Sentenze

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GDP Imola Penale 2007-014. Ingiuria (594 c.p.) ? reato estinto per intervenuta remissione della quer

29 marzo 2016

Art. 594 c.p. – Ingiuria – denuncia – costituzione della parte offesa a parte civile a mezzo avvocato – tentativo di conciliazione – assunzione teste – dichiarazione di non doversi procedere.

Sentenza n. 14/0

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona della D.ssa Enrichetta Bettini ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nei confronti di:
[...] nato a Imola (BO) nel 1945
residente a C. (BO) via T. n. 118/2 domicilio eletto
c/o Avv. Alessandra Casari, Piazza Garibaldi n. 8 Castel San Pietro
Terme (BO)
Libero - Presente
Difeso dall' Avv. Alessandra Casari del Foro di Bologna
Imputato:
dei reati previsti e puniti dagli artt 81, 594 e 612 c.p. per avere, in
esecuzione del medesimo disegno criminoso : a) nel corso di una con
versazione telefonica, offeso l'onore ed il decoro di [...] dicendole ".. .tu sei una merda"; b) nel corso della telefo
nata di cui al capo sub a) minacciato alla medesima un ingiusto danno,
dicendole "... ti farò passare in qualche modo dei guai".
In Toscanella di Dozza (BO) il 14 luglio 2004
Con l'intervento del P.M Dottssa Elisa Sforza

FATTO E DIRITTO
Con ricorso immediato ex art.21 D.Leg.274 del 07.09.2004, depositato in Cancelleria in data 10 settembre 2004, la sig.ra [...], nata a Bologna (BO) nel 1966, residente in Toscanella di Dozza (BO), elettivamente
domiciliata in Imola (BO) via C. n. 82 presso lo studio dell'Avv. Golinelli Luciano in virtù di delega e mandato in calce al ricorso, esponeva:
-di essere nipote della sig.ra [...], madre della propria madre;
-la propria madre stava subendo una causa da parte dei suoi fratelli perché ingiustamente la accusavano di non interessarsi della comune genitrice;
-per un senso di affetto la ricorrente ogni tanto telefonava alla nonna, ma ogni volta che telefonava alla nonna riceveva dei durissimi rimbrotti dagli zii che affermavamo "che la faceva commuovere e la facevo piangere e dopo la dovevano consolare"; anche la propria madre, quando telefonava alla genitrice sig.ra [...], riceveva gli stessi rimproveri dai fratelli;
-il giorno 14.07.2004, nel pomeriggio, la ricorrente, dopo avere sentito al telefono la nonna, riceveva da [...], fratello della propria madre, una telefonata con la quale il predetto la copriva di insulti "tu sei una merda "... " se ancora telefoni ti denuncio ai Carabinieri... " ti farò passare in qualche modo dei guai." .
La ricorrente sporgeva querela nei confronti di [...]
ravvisando nella condotta dallo stesso tenuta l'ipotesi di reato p. e p. dagli artt .81, 594 e 612 c.p., e chiedeva al Giudice di Pace di Imola di emettere il decreto di convocazione delle parti, fissando la relativa udienza, per procedere nei confronti di [...] in ordine alle imputazioni che avrebbe formulato L’ill.mo Sig. P.M., presso il quale era stata depositata copia del ricorso stesso.
Il P.M. in merito al ricorso immediato in parola, in data 10.09.2004 (con deposito in cancelleria il 13.09.2004) formulava, a carico di [...], nato a Imola (BO) nel 1945 e residente in Castenaso (BO) in via T. n. 118/2 , il
seguente capo di imputazione:
"dei reati previsti e puniti dagli art. 81, 594 e 612 c.p. per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso:
a) nel corso di una conversazione telefonica, offeso l’onore ed il decoro di [...] dicendole "..tu sei una merda";
b) nel corso dalla telefonata di cui al capo sub a) minacciato alla medesima un ingiusto danno, dicendole "..ti farò passare in qualche modo dei guai ".
In Toscanella di Dozza (BO) il 14 luglio 2004.
Con decreto in data 20.09.2004 veniva fissata l'udienza del 09.12.2004 per la comparizione delle parti e veniva disposto che la ricorrente, almeno venti giorni prima della data dell'udienza, provvedesse alla notifica del provvedimento adottato.
All'udienza del 09.12.2004 erano presenti l'imputato, la parte civile e i rispettivi difensori avv. Casari Alessandra e avv. Golinelli Luciano.
I difensori della parti chiedevano un rinvio per il tentativo di conciliazione.
All'udienza del 01.03.2005, presenti le parti ed i rispettivi difensori, veniva aperto il dibattimento ed erano ammesse le prove orali richieste.
L'udienza del 28.06.2005, fissata per l'assunzione delle prove, veniva rinviata prima al 13.10.2005, poi al 12.01.2006.
Il data 12.01.2006 venivano sentiti i testi [...], [...],
[...] e [...].
Per l'escussione del teste sig.ra [...] e per l'esame dell'imputato veniva fissata altra udienza al 18.05.2006.
Il giorno 18.05.2006 l’Avv. Casari Alessandra, difensore dell'imputato, comunicava che la teste sig.ra [...] si sarebbe, a breve, trasferita presso la Casa di Riposo di Via V. n. 14 in Imola (BO), e chiedeva che l'assunzione della prova testimoniale della predetta avvenisse in loco, ossia presso la sopra indicata "Casa di Riposo" in Imola (BO).
Questo Giudicante, considerate le condizioni di salute della sig.ra [...], accoglieva la richiesta della difesa e rinviata la causa all'udienza del 12.10.2006 ad ore 11,30.
L'udienza del 12.10.2006, per adesione dei difensori allo sciopero indetto dal Consiglio Nazionale Forense, veniva rinviata al 08.02.2007.
All'udienza del 08.02.2007, la parte offesa sig.ra [...]
rimetteva la querela e l'avv. Casari Alessandra, munito di delega speciale rilasciata dall'imputato [...], accettava la remissione della querela.
Il P.M. ed i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Il Giudice dichiarava con separato provvedimento, costituente il dispositivo della sentenza, letto in udienza alla presenza delle parti, non doversi procedere nei confronti [...], con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali, ex art. 340 e. 4 c.p.p.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Imola, visti l’art.531 c.p.p., l’art. 29 quinto comma del D. Lgs, n.274 del 28.08.2000, Part. 152 c.p.

DICHIARA
Non doversi procedere nei confronti di [...] per i reati di cui agli artt. 81, 594 e 612 c.p., perché i reati stessi sono estinti per intervenuta remissione di querela.
Condanna il querelato [...] al pagamento delle spese processuali.
A norma dell'art.32 del D. Lgs. 274/2000 la motivazione della sentenza verrà depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del presente dispositivo.

Imola, li 08.02.2007
II Giudice di Pace
Dr. Enrichetta Bettini