolamento edilizio approvato con Decreto Regionale n. 1515 del 26.9.1973 e atti presupposti comunali.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il Cons. dott. Bruno Lelli;

Udito all’udienza pubblica del 18.3.2004 i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO

1. - Il ricorso n. 1935/97 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il provvedimento con lo stesso impugnato è stato sostituito da altro, poi impugnato col ricorso n. 796/1998.

2. - Esaminando il ricorso n. 796/1998 si deve precisare che, come risulta dalla corrispondenza intercorsa fra la ricorrente ed il Comune di Imola (richiesta di rideterminazione dei contributi del 14/4/1997 e risposta del Comune del 5/6/1997), l'intervento edilizio di cui si discute è consistito nella costruzione di nuovo edificio destinato ad agenzia bancaria in appodiato ad un capannone preesistente ed in opere di risistemazione del capannone con cambio di destinazione d'uso da "officina costruzioni industriali macchine agricole speciali" (vedi certificato della Camera di Commercio in data 3 marzo 1997) a magazzino connesso ad edificio "direzionale", in quanto al servizio sia dell'agenzia bancaria, sia della sede centrale della banca che l’utilizza come archivio o magazzino.

All'interno del magazzino una porzione del soppalco al primo piano viene destinata a funzioni direzionali (uffici).

E’ poi stato realizzato un nuovo soppalco in aggiunta all'esistente destinato a magazzino.

Il Comune di Imola ritiene che per il fabbricato esistente si sia realizzato un cambio di destinazione d'uso con opere (passaggio di funzioni da produttivo a direzionale): conseguentemente, in relazione alla previsione di cui all'art. 2 della L. n. 46/1988 e successive modificazioni, sono stati applicati gli oneri di urbanizzazione.

La ricorrente ritiene errata la determinazione dei contributi secondo i criteri sopra esposti, in quanto innanzitutto l'intervento concessionato, per quanto riguarda il preesistente edificio destinato a magazzino, non avrebbe comportato alcun aumento del carico urbanistico, fatte salve le parti destinate ad uffici.

In secondo luogo deve comunque essere scomputato dagli oneri eventualmente richiesti il valore di quelli relativi al precedente uso.

Il ricorso è infondato.

Dalla documentazione depositata risulta che il magazzino, già sede di un’attività produttiva (officina), è stato trasformato internamente (con opere) al fine di adibirlo in parte ad uffici ed in parte a deposito al servizio dell’attività di una banca.

E’ quindi corretta l'interpretazione del Comune che ha ritenuto trattarsi di cambiamento d'uso con opere da produttivo a direzionale.

Nè si può sostenere che il cambiamento non interessa la parte del preesistente edificio che continua ad essere adibita a deposito.

Innanzitutto non è possibile considerare l'intervento di ristrutturazione del vecchio magazzino (mediante l'inserimento di due nuovi soppalchi uno dei quali destinato ad uffici) per parti separate: si tratta di una ristrutturazione al fine di destinare l'intero edificio al servizio di un’attività bancaria.

Ne consegue che l'intervento nel suo complesso comporta una modificazione dell'uso da produttivo a direzionale, in quanto anche la parte che continua ad essere destinata a deposito è collegata non più ad un’officina, bensì ad una banca.

Risulta poi infondata anche la richiesta di scomputo degli oneri afferenti al precedente uso.

La normativa recata dall'art. 2 della L.R. n. 46/1988, come modificata dall'art. 16 della L.R. n. 6/1995, invero, esclude la necessità della concessione edilizia (prevedendo l'autorizzazione) nei soli casi di mutamento d'uso senza opere.

Solo in presenza di tale ipotesi il comma quinto prevede il conguaglio fra gli oneri previsti per la destinazione d'uso già esistente e quelli per la destinazione d'uso autorizzata, se questi sono maggiori.

In sostanza si tratta di una disciplina speciale che riguarda esclusivamente le modificazioni d'uso senza opere, non estensibile ad altre ipotesi quali le ristrutturazioni che comportano anche modificazioni d'uso.

In tal caso, invero, l'esistenza di un’attività edilizia finalizzata alla modificazione dell’edificio comporta uno iatus con la precedente situazione consentendo l'imposizione di contributi, in quanto si tratta di intervento modificativo dell’esistente sotto il profilo funzionale, e tale novità giustifica l’imposizione del contributo. (si veda CdS. V Sez., 1208 del 30 ottobre 1997; V Sez. 6 giugno 1996 n. 666, che affermano essere legittimo l'operato del Comune che, in presenza di una diversità di destinazione d'uso dell'immobile, determina la liquidazione in base ai parametri previsti per la categoria di destinazione prevalente; TAR Brescia, n. 251/23 aprile 2001 che afferma la rilevanza ai fini della determinazione dei contributi urbanistici, della destinazione d’uso degli immobili, in quanto gli oneri sottesi all' intervento edilizio sono giustificati dai costi e dai vantaggi reciproci che derivano alla collettività e al concessionario dalla trasformazione del territorio; pertanto, è legittima la commisurazione degli oneri urbanistici all'effettiva attività cui l'immobile è adibito).

Per quest’aspetto, quindi, il ricorso deve ritenersi infondato.

Infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui viene dedotto il vizio di difetto di motivazione, in quanto, come ha chiarito la giurisprudenza, l'azione che viene esercitata per contestare i contributi non ha carattere impugnatorio, bensì di accertamento.

Pertanto, una volta esaminati gli aspetti inerenti la sussistenza o meno del diritto, non residua alcuno spazio per vizi meramente formali quali il difetto di motivazione. (Si veda CdS. V, n. 584/2001, secondo cui la determinazione degli oneri di urbanizzazione si correla ad una precisa disciplina regolamentare, per cui i provvedimenti applicativi della stessa non richiedono di per sè alcuna puntuale motivazione, allorché le scelte operate dalla p.a. si conformino a detti criteri.).

In conclusione il ricorso n. 796/98 deve essere rigettato in toto con conseguente condanna della ricorrente al pagamento a favore del Comune intimato della somma di €. 2.995,00.- (duemilanovecentonovantacinque/00) a titolo di spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA.

Sussistono invece giusti motivi per compensare le spese nel ricorso n. 1935/97.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo per l’Emilia Romagna - Bologna, Sezione Seconda riuniti i ricorsi in epigrafe, dichiara IMPROCEDIBILE il ricorso n. 1935/1997 e RIGETTA il ricorso n. 796/1998.

Spese come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 18.3.2004.

Presidente f.to Luigi Papiano

Cons. rel. est. F.to Bruno Lelli

Depositata in Segreteria in data 8.4.2004

Bologna li 8.4.2004

Il Segretario

f.to Livia Monari