Sentenze

Sentenze

TAR BO 04-0190 oneri di urbanizzazione - Comune di Imola

29 marzo 2016
REPUBBLICA ITALIANAN. 2222/1997 Reg.Ric.IN NOME DEL POPOLO ITALIANON. 1688/2001 Reg.Ric.IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA-ROMAGNAN.  190 Reg.Sent.BOLOGNA - SEZIONE IIAnno 2004

 

composto dai Signori:

Dott. Luigi Papiano Presidente

Dott. Grazia Brini Consigliere

Dott. Lydia Ada Orsola Spiezia Consigliere rel.est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui seguenti ricorsi riuniti

A) ricorso R.G. n. 2222 del 1997 proposto da M. F. e M. L., rappresentati e difesi dapprima dall’Avv.to Alessandra Negrello ed, in seguito alla rinuncia della stessa, dall’Avv.to Franco Balli, presso il cui studio sono domiciliati in Bologna, Via Altabella 3;

contro

il COMUNE DI IMOLA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv.to Silva Gotti, domiciliataria in Bologna Via S. Stefano n. 43;

per l’annullamento, previa sospensione

della determinazione dell’Ufficio tecnico n. 23042, senza data, con cui il Comune di Imola ha quantificato in Lire 67.234.284 gli oneri per urbanizzazione primaria e contributi connessi al rilascio a favore dei ricorrenti della concessione edilizia 8.2.1997 n. 39, nonchè degli atti connessi;

e per l’accertamento

dell’effettivo minor contributo per i detti oneri di urbanizzazione (primaria) on obbligo di restituzione della quota eccedente già versata;

della residua edificabilità dell’area per mq. 1811 di superficie utile (distinta al N.C.T. al foglio 114, mappale 191.153-13 e 143) senza pagamento di ulteriori oneri di urbanizzazione primaria;

nonchè per la condanna

del Comune di Imola alla restituzione della somma di Lire 33.617.142 (pari ad euro 17.361,80) corrisposta dai ricorrenti in data 10.2.1997, oltre gli interessi legali e le spese per le fideiussioni dal 1999 in poi ed, infine, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei provvedimenti annullati, previa C.T.U., ove necessaria, ovvero con determinazione equitativa.

B)  Ricorso R.G. 1688 del 2001 proposto da M. F., rappresentato e difeso dall’Avv.to Franco Balli e dall’Avv. Giancarlo Mengoli, domiciliatario quest’ultimo in Bologna, Via de’ Carbonesi n. 5;

contro

il COMUNE DI IMOLA, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’Avv.to Silva Gotti presso il cui studio in Bologna è domiciliato in Via S. Stefano 43;

per l’accertamento

delle maggiori somme indebitamente corrisposte al Comune di Imola a titolo di oneri concessori connessi al rilascio delle concessioni edilizie n. 39 del 1997 e n. 54 del 1999, nonchè dell’autorizzazione al cambio d’uso n. 31599 del 2000, con la conseguente condanna del Comune di Imola alla restituzione alla parte ricorrente della somma complessiva di Lire 134-719.538, oltre gli interessi, oppure di quella eventualmente diversa che risulterà di giustizia, sempre oltre gli interessi;

nonché, per quanto utile, per l’annullamento

della determinazione 5 ottobre  2000 n. 31599 con cui il Servizio Gestione del territorio del Comune di Imola ha liquidato gli oneri urbanistici connessi al rilascio dell’autorizzazione edilizia di pari data, unitamente agli atti connessi tra cui il precedente atto di liquidazione del 3.2.1997 relativo alla concessione edilizia n. 39/1997.

Visti entrambi i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Imola in entrambi i giudizi;

Viste le ordinanze istruttorie sui ricorsi riuniti 10.1.2003 n. 2 e 23.9.2003 n. 89, ai cui incombenti hanno provveduto il Comune di Imola con nota 28.10.2002 ed il Comune di Cesena con nota 5.3.1003;

Viste, quanto al ric. 2222/1997, le ulteriori domande formulate con memoria difensiva notificata il 7.2.2003;

Vista, quanto al ricorso n. 2222/1997, l’ordinanza cautelare di questa Sezione 8.1.1998 n. 23;

Viste le memorie difensive presentate da ciascuna delle parti costituite in entrambi i ricorsi;

Visti tutti gli atti di entrambe le cause;

Relatore designato il Consigliere Lydia A. O. Spiezia per entrambi i ricorsi;

Chiamate entrambe le cause alla pubblica udienza del 17 aprile 2003 ed uditi i difensori presenti per ciascuna di esse secondo quanto risulta da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con convenzione urbanistica del 10.2.1977 stipulata tra il Comune di Imola ed i proprietari di un terreno della superficie di mq. 19.247 e distinto al Catasto Terreni al foglio 114, mappali 191-153-13 e 143, si stabilì che l’area in questione (inserita nel P.I.P.- 1° stralcio Gambellara-Selice) poteva essere utilizzata per costruzioni destinate ad attività artigianali-industriali realizzate dagli stessi proprietari.

Gli oneri di urbanizzazione primaria, computati applicando alla superficie fondiaria di mq. 16.280 l’indice di edificabilità dello 0,60, e, quindi, sulla superficie utile di mq. 9.768, risultarono ammontare a £. 96.471.200 e furono totalmente scomputati poichè i proprietari concessionari provvidero ad eseguirle direttamente e senza contestazione da parte del Comune.

In applicazione della convenzione, quindi, i proprietari ottennero il rilascio di una concessione nel 1979 (conc. n. 76) per un fabbricato ad uso industriale artigianale di mq. 2555 e di una successiva per la costruzione di altro edificio di analoga destinazione di mq. 2048, pagando soltanto gli oneri di urbanizzazione secondaria, ma in occasione del rilascio di un’ulteriore concessione (conc. n. 39) nel 1997 per un fabbricato di mq. 3354 il Comune di Imola (con nota dell’ufficio tecnico 23042) ha chiesto loro il pagamento di oneri concessori per un totale di £. 122.841.927, di cui £. 67.234.284 per oneri di urbanizzazione primaria.

Avverso tale pretesa i due intestatari della concessione hanno proposto il ricorso in epigrafe con il numero R.G. 2222/1997 chiedendone l’annullamento in parte qua per i seguenti vizi dedotti con unico articolato motivo:

Violazione degli artt. 3-4-5-10 e 11 della legge 28.1.1977 n. 10 nonchè eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento, difetto di motivazione, errore ed ingiustizia manifesta.

Asserisce, infatti, parte ricorrente che, avendo già provveduto all’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria sull’intera area, non avendo incrementato il carico urbanistico in quanto l’indice di utilizzazione non era stato esaurito, non sussistevano i presupposti per il pagamento di ulteriore oneri di urbanizzazione primaria.

Parte ricorrente, inoltre, ha chiesto l’accertamento del diritto al pagamento della minor somma ritenuta dovuta per gli oneri di urbanizzazione in questione con la conseguente restituzione dell’eccedenza già versata, nonchè del diritto ad edificare l’area definitiva dalla convenzione per mq. 1811 di superficie utile senza il pagamento di ulteriori oneri di urbanizzazione.

Si è costituito in giudizio nel dicembre 1997 il Comune di Imola che ha controdedotto puntualmente chiedendo il rigetto del ricorso quanto alla domanda di annullamento, previa eccezione di inammissibilità in ordine al richiesto accertamento della residua edificabilità dell’area senza il pagamento di ulteriori oneri di urbanizzazione.

Con memoria del 5 gennaio 1998 i ricorrenti hanno meglio esposto le proprie deduzioni.

Con ordinanza cautelare 8 gennaio 1998 questa Sezione respinse l’istanza di sospensione del pagamento di £. 67.234.284 per oneri di urbanizzazione primaria, ma il Consiglio di Stato (con ordinanza 3.2.1998 n. 204) in riforma dell’ordinanza concesse la misura cautelare.

Con due memorie del maggio 2002 per la parte ricorrente si è costituito in giudizio l’Avv. Franco Balli, quale nuovo difensore in seguito della rinuncia al mandato da parte dell’Avv.to Negrello, facendo proprie le conclusioni esposte nell’atto introduttivo ed illustrando la posizione dei ricorrenti con ulteriori precisazioni.

Successivamente, con memoria notificata alla parte resistente il 7.2.2003 (e depositata il 14 febbraio successivo), i ricorrenti hanno chiesto, altresì, la condanna del Comune di Imola alla restituzione della somma di £. 33.617.148 corrisposta dai medesimi in data 10.2.1997, oltre gli interessi legali e le spese per le fideiussioni a partire dal 1999, nonchè al risarcimento dei danni subiti a causa dei provvedimenti impugnati e da quantificarsi, ove necessario, previa consulenza tecnica d’ufficio oppure con determinazione equitativa.

1.1. Nelle more di tale giudizio, peraltro, il Comune di Imola, con atto del 5.10.2000, liquidò in £. 112.000.000 circa la quota di oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del signor M.F. per il rilascio dell’autorizzazione per il cambio di uso senza opere da attività commerciale all’ingrosso ad attività al dettaglio di mq. 252 di un fabbricato già realizzato in base alla concessione n. 39/1997.

Ritenendo che la somma non fosse stata correttamente determinata, l’interessato, dopo aver chiesto il ricalcolo degli oneri concessori e la conseguente restituzione delle maggiori somme indebitamente versate ha notificato, al Comune di Imola il ricorso R.G. 1688 del 2001 con il quale, da un lato, ha chiesto l’annullamento dell’atto di liquidazione degli oneri in questione del 5.10.2000, nonchè di quello precedente del 3.2.1997 (relativo alla C.E. 39/197), e, dall’altro, l’accertamento delle somme indebitamente corrisposte al Comune a titolo di oneri concessori per l’importo di £. 134.719.000 circa con la conseguente condanna del medesimo alla restituzione delle somme illegittimamente liquidate, oltre gli interessi legali oppure di quella eventualmente diversa che risulterà di giustizia.

A sostegno delle proprie pretese ha dedotto le seguenti censure:

1) Violazione dell’art. 27 legge n. 865/1971, dell’art. 10 legge n. 10/1977 ed art. 24 legge reg. n. 47/1978.

2) Violazione dell’art. 10 della legge n. 10/1977 per falsa applicazione degli artt. 3 e 5.2.2 delle Tabelle parametriche del Comune di Imola approvate con delibere Consiglio Comunale nn. 15 e 322 del 4 maggio e 20 dicembre 1999.

3) Violazione dell’art. 2, comma 5, delle legge reg. n. 46/1988.

4) Violazione dell’art. 4, comma 1, lett. c, del decreto legisl. 31..3.1998 n. 14 e della delibera consiliare n. 322/1999 art. 1.6.

5) Violazione dell’art. 5 e ss.gg. della legge n. 10/1977.

Con atto del marzo 2003 il Comune di Imola si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Chiamate entrambe le cause all’udienza del 13 giugno 2002, questa Sezione, riuniti i ricorsi, con ordinanza istruttoria n. 89 dispose l’acquisizione di alcuni documenti a carico del Comune di Imola con riguardo alla prima controversia ed una verificazione circa interventi edificatori realizzati ed il computo dei relativi oneri urbanistici con riguardo alla seconda, incaricandone il responsabile dell’Ufficio urbanistica del Comune di Cesena.

Acquisiti gli atti dal Comune di Imola nell’ottobre 2002, alla pubblica udienza del 12.12.2002 la Sezione con ordinanza n. 2 pronunciata in pari data rinnovò la richiesta della verificazione nei confronti del responsabile del Settore urbanistica del Comune di Cesena che, in contraddittorio con le parti, provvide all’incombente trasmettendo la relazione in data 5 marzo 2003.

Con diverse memorie presentate per ciascuno dei ricorsi in epigrafe sia i ricorrenti che l’Amministrazione resistente hanno illustrato con ulteriori argomentazioni le proprie posizioni; in particolare, poi, con specifico riferimento al ric. 2222/1997, in memoria riepilogativa del 4 aprile 2003, parte ricorrente ha precisato che la domanda di ripetizione degli oneri di urbanizzazione primaria (liquidati per la concessione edilizia n. 39/1997 in £. 67.234.283) va ridotta all’importo corrispondente alla sola superficie del progetto ricadente nell’ambito dell’area convenzionata, pari a mq. 1313, e, quindi, computata in complessive £. 26.320.398 (mq. 1313x lire 20.046).

Per entrambe le cause ciascuna parte ha redatto la nota delle spese di lite.

Chiamati entrambi i ricorsi alla pubblica udienza del 17 aprile 2003 ed uditi i difensori presenti per le parti secondo quanto risulta dal relativo verbale, le cause sono passate in decisione.

2..Quanto sopra premesso in fatto, in diritto va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi in epigrafe per evidente connessione soggettiva ed, almeno in parte, anche oggettiva al fine di deciderli congiuntamente.

Nel merito, quanto al Ric. R.G. 2222/1997, la controversia concerne la liquidazione del contributo di £. 67.234.284 per oneri di urbanizzazione primaria predisposta dal Comune di Imola a carico dei ricorrenti in occasione del ritiro della concessione 8.2.1997 n. 39 relativa alla costruzione di un fabbricato destinato ad uso magazzino per commercio all’ingrosso con un’estensione di mq. 3354.

I ricorrenti sostengono che la pretesa del Comune è illegittima per violazione degli artt. 3-4-5-10 e 11 legge n. 10/1977 e per eccesso di potere, in quanto, sull’area convenzionata pari a mq. 16.280, gli oneri di urbanizzazione in questione erano stati già determinati in complessivi £. 96.471.200 fin dal 1977, epoca in cui avevano stipulato con il Comune di Imola una convenzione per la utilizzazione diretta di un’area di loro proprietà della superficie comp0lessiva di mq. 19.247, distinta al Catasto Terreni al foglio 114, mapp. 191-153-13 e 143 e fino a quella data inserita nel Piano di insediamento Industriale- P.I.P.- 1° stralcio Gambellara-Selice adottato con delibera consiliare comunale n. 197 del 1975; peraltro i concessionari, a scomputo totale della quota dovuta, preferirono realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria con le modalità e le garanzie stabilite dall’amministrazione che non formulò alcun rilievo sull’esatto adempimento da parte degli obbligati autorizzando anche lo svincolo delle fideiussioni nel 1980.

Il Comune di Imola, invece, sostiene che, mentre all’epoca del rilascio delle prime due concessioni (n. 74 del 1979 e n, 143 del 1994) l’indice di utilizzazione fondiaria (UF-SU/SF) era pari a 0,45 mq/mq, mentre il rapporto di copertura Q era pari a 0,45%, mentre successivamente la variante n. 6 al P.I.P. del 1988, modificando il perimetro dello stesso Piano, prevedeva per le aree già convenzionate non solo la possibilità dell’intervento diretto ma anche l’inserimento delle aree di proprietà dei ricorrenti nella zona di completamento e la destinazione commerciale ed, inoltre, introduceva (art. 72 NTA del 1988) il nuovo indice di u.f. pari a 0,60 mq/mq. ed il nuovo rapporto di copertura Q pari a 0,60%; pertanto, ad avviso dell’amministrazione, solo l’introduzione dei più favorevoli indici edilizi ed urbanistici avrebbe consentito l’intervento edilizio per cui fu rilasciata la concessione n. 39 del 1997, che, quindi, doveva considerarsi estranea alla liquidazione degli oneri di urbanizzazione primaria computata prima del 1980 e corrispondente a parametri di carico urbanistico inferiori.

2.1. In effetti le asserzioni del Comune di Imola non risultano corroborate dai documenti di causa.

In primo luogo non risulta esatto che la concessione edilizia n. 74 del 1979, la prima dopo la convenzione urbanistica del 1977, sia stata rilasciata sulla base di un indice di utilizzazione fondiaria pari a 0,45 mq/mq. in quanto all’epoca le aree in questione erano comunque inserite nella zona industriale di completamento (ai sensi art. 26 NTA del 1973 annesse alla variante generale al PRG) che, mentre prevedeva un rapporto di copertura pari al 45% invece consentiva un indice di utilizzazione fondiaria UF pari a 0,60 mq/mq su una superficie minima di intervento di 1.000 mq.; inoltre dai conteggi predisposti dagli uffici comunali competenti per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria per l’intervento edilizio diretto sull’area di proprietà dei ricorrenti (con superficie fondiaria pari a mq. 16.280) è agevole rilevare che l’area è inserita in zona di completamento, e non di espansione come –invece- asserisce l’amministrazione in giudizio; su tale lotto viene applicato l’indice di utilizzazione dello 0,60 mq/mq. con il risultato che la superficie utile totale viene individuata in mq. 9768 (16.280x0,60= 2768).

Pertanto non si ritiene probante della tesi dell’amministrazione la circostanza che lo stesso progetto preparato dai ricorrente ed approvato con la concessione n. 76/1979 calcolava la massima superficie utile realizzabile sul lotto di mq. 16.280 applicando l’indice di utilizzazione fondiaria dello 0,45 mq/mq, dovendosi ritenere tale dato progettuale superato da quello preso a riferimento nei calcoli della stessa Sezione Urbanistica del Comune di Imola.

Nè risulta di ausilio determinante la consultazione della tav. 3.26-3.27 del PRG del 1979 (esibita da ciascuna delle parti a sostegno della propria tesi) in quanto la deteriore qualità della fotocopia non consente di escludere con sicurezza nè l’una nè l’altra zonizzazione, mentre –per altro verso- mancano le condizioni dei mappali inseriti nella zonizzazione industriale, non si può verificare in quale sottozona siano le aree in questione.

Premesso, quindi, che gli oneri di urbanizzazione primaria in questione vennero computati in base a questi parametri di carico urbanistico, risulta a tali fini irrilevante la circostanza che, con l’intervenuta modifica del PRG e del perimetro del P.I.P. tra il 1987 ed il 1988, le nuove NTA annesse al PRG per le sottozone di completamento industriale ed artigianale D, abbiano portato il rapporto di copertura a quota 60%: infatti, in conformità alla tesi di parte ricorrente, si ritiene che la modifica incremento del parametro edilizio del rapporto di copertura comporti soltanto la possibilità di realizzare l’intervento edilizio su una superficie più estesa, ma non modifichi il carico urbanistico, elemento decisivo per la quantificazione dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria, in quanto rimangono invariati i parametri urbanistici della superficie fondiaria e di quella utile.

Quindi, essendo rimasta la superficie utile invariata rispetto a quella consentita nel 1977, i ricorrenti-concessionari ben potevano utilizzarne nel 1997 la quota ancora residua, rispetto a quella massima presa in considerazione per il computo degli oneri di urbanizzazione primaria poi scomputati, anche la costruzione poteva avere, quanto a dislocazione delle superfici, una sagoma diversa.

2.1.1. D’altra parte, in punto di fatto, va aggiunto che, poichè solo in parte e cioè per mq. 1313 i mq. 3.354 assentiti con la concessone n. 39/1997 ricadono nell’area convenzionata con intervento diretto in questione di mq. 16.280, in definitiva i ricorrenti con tutte e tre le concessioni hanno realizzato una superficie utile complessiva pari a soli mq. 5.916 (mq. 2.555+2048+1313) corrispondenti ad un indice di utilizzazione pari a 0,36 mq/mq. (mq. 16,280x0,36= 5.916 circa) che evidentemente si attesta ampiamente nei limiti anche di mq. 7.326 computati in base all’indice 0,45 mq/mq., ritenuto erroneamente applicabile in questa ipotesi e superato con la presentazione del progetto edilizio del magazzino poi approvato con la concessione n. 39/1997.

Quindi, alla luce delle esposte considerazioni, va annullata in parte qua la “decisione in materia edilizia” prot. gen. n. 23042 dell’Ufficio Tecnico d Imola nella misura in cui ha liquidato gli oneri di urbanizzazione primaria per la concessione n. 39/97 anche per la superficie edificata di mq. 1313 da ricomprendersi negli oneri già corrisposti dai ricorrenti per l’area precedentemente convenzionata nel 1977.

2.2. Va, altresì, dichiarato che i ricorrenti hanno diritto alla restituzione della somma per l’urbanizzazione primaria pagata in eccedenza di quanto dovuto e pari a £. 26.320.398 (euro 13.593,35), oltre gli interessi legali dal momento della domanda fino al saldo, con la conseguente condanna del Comune di Imola al pagamento ai ricorrenti di quanto loro spettante; la domanda di rivalutazione monetaria o maggior danno chiesto ex art. 1224 cod.civ. viene respinta per totale mancanza di prove; invece va dichiarata inammissibile, quanto meno, per carenza d’interesse attuale e concreto la domanda di accertamento della residua edificabilità dell’area convenzionata per mq. 1811 ulteriori di superficie utile per i quali poter far valere gli oneri di urbanizzazione primaria già corrisposti; infine vanno dichiarate inammissibili per genericità sia la domanda di risarcimento del danno, considerato che, peraltro, per le somme eccedenti versate ai ricorrenti spettano gli interessi legali, sia quella di recupero delle spese per le fideiussioni dal 1999 in quanto non è stato offerto alcun elemento conoscitivo in ordine all’incidenza che, eventualmente, la maggior somma di £. 26.320.398 ha avuto sul costo complessivo delle fideiussioni.

3. Passando, quindi, all’esame del ricorso R.G. 1688/2001, è utile ricordare che la controversia si articola su due profili: il preteso indebito versamento di Lire 49.760.774 per oneri concessori connessi al rilascio delle concessioni edilizie n. 39/1997 e successiva variante n. 54/1999 (L. 22.558.284+19.877.390+7.325.100), e, quanto all’autorizzazione al cambio d’uso n. 31599/2000, il preteso errato inserimento nella superficie oggetto della nuova destinazione commerciale (di vendita) al dettaglio anche della parte di fabbricato destinata a magazzino pari a mq. 592 con il conseguente calcolo degli oneri concessori in complessive £. 118.554.622 anzichè nella minor somma di £. 33.595.858 ritenuta esatta dal ricorrente.

Esaminando, quindi, il problema del parziale cambio di destinazione del fabbricato sito in Via Bentivoglio 22, distinto al catasto urbano al mapp. 885, il Collegio ritiene che il Comune di Imola non avesse elementi per calcolare gli oneri concessori corrispondenti includendo nella superficie di mq. 252, con la nuova destinazione commerciale al dettaglio, anche la restante superficie di mq. 592 che rimaneva con destinazione a magazzino per commercio all’ingrosso.

Dall’esame degli atti risulta, infatti, che il progetto in scala 1:100 presentato dal ricorrente per ottenere il cambio di destinazione, nel riportare l’intero capannone 16x50, ha esplicitamente individuato la parte di superficie interessata alla vendita al dettaglio, distinguendola con apposita dicitura da quella con funzione di “reparto magazzino”; la stessa distinzione si ritrova riportata sia nella planimetria generale dell’intero identificato al mapp. 885 sia nella planimetria catastale relativa al fabbricato di via Bentivogli 22, p. terra; inoltre, su espressa richiesta di documentazione integrativa formulata dal Comune di Imola il 10.7.2000, in data 2 ottobre 2000 il richiedente precisò che il reparto vendite al dettaglio risultava posto al piano terra dell’edificio, per complessivi mq. 252 (e cioè mq. 163,60+88,50), come identificato nella Tavola di progetto scala 1:100 presentata all’Ufficio Tecnico il 3 ottobre 2000 e, poi, contraddistinta con l’annotazione degli estremi dell’autorizzazione 31599 del 5 ottobre 2000, che infatti, fa riferimento – a sua volta - proprio all’elaborato grafico in questione.

Inoltre nell’articolato iter istruttorio dell’istanza presso la Commissione edilizia è stato sempre chiaro che il cambio di destinazione era certamente circoscritto ad una parte ridotta del capannone e che solo quando il progetto ha previsto un’area per la vendita al dettaglio pari a mq. 252 “mediante la destinazione di una porzione del capannone ad uso magazzino” la commissione ha ritenuto che la nuova destinazione fosse compatibile con le previsioni del P.R.G. che in quella zona prevedeva la presenza di strutture di vendita medio-piccole (e cioè con superficie dai 250 ai 1500 mq), e non esercizi “di vicinato” (possibili con superfici di vendita inferiori ai mq. 250).

Pertanto l’autorizzazione n. 31599 del 5 ottobre 2000 faceva motivatamente riferimento all’assentito cambio d’uso senza opere limitato alla parte dell’immobile, meglio identificata nell’elaborato grafico allegato e, quindi, sul punto non appaiono condivisibili le diverse conclusioni cui è pervenuto il funzionario del Comune di Cesena incaricato di svolgere un’apposita verifica sul computo degli oneri urbanistici dovuti per tale mutamento di destinazione

3.1. D’altra parte la stessa Commissione edilizia, al termine dell’istruttoria, ha commisurato la quantità dei parcheggi di pertinenza previsti dalle NTA alla superficie di vendita di mq. 252, calcolandone, quindi, il numero in 7 posti.

Per tali motivi in punto di fatto non sussistevano inesattezze o ambiguità che potessero portare il Servizio gestione urbanistica del Comune a liquidare, con atto del 6.10.2000, gli oneri concessori con riferimento anche alla parte del capannone destinato a magazzino, mentre le tabelle parametriche (approvate con delibere consiliari nn. 156 e 332 del 1999) per gli edifici esistenti facevano espresso riferimento, per la corresponsione degli oneri, alle sole parti oggetto dell’intervento.

Nè appare valida, per quanto finora illustrato, l’osservazione contenuta nella nota 26.10.2000 (e ripresa nella relazione dell’incaricato della verifica) secondo cui la superficie destinata a magazzino andava, comunque, computata ai fini degli oneri in quanto “strumentale all’esercizio dell’attività commerciale al dettaglio” e, quindi, andava ricompresa “nel conteggio delle superfici oggetto delle funzione commerciale al dettaglio”.

Per le esposte considerazioni, quindi, l’atto di liquidazione degli oneri urbanistici (dovuti per il rilascio dell’autorizzazione di cambio d’uso) in questione n. 31599/2000 appare illegittima per i vizi di violazione degli artt. 5 e 10 della legge n, 10/1977, dell’art. 2, comma 5 della legge reg. n. 46/1988 e delle tabelle parametriche del Comune di Imola approvate con delibere consiliari nn. 156 e 332 del 1999, dedotti con il secondo, terzo e quinto motivo, e, pertanto, va annullata; specularmente va dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione dei contributi ed alla restituzione della somma pagata in eccedenza rispetto all’importo di oneri concessori, che va commisurato alla sola superficie di mq. 252 destinata alla vendita al dettaglio, con la corrispondente condanna del Comune di Imola alla restituzione della somma che risulterà spettare al ricorrente a seguito della riliquidazione dei detti oneri oltre gli interessi maturati e maturandi dal momento della domanda fino al saldo effettivo.

3.2. Quanto, poi, all’accertamento delle maggiori somme per oneri concessori che il ricorrente asserisce di aver indebitamente versato al Comune di Imola, va preliminarmente esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’amministrazione resistente con riguardo alla pretesa del ricorrente di ottenere la restituzione delle somme pagate per i contributi di urbanizzazione primaria e secondaria connessi, dapprima, all’acquisto nel 1979 dal Comune stesso con relativa convenzione del lotto di mq. 3940 circa (distinto in catasto al mapp. 885, già mappali 737 e 10) per l’importo di £. 22.558.284 ed, in seguito, al rilascio della concessione 140/1982, non utilizzata, per ulteriori £. 19.887.390.

L’eccezione è fondata in parte.

Infatti, come lo stesso ricorrente ha rilevato nel quinto motivo, l’atto di liquidazione dei contributi urbanistici non ha natura autoritativa per cui l’interessato può far valere le proprie pretese pecuniarie entro il termine prescrizionale ordinario decennale con azione di accertamento: ma nel caso di specie per la restituzione della somma di £. 19.887.390 il termine dal 1982 al 2001 è ampiamente decorso, nè agli atti di causa risulta che vi siano stati atti interruttivi.

Diversamente l’eccezione va respinta per la quota degli oneri di urbanizzazione ricompresa per £. 22.000.000 circa nel prezzo di acquisto del lotto su cui è collocato l’intervento edilizio in questione: è evidente, infatti, che i costi già pagati dal privato stipulante, in mancanza di clausole convenzionate ostative, possono sempre essere portati in detrazione nelle operazioni di liquidazione degli oneri da versare all’amministrazione comunale in occasione del rilascio di ciascun titolo concessorio.

3.2.1. Quanto, poi, agli oneri concessori relativi alla concessione n. 39 del 1997, liquidati in £. 74.752.645, il Collegio dall’esame della convenzione del 1979 rileva che all’epoca il prezzo di acquisto era comprensivo “della quota relativa alla costruzione delle opere di urbanizzazione interne al comparto nel quale il lotto è compreso e di una quota delle opere di urbanizzazione esterne al comparto, per un importo di £. 1.683/mq. di superficie fondiaria da detrarre dall’onere di urbanizzazione primaria che dovrà essere versato al ritiro della concessione edilizia, nella misura in vigore al momento”; pertanto il Comune avrebbe dovuto detrarre dalla somma degli oneri corrispondenti alla costruzione la quota già compresa nella convenzione ed ammontanti a £. 22.558.284, secondo quanto indicato dal ricorrente senza contestazione da parte avversa.

Analogamente al ricorrente va riconosciuto il diritto alla restituzione della ulteriore somma di £. 7.325.100, oppure di altra che dovesse risultare dai conteggi dell’amministrazione, in corrispondenza alla riduzione di mq. 200 dell’area edificabile, assentita con variante n. 54 del 15.2.1999, mentre non sono ostativi al rimborso al ricorrente di quanto versato in eccedenza eventuali crediti per integrazione di oneri che dovessero emergere a favore del Comune all’esito della verifica -ancora in corso al momento della trattazione della causa, secondo quanto riferisce la difesa dell’amministrazione- della esatta ampiezza della superficie totale dell’intervento edilizio realizzato con la concessione n. 39/1997; per tali eventuali futuri crediti –infatti- l’amministrazione potrà espletare le ordinarie procedure previste per tale genere di riscossione, in quanto, non essendo entrambi i crediti liquidi ed esigibili, va esclusa la sussistenza dei presupposti della compensazione, anche parziale, tra debito e credito reciproci.

Concludendo al ricorrente va riconosciuto il diritto al rimborso dell’eccedenza di oneri concessori versati al Comune di Imola per l’intervento edilizio sul lotto distinto al mappale 885 foglio 114 realizzato con le suddette concessioni edilizie, nei limiti sopraesposti, e cioè per £. 7.325.100 oppure per altro importo che dovesse risultare dal conteggio apposito, e per £. 22.558.284 (cifra il cui titolo ed ammontare non sono stati contestati in giudizio); su ciascun importo saranno computati gli interessi dall’epoca dell’insorgenza del diritto alla detrazione non conteggiata e cioè dall’istanza di restituzione del 2000 fino al saldo.

4. Riepilogando, quindi, riuniti i due ricorsi in epigrafe per connessione soggettiva ed oggettiva, nel merito:

A) il ricorso n. 2222/1997 va accolto in parte e, per l’effetto, il provvedimento di liquidazione degli oneri concessori n. 23042 va annullato in parte nei limiti sopraindicati e va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla restituzione della somma di £. 26.320.328 (euro 13.593,35), oltre gli interessi legali dal momento della domanda al saldo, con la conseguente condanna del Comune di Imola a corrispondere alla parte ricorrente le somme spettanti; mentre va dichiarata inammissibile per carenza d’interesse la domanda di accertamento della residua edificabilità del lotto senza ulteriori oneri nonchè per genericità la domanda di recupero spese di fideiussione e quella di risarcimento del danno;

B) il ricorso 1688/2001 va accolto in parte e, per l’effetto, va annullata la determinazione 5.10.2000 n. 31599 con cui il Comune di Imola ha determinato gli oneri connessi all’autorizzazione di cambio d’uso di pari data e va dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione dei contributi dovuti ed alla restituzione della somma pagata in eccedenza nella misura definita all’esito dei nuovi conteggi, oltre gli interessi fino al saldo con la conseguente condanna del Comune di Imola ai versamenti che risulteranno dovuti al ricorrente, mentre la domanda di accertamento dell’eccedenza degli oneri concessori indebitamente versati da parte del ricorrente va accolta in parte e cioè nella misura di £. 22.558.284 e di £. 7.325.100, oppure altra che dovesse risultare dagli appositi conteggi, per cui va dichiarato il diritto al rimborso per tali cifre, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo, con la conseguente condanna del Comune di Imola alle corrispondenti restituzioni delle suddette somme al ricorrente.

4.1. Gli oneri di lite complessivi per entrambi i ricorsi seguono in parte la prevalente soccombenza e sono liquidati complessivamente in euro 8.000,00, oltre IVA e CPA, a favore dei ricorrenti, compensandoli per la residua quota per la complessità delle situazioni, che con il loro mutamento nel corso del tempo hanno dato origine alle controversie esaminate, nonchè per la reciproca, anche se non pari, soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Bologna, Sezione Seconda, preliminarmente riuniti i due ricorsi in epigrafe, li accoglie, ciascuno in parte, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, mentre, quanto al ricorso 2222/1997, dichiara inammissibili le domande di risarcimento del danno e di accertamento della residua edificabilità dell’area senza ulteriori oneri concessori, respinta ogni altra domanda.

Liquida gli oneri complessivi di lite per entrambi i ricorsi in euro 8.000,00 e li pone a carico del Comune di Imola, prevalente soccombente, compensata la residua quota.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 17 aprile 2003.

Presidente f.to Luigi Papiano

Cons.rel.est. f.to L.A.O. Spiezia

Depositata in Segreteria in data 6.2.2004

Bologna, lì 6.2.2004

Il Segretario

f.to Livia Monari

mp/



RR.GG.2222/97-1688/01