Sentenze

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GDP Imola Penale 2007-005. Ingiuria (594 c.p.) fattispecie aggravata d?aver commesso il fatto contro

29 marzo 2016

Art. 594 c.p. – Ingiuria – denuncia – costituzione della parte offesa a parte civile – offerta di assegni bancari a titolo di risarcimento danno – applicazione art. 28 d.lgs. 274/2000 – dichiarazione di non doversi procedere.

Sentenza n. 05/07

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona della D.ssa Enrichetta Bettini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a Cento (FÉ) nel 1944 resi
dente a Cento (FÉ) via M. 1
Domicilio eletto c/o abitazione
Libero —Presente
Difeso dall’ Avv. Leardini Roberto del Foro di Bologna
[...] nato a Cento (FÉ) nel 1981
residente a Cento (FÉ) via F. n. 18
Domicilio eletto c/o abitazione
Libero -Presente
Difeso dall’ Avv. Leardini Roberto del Foro di Bologna
[...] nato a Cento (FÉ) nel 1981 residente
a Cento (FÉ) via F.lli R. 9
Domicilio eletto c/o abitazione
Libero —Presente
Difeso dall’ Avv. Aldo Savoi Colombis del Foro di Bologna
[...] nato a Pinerolo (TO) nel 1965
residente a Cento (FÉ) via M. n. 10
Domicilio eletto c/o abitazione
Libero —Presente
Difeso dall’ Avv. Leardini Roberto del Foro di Bologna
Imputato :
del reato previsto e punito dagli artt. 61 nr. 10, 110 e 594 c.p., per aver,
in concorso tra loro, offeso l'onore ed il decoro di [...]
dicendogli "testa di cazzo, stronzo, coglione, pezzo di merda, mettitela
in culo quella cassetta, ti fai le seghe guardandola in televisione", fatti
specie aggravata per aver commesso il fatto contro un pubblico ufficia
le.
In lmola (BO) il 13 dicembre 2003
Con l'intervento del P.M Dott. Giorgio Gjylapian
SENTENZA FATTO E DIRITTO
A seguito di denuncia - querela sporta in data 09.01.2004 da [...] nato a Bologna il 14.09.1964, residente a Imola (BO) in via F. n. 4, quale persona offesa, per fatti avvenuti in Imola (BO) il 13 dicembre 2003, La Polizia Giudiziaria svolgeva le indagini del caso, ed in data 03.03.2006 il Pubblico Ministero presso la procura della Repubblica – Tribunale Ordinario di Bologna formulava nei confronti di
-1) [...], nato a Cento (FE) nel 1944 e ivi residente in via M. n. 1;
-2) [...], nato a Cento (FE) nel 1981 ivi residente in via F. n. 18;
-3) [...], nato a Cento (FE) nel 1981 ivi residente in via F.lli R. n. 9;
-4) [...], nato a Pinerolo (TO) nel 1965 residente a Cento (FE) in via M. n. 10;
il seguente capo di imputazione:
- del reato previsto e punito dagli artt. 61, nr. 10, 110 e 594 c.p., per aver, in concorso tra loro, offeso l’onore e il decoro di [...] dicendogli “ testa di cazzo, stronzo, coglione, pezzo di merda, mettila in culo quella cassetta, ti fai le seghe guardandola in televisione”, fattispecie aggravata per aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale.
In Imola (BO) il 13 dicembre 2003.
Con dotto provvedimento, datato 03.03.2006, il Pubblico Ministero citava a giudizio avanti al Giudice di Pace di Imola (BO), per L’udienza del 04.04.2006 ad ore 9.30 gli imputati, i loro difensori e la persone offesa.
All’udienza del 04.04.2006 il Giudice rilevava che la notifica degli atti di citazione
agli imputati era irrituale, ossai fuori termini di legge, rinviava la causa al 21.09.2006 ad ore 9.30 e poneva a carico della Cancella l'onere di rinotificare agli imputati il decreto di citazione con allegata copia del verbale di udienza.
All'udienza de. 21.09.2006 i difensori aderivano allo sciopero indetto dalla Associazione Nazionale Forense e la causa era rinviata all’ 11.01.2007.
All'udienza dell’11.01.2007 gli imputati [...],[...] e
[...], difesi dall'Avv. Leardini Roberto, difensore di fiducia, erano presente. Era pure presente l'imputato [...], difeso dall'Avv. Savoi Colombis Aldo, difensore di fiducia.
La persona offesa [...] era assente, ma si costituiva come parte civile con atto depositato dall'Avv. Minoccari Marco, munito di procura speciale.
Gli imputati offrivano, tramite il loro difensore, assegni bancari (n. 4) di € 250,00 cadauno, intestati a [...].
Di detti titoli veniva acquista agli atti fotocopia mentre gli originali erano consegnati all'Avv. Minoccari Marco, nominato custode con l'incarico di recapitarli alla persona offesa L. Andrea.
1 difensori degli imputati chiedevano, quindi, l'applicazione dell'art. 35 del D.Lgs 274/2000.
Il P.M. considerava congrua l'offerta. L'Avv. Minoccari, per la parte civile, non riteneva riparatoria la somma offerta.
Il Giudice invitava le parti a concludere, valutando la somma versata risarcitoria e riparatola del danno cagionato.
Quanto sopra Fa ritenere a questo Giudice congruo il risarcimento effettuato.
Tale comunità si può supporre, esaminata la descrizione delle circostanze esposta in atti, sia sotto il profilo del danno morale che del danno esistenziale.
Inoltre, il dettato legislativo e l'interpretazione che se ne è data permettono di sostenere che la valutazione di congruità fatta dal giudice sia indipendente rispetto alla mancata accettazione operata dall'offeso.
Va anche osservato che gli imputati sono persone prive di precedenti penali e che hanno tenuto una condotta processuale corretta, e si può senz' altro valutare che l'attività ristoratrice possa rappresentare l'effettivo ravvedimento degli autori del reato.
Sulle conclusioni delle parti sopra riportate, è possibile quindi emettere decisione di estinzione del reato per intervenuta condotta riparatoria.

P.Q.M.
IlGiudice di Pace di Imola, visto l'art. 35 del D. Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000

DICHIARA
Di non doversi procedere nei confronti di [...],[...] e [...], per il reato p. e p. dall'art. 61. 10, 110, 594 c.p., perché il reato è estinto per intervenuta condotta riparatoria.
A norma dell'art. 32 del D. Lgs n.274/2000 la motivazione della sentenza verrà depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del presente dispositivo.

Imola. lì 11.01.2007
II Giudice di Pace
Dr. Enrichetta Bettini