Sentenze

Sentenze

TAR BO 03-0905 diniego concessione edilizia in sanatoria - Comune di Imola

29 marzo 2016
REPUBBLICA ITALIANAN. 1407/2000 Reg.Ric.IN NOME DEL POPOLO ITALIANONN.1279-1283/2002  Reg.Ric.IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA ROMAGNAN. 905 Reg.Sent.BOLOGNA - SEZIONE SECONDAAnno 2003

 

composto dai Signori:

Luigi Papiano Presidente

Grazia Brini  Consigliere, rel.est.

Lydia Ada Orsola Spiezia Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sui ricorsi nn1407/2000 e 1279/2002 e 1283/2002 proposti rispettivamente:

Ricorso 1407/2000  proposto da:

C. G.

rappresentato e difeso da:

VIGNINI AVV. FABIO

con domicilio eletto in BOLOGNA

STRADA MAGGIORE 53

presso

SEGRETERIA TAR

contro

COMUNE DI IMOLA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentato e difeso da:

BALLI AVV. STEFANO

CALDERISI AVV. ANTONIO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA S.VITALE 42/2

presso

VILLANI STUDIO



per l'annullamento

del provvedimento 2.3.2000 prot. n. 2737 – prot. precedenti 12731 risposta a foglio n. 41873 del 7.9.99

notificato a Ministero del Comune di Imola con atto datato 3.7.2000 pervenuto il 7.7.2000 prot. n. 31218 di

parere negativo ex art. 32 e 33 L. 47/78- condono edilizio.

Ricorso 1279/2002  proposto da:

C. G.

rappresentato e difeso da:

VIGNINI AVV. FABIO

con domicilio eletto in BOLOGNA

STRADA MAGGIORE 53

presso

SEGRETERIA TAR

contro

COMUNE DI IMOLA

SERVIZIO PROV.LE DIFESA SUOLO



per l'annullamento

del provvedimento del 24.12.2001 prot. n. 15796 notificato a Ministero del Comune di Imola, Ufficio Tecnico

Sezione Urbanistica, con atto datato 2.9.2002 prot. n. 42427 di parere negativo ex art. 32 e 33 L. 47/48.

Ricorso 1283/2002  proposto da:

D. A.

rappresentato e difeso da:

VIGNINI AVV. FABIO

con domicilio eletto in BOLOGNA

STRADA MAGGIORE 53

presso

SEGRETERIA TAR

contro

COMUNE DI IMOLA



per l'annullamento

del provvedimento del 24.12.2001 prot. n. 15796 notificato a Ministero del Comune di Imola, Ufficio Tecnico

Sezione Urbanistica, con atto datato 2.9.2002 prot. n. 42427 di parere negativo ex art. 32 e 33 L. 47/48.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione della Regione Emilia-Romagna nel ric. n. 1407/2000;

Visti gli atti tutti delle cause;

Designato relatore il Consigliere Grazia Brini;

Udito  alla pubblica udienza dell’8.5.2003, l’Avv. S. Balli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso 1407/2000 il Signor C. G. ha impugnato il parere negativo espresso il 2.3.2000

dal Servizio provinciale difesa del suolo sulla domanda in sanatoria (condono edilizio) presentata il 3.4.1986.

Deduceva:  Errata notificazione del provvedimento e conseguente nullità della notificazione e degli effetti dell’atto

impugnato (il condono era stato chiesto dal sig. C.E.), Carenza di motivazione,  carenza di istruttoria

e carenza di motivazione su interesse pubblico.

Si costituiva e resisteva al ricorso la Regione Emilia-Romagna, che ne eccepiva altresì l’inammissibilità per la non

autonoma impugnabilità dell’atto.

Con il ricorso n. 1279/2002 il Sig. C. impugnava un’ integrazione e rettifica parziale della precedente nota,

e deduceva ancora vizi di carenza di motivazione e di carenza di motivazione sull’interesse pubblico.

Analogo ricorso (n.1283/2002) proponeva il Sig. D. A., che aveva acquistato nel 1994 una

porzione dell’immobile di cui è controversia (in confine con beni C. G., col rio della Bandita, con beni

C. M., con strada vicinale di uso comune).

In questi ultimi ricorsi nessuno è costituito.

II. I ricorsi possono essere riuniti per evidenti motivi di connessione oggettiva e soggettiva.

Per tutti, i decreti di fissazione dell’udienza di discussione risultano essere stati ritualmente notificati al difensore

dei ricorrenti, che non aveva eletto domicilio nel Comune in cui ha sede il TAR,  presso la Segreteria del TAR

medesimo.

I ricorsi sono ammissibili per quanto attiene l’impugnabilità immediata degli atti, trattandosi di pareri negativi

dell’autorità preposta al vincolo che determinano l’arresto del procedimento finalizzato al condono edilizio, e

quindi sono idonei a produrre una lesione diretta ed attuale.

Si prescinde infine  dalla valutazione dell’ammissibilità degli ultimi due per quanto riguarda l’individuazione

dell’Autorità emanante (che non si è costituita), posto che sono comunque infondati.

III.      Il sig. C. E. richiedeva in data 3.4.1986, ai sensi della legge n.47/1985, il condono edilizio

di una costruzione sita in Imola via Zello n.21/b, distinto al NCT Foglio 135 mappale 130, posto in fregio al Rio

della Bandita.     In data 7.7.2000 perveniva al sig. C.G., notificatogli a cura del Comune, il parere

negativo di compatibilità idraulica espresso dal Servizio provinciale difesa del suolo della regione

Emilia-Romagna, in quanto l’immobile si trova ad una distanza minore di 10 metri dal ciglio spondale del Rio

della Bandita, e pertanto in difformità da quanto previsto dal R.D. 25 luglio 1904 n.523.

L’incompatibilità per tutto quanto occupa la fascia dei 10 metri è stata poi confermata dalla nota di  chiarimenti

24.12.2001.

Non sono oggetto di contestazione né la natura del vincolo in relazione al quale il parere è stato espresso, né

l’imposizione dello stesso in data precedente l’esecuzione delle opere abusive, né infine le distanze dal corso

d’acqua  indicate nello stesso parere.

La giurisprudenza, che il collegio condivide, è concorde nel ritenere assoluta l’insanabilità delle opere eseguite in

violazione del divieto di edificare ad una distanza inferiore ai dieci metri dai corsi d’acqua posto dall’art.96 del

R.D. 25 luglio 1904 n.523 (TAR Liguria 591/2002, TAR Lombardia 688/2001).

Ciò premesso, sono infondate le censure di carenza di motivazione (poiché l’onere motivazionale è assolto con

l’indicazione del mancato rispetto delle distanze minime, senza che occorresse alcun’altra valutazione di

contemperamento con l’interesse pubblico), e di carenza istruttoria (poiché  il vincolo idraulico dev’ essere

rispettato, a tutela della pubblica incolumità,  per tutti i corsi d’acqua formalmente classificati anche se “in

secca”; d’altra parte l’esistenza del rio risulta evidente anche dalla fotografia allegata al rilievo dello stato di

fatto).

IV. Quanto infine alla errata notifica dei  pareri al signor C.G., quest’ultimo si limita a prospettare

di essere “persona diversa” dal signor C.E. (che aveva chiesto il condono e che risulta  dagli atti

essere deceduto il 22 aprile 1993), senza indicare quale rapporto con lo stesso intercorresse e per quale ragione

egli sia estraneo alla vicenda, va osservato peraltro che da un lato la notifica di un parere non comporta di per sé

alcun effetto negativo diretto, dall’altro lo stesso  ricorrente ha ritenuto di opporvisi anche per ragioni sostanziali.

V. I ricorsi vanno pertanto respinti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore della Regione

Emilia Romagna in €3.000,00(tremila/00) complessive, a carico del solo C. G.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sezione seconda, respinge i ricorsi riuniti di cui all’epigrafe.

Spese rifuse a carico del ricorrente come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio dell’8..5.2003.

Presidente                                    f.to Luigi Papiano

Consigliere, rel. est.                                    f.to Grazia Brini

Depositata in Segreteria in data 7 LUG 2003

Bologna li 7 LUG 2003

Il Segretario

f.to Livia Monari