Sentenze

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GDP Imola Penale 2007-017. minaccia (612 c.p.) ? assoluzione perch? il fatto non costituisce reato.

29 marzo 2016

Art. 612 c.p. – minacce – denuncia – assunzione di prove a mezzo testi – richiesta di condanna da parte del PM – ritiro del giudice in Camera di Consiglio – imputato assolto perché il fatto non costituisce reato.

Sentenza n. 17/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona dell’ Avv. Giuseppe Mazzacurati ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nei confronti di:
[...] nato a Dozza (BO) nel 1949 residente a Imola (BO) viale D'A. n. 24 domicilio eletto c/o la propria abitazione
Libero - Presente
Difeso dall’ Avv. Morena Grandi del Foro di Bologna
Imputato:
del reato previsto e punito dall'art. 612 CP, per avere, minacciato un
ingiusto danno a [...], dicendogli, nel corso di una
telefonata " altrimenti per te ci sarà una denuncia presso la
Guardia di Finanza e, se questo non bastasse, ti farò fare del male da
qualche altra persona "
In Imola (BO) il 19/11/2003
Con l'intervento del P.M Dottssa Stefania Sacchetti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...] è stato tratto in giudizio dinanzi a questo ufficio, a seguito di querela presentata il 21 Novembre 2003 da [...], per rispondere del reato ascritto in rubrica.
Alla prima udienza sono presenti l'imputato, il suo difensore, il P.M e la parte offesa assistita dall'avvocato di fiducia. Durante la fase di accertamento delle questioni preliminari, il giudice invita le parti a definire bonariamente la lite e rinvia per la prosecuzione.
All'udienza del 6 luglio 2006, presente il solo P.M., il giudice nomina, ex art. 97, co 4 c.p.p., un difensore d'ufficio per l'imputato e dichiara aperto il dibattimento dando lettura del capo di imputazione.
Il P.M. indica i fatti che intende provare, come da capo di imputazione, e l'ammissione delle prove, come da lista testi. Il difensore d'ufficio controesame dei testi del P.M.
Il giudice ammette le prove, così come richieste dalle parti, e rinvia per l'assunzione.
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati sentiti quali testi la parte offesa e il coniuge, che lo coadiuva nello studio.
Terminata l'assunzione delle prove, chiuso il dibattimento, le parti formulano le proprie conclusioni:
II P.M. chiede la condanna del signor [...] alla multa di €. 800, 00, con la concessione delle attenuanti generiche. L'avvocato difensore dell'imputato ne chiede l'assoluzione
poiché il fatto non sussiste.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, decide la causa dando lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto.
L'assunzione delle prove in dibattimento ha consentito di così ricostruirlo.
La parte offesa [...] è un medico odontoiatra e l'imputato è stato un suo paziente al quale, previo accordo scritto, il medico ha effettuato un intervento di implantologia.
Poiché il sig. [...], nonostante la scadenza dei termini di pagamento, non effettuava alcun versamento, il dott. [...] ha sollecitato, infruttuosamente, il pagamento, anche attraverso il proprio avvocato.
Il giorno 19 Novembre 2003 ha chiamato, dal telefono del proprio studio, presente il coniuge [...] e con la funzione di 'Viva voce", l'imputato e questi, nel corso della conversazione ha proferito le frasi "Tu e il tuo avvocato dovete smettere di rompermi le scatole, altrimenti per te ci sarà una denuncia presso la Guardia di Finanza e, se questo non bastasse, ti farò fare del male da qualche altra persona" (dalla querela e confermato dalla parte offesa e dalla teste [...]) dal che la denunzia.
Entrambi i testi hanno dichiarato che non vi sono state altre telefonate da parte del sig. [...], a rettifica di quanto dichiarato nella querela.
A domanda dell'avvocato difensore dell'imputato, entrambi i testi hanno dichiarato che la funzione del telefono "viva voce" normalmente, ovvero nella generalità dei casi, non viene utilizzata.

Il capo di imputazione.
Il signor [...] è stato chiamato avanti questo ufficio per rispondere dell'imputazione di minacce.
Entrambi i testi hanno dichiarato che hanno sentito il sig. [...] pronunziare le frasi.
A parere del giudicante mancava però nel sig. [...] la coscienza e la volontà dolosa di pronunziare una concreta minaccia. Sicuramente non ha tenuto un comportamento corretto, ma la sua scorrettezza non raggiunge il dolo, semmai la colpa.
Riprova della mancanza di volontà dolosa è la circostanza che la frase incriminata "ti farò fare del male da qualche altra persona" è preceduta da un'altra frase "se questo non bastasse" per cui tale
minaccia è condizionata da eventi ipotetici e futuri che non dipendono dalla volontà del sig. [...] poiché l'avverarsi della condizione non è nella sua disponibilità, ma in un eventuale e futuro comportamento della Guardia di Finanza, non da lui determinabile poiché la Guardia di Finanza
avrebbe agito a propria discrezione.

P.Q.M.
Visto l’art 530 c.p.p., co 1
ASSOLVE
[...] per il reato p. e p. dall'art. 612 c.p. perché il fatto non costituisce reato.

Imola, 22.02.07

Il Giudice di Pace
Dr. Giuseppe Mazzacurati