IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L’EMILIA ROMAGNA- BOLOGNA -
- SEZIONE SECONDA -
Composto dai Signori:
Dott. Luigi Papiano - Presidente
Dott. Grazia Brini - Consigliere
Dott. Bruno Lelli - Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZAsui ricorsi n. 1130/01 e n. 977/02 proposti da R.G., rappresentato e difeso dall’avv.to M. Minoccari ed elettivamente domiciliato in Bologna, via D’Azeglio n. 34 presso l’avv.to A. Casoni;
contro
comune di Imola rappresentato e difeso, limitatamente al ricorso n. 977/2002, dall’avv.to S. Gotti ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Bologna, via S. Stefano n. 43;
e nei confronti
di R.V. e R.G. (limitatamente al ric. 977/2002) , non costituiti;
per l’annullamento
delle ordinanze n. 473 del 16.5.2001 e n. 22891 del 8.5.2002 del responsabile del settore Programmazione, Tutela e gestione del Territorio del comune intimato;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti delle cause;
Designato relatore il Cons. dott. Bruno Lelli;
Udito, alla pubblica udienza del 6.3.2003 l’avv.to M. Minoccari e S. Gotti;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTOI ricorsi in epigrafe devono essere riuniti stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva.
Dal ricorso n. 977/2002 risulta che il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato (allegato in copia) l’atto presupposto dell’ordinanza di demolizione n. 977/2002 ( annullamento d’ufficio della concessione edilizia n. 185/1997).
Le censure dedotte attengono essenzialmente all’invalidità derivata dai vizi dell’atto presupposto.
Ciò posto ricorrono le condizioni per sospendere il giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in quanto la definizione del ricorso straordinario è pregiudiziale rispetto alla definizione delle presenti controversie.
D’altra parte la giurisprudenza ritiene applicabile l’art. 295 c.p.c. anche in caso di pendenza di Ricorso Straordinario con carattere di pregiudizialità ( C. St., V, 17.3.1998 n. 301 ).
La pregiudizialità, per ragioni di inscindibile connessione, si estende anche al ricorso n. 1130/2001.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Seconda Sezione, riuniti i ricorsi in epigrafe, sospende il giudizio inerente agli stessi fino alla definizione del ricorso straordinario di cui a parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 6.3.2002.
f.to Luigi Papiano - Presidente (L. Papiano)
f.to Bruno Lelli - Cons. rel. est. (B. Lelli)
Depositata in Segreteria in data 26 MAR. 2003
Bologna li 26 MAR. 2003
Il Segretario
f.to Livia Monari