Sentenze

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TAR BO 04-0307 annullamento concessione edilizia - Comune di Imola

29 marzo 2016
REPUBBLICA ITALIANASent. 307/2004IN NOME DEL POPOLO ITALIANARG.n. 657/95

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L’EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA

SEZIONE SECONDA

Composto dai Signori:

Dott. Luigi Papiano Presidente

Dott. Giancarlo Mozzarelli Cons. rel. est

Dott. Grazia Brini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

M. M. rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Catalanotti e Antonella Negrini ed elettivamente domiciliato in Bologna Via dei Mille 10;

contro

Comune di Imola in persona del Sindaco pt., rappresentato e difeso dall’avv. Silva Gotti ed elettivamente domiciliato in Bologna Via S. Stefano 43;

per l’annullamento

del provvedimento del Sindaco del Comune di Imola del 25.1.1995 prot.n. 2733, nella parte in cui dispone l’annullamento della concessione edilizia n. 86 del 3.3.1992, rilasciata al sig. M. M. per la realizzazione di due servizi agricoli nel terreno sito in Imola, distinto al foglio n. 164 con i mappali 114, 115, 300, 323 e 380;

Designato relatore il Cons. dott. Giancarlo Mozzarelli;

Nella fase preliminare dell’udienza pubblica del 12.11.2003 gli avv.ti S. Gioberti, in sostituzione dell’avv. Bruno Catalanotti, e Silva Gotti si sono direttamente rimessi agli scritti già depositati in causa;

Considerato quanto segue:

FATTO

Il ricorrente Sig. M. impugna l’atto impugnato dianzi presentando censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti, mentre il Comune resistente controdeduce nel merito del ricorso medesimo chiedendone il rigetto.

Con ordinanza 30.6.2003 n. 83, questa Sezione ha disposto l’acquisizione in via istruttoria di ulteriore documentazione.

I procuratori delle parti hanno, infine, provveduto al deposito della nota delle spese ed onorari di giudizio, per l’importo complessivo rispettivamente di €. 7.132,19.- + IVA e CPA (per il ricorrente) e di €. 2.560,62.- + IVA e CPA (per il Comune).

DIRITTO

1. – Il ricorso è – ad avviso del Collegio – infondato.

E ciò, nella considerazione:

a) che l’impugnato annullamento d’ufficio della concessione edilizia 3.3.1992 n. 86 (relativa alla realizzazione di due servizi agricoli) poggia su di una duplice motivazione: 1) carenza di titolo dell’attuale ricorrente a richiedere concessioni edilizie in zone agricole E1 in quanto le nuove costruzioni in tali zone possono essere realizzate soltanto da coltivatori diretti proprietari o imprenditori agricoli a titolo principale (art. 40 L.R. n. 47/78 ed art. 116 N.T.A. del vigente PRG); 2) contrasto con le prescrizioni di cui agli artt. 117 e 118 N.T.A. cit. perché il corpo fondiario oggetto di edificazione (pari a mq. 10.007 rispetto all’area minima necessaria di mq. 10.000) non risulta completamente libero da vincoli edificatori in quanto una porzione di mq. 420 risulta compresa in un terreno già precedentemente asservito ad edifici oggetto di concessione edilizia in sanatoria;

b) che – quanto alla prima motivazione dell’impugnato annullamento in autotutela, il comune resistente ha depositato in giudizio una attestazione in data 18.6.1993 del Responsabile della Ripartizione agricoltura del Comune medesimo che dichiara non rilasciabile all’attuale ricorrente la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale “in quanto il reddito di pertinenza dell’azienda agricola risulta di gran lunga inferiore al reddito extra agricolo” (sul punto, v. anche le considerazioni del Capo sezione Urbanistica del Comune nella relazione 10.1.1995 prot.n. 891 acquisita in via istruttoria) e su tale rilevante aspetto della controversia emerso nel corso del giudizio nulla ha successivamente opposto parte ricorrente con memoria o all’udienza di discussione del ricorso;

c) che – quanto alla seconda motivazione dell’impugnato annullamento in autotutela – essa appare conforme alla situazione di fatto esistente in loco (e non contestata dal ricorrente) ed alle prescrizioni di cui all’art. 117 N.T.A. cit. secondo cui “le possibilità edificatorie consentite nelle zone agricole s’intendono utilizzabili (..) una sola volta e sono realizzabili anche per fasi successive” (primo comma); “nelle zone agricole ad ogni edificio va asservita una quota di terreno facente parte della stessa azienda in rapporto agli specifici indici e parametri di edificabilità” (secondo comma); “tali aree asservite non sono ulteriormente computabili ai fini edificatori, anche nel caso di frazionamento successivo” (terzo comma); la situazione di fatto contestata all’attuale ricorrente comporta infatti una manifesta violazione della chiara finalità della normativa regolamentare predetta d’impedire un surrettizio aumento della densità edilizia nelle zone agricole mediante la creazione di corpi fondiari sostanzialmente fittizi in quanto composti da aree già utilizzate (direttamente o sotto forma di vincolo) a fini edificatori.

Ne discende conseguentemente la manifesta illegittimità delle concessioni edilizie rilasciate in tale contesto all’attuale ricorrente.

2. – Il ricorso va, dunque, respinto.

Spese ed onorari di giudizio seguono – come di norma – l’esito processuale e sono liquidate come in motivazione.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda

a) RESPINGE il ricorso;

b) condanna il ricorrente al pagamento di spese ed onorari di giudizio a favore del Comune resistente, che liquida complessivamente in €. 2.560,62.- (duemilacinquecentosessanta/62) + IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 12.11.2003.

Presidente f.to Luigi Papiano

Cons. rel. est. F.to Giancarlo Mozzarelli

Depositata in Segreteria in data 25.2.2004

Bologna li 25.2.2004

Il Segretario

f.to Livia Monari