Sentenze

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GDP Imola Penale 2007-002. Ingiuria (594 c.p) ? condanna

29 marzo 2016

Ingiuria art. 594 c.p.c – denuncia – costituzione parte civile – assunzione dichiarazioni parti civili anche come testi e imputato – rinuncia al mandato del difensore parte civile – conclusioni in assenza di parte civile – condanna dell’imputato – mancata liquidazione del danno alla parte civile per assenza in sede di discussione.

Sentenza n. 2/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

In persona della D.ssa Enrichetta Bettini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

C. G. nato a I. (BO) nel 1964 residente a I. (BO) via F. n. 38

Domicilio eletto c/o abitazione

Libero -Presente

Difeso dall’avv. Susanna Zaccaria del foro di Bologna

Imputato :

p. e p. dall’art. 594 C.P. perché rivolgendosi all'indirizzo di C. G. offendeva l'onore ed il decoro della medesima pronunciando i seguenti epiteti "Fatti i cazzi tuoi. Non permetterti di urlare contro di me. Siete una famiglia di merda. I tuoi figli sono sempre nella merda” e rivolgendosi alla T. L. offendeva l'onore ed il decoro della medesima dicendole "Puttana" e di avere la casa sempre piena di uomini.

In Imola il 08/06/2003 - Querela del 09/06/2003

Con l'intervento del P.M Dott. Giorgio Gjylapian

FATTO E DIRITTO

Con denuncia - querela sporta in data 09.06.2003 nei confronti di C. G., la sig.ra C. G., nata a A. (B) nel 1974, residente in I. (BO) in P.D. n. 5 e la sig.ra T. L., nata a C. (RA) nel 1943, residente in I. (BO) via S. n. 22, riferivano fatti avvenuti in data 08.06.2003 in Imola(BO).

A seguito di tale denuncia la Polizia Giudiziaria svolgeva le indagini del caso ed in data 16.11.2005, il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica - Tribunale Ordinario di Bologna, formulava nei confronti di:

- C. G., nato nel 1964 a I.(BO) ed ivi residente in via F. n. 38 , il seguente capo di imputazione :

-''del reato p. e p. dall'art. 594 c.p. perché rivolgendosi all'indirizzo di C. G. offendeva l'onore ed il decoro della medesima pronunciando i seguenti epiteti " Fatti i cazzi tuoi. Non permetterti di urlare contro di me. Siete una famiglia di merda. I tuoi figli sono sempre nella merda" e rivolgendosi alla T. Leonarda offendeva l'onore ed il decoro della medesima dicendole "Puttana " e di avere la casa sempre piena di uomini.

In Imola il 08.06.2003, querela del 09.06.2003 ".

Con detto provvedimento, datato 16.11.2005,. il P.M. citava a giudizio avanti all'Ufficio del Giudice di Pace di Imola(BO), per l'udienza del 12.01.2006 ad ore 9.00, l'imputato, il suo difensore e le persone offese.

Alla prima udienza del 12.01.2006 l'imputato non era presente. L'Avv. Zaccaria Susanna, difensore d'ufficio, depositava certificazione medica per giustificarne l’assenza. Anche le persone offese non comparivano. La causa era rinviata al 16.03.2006 ad ore 9.30.

All’udienza del 16.03.2006 l'imputato veniva dichiarato contumace. Le persone offese C.G.e T.L. erano presenti, difese dall'Avv. Iovacchini Nicola, che aveva provveduto, in data 08.03.2006, a depositare in Cancelleria costituzione di parte civile delle proprie assistite.

Quale difensore dell'imputato presenziava il dott. Bernardis Ivano, sostituto dell'Avv. Zaccaria Susanna, difensore d'Ufficio, il quale chiedeva un rinvio per una eventuale riunione, ex art. 17 e 371 lett. b) c.p.p., ad altri procedimenti in fase di indagini.

La richiesta della difesa dell'imputato non veniva accolta in quanto questo Giudicante non ravvisava i presupposti cui all'art. 17 e 371 c.p.p. lett. b) c.p.p..

Veniva aperto il dibattimento con l'ammissione delle prove richieste da. P.M. e dalla difesa dell'imputato. La lista dei testi di parte civile non veniva accolta in quanto depositata fuori termine.

Era quindi. fissata l’udienza del 08.06.06 ad ore 9.30 per l'assunzione delle prove orali.

in data 08.06.2006 venivano sentite le persone offese e l'imputato. La teste sig.ra M. A., ritualmente citata non si presentata, ed era disposta la rinotifica della citazione per l'udienza del 02.11.2006 ad ore 11.00.

All'udienza del 02.11.2006 era presente solamente la difesa dell'imputato. Agli atti risultava depositata la rinuncia al mandato dell'Avv. lovacchini Nicola, difensore della parte civile, parte che non compariva.

Il P.M. rinunciava al teste M. A., non comparso, e l’Avv. Zaccaria, difensore dell’imputato, si associava a tale rinuncia.

Le parti, quindi, precisavano le conclusioni come in atti ed il giudice rinviava al 11.01.2007 per eventuali repliche.

All'udienza del 11.01.2007 il P.M. ed il difensore dell'imputato si riportavano alla conclusioni già formulate in atti.

Ora, se si esaminano le dichiarazioni rese dalla sig.ra C.G. e dalla sig.ra T.L., persone offese sentite come testimoni, si rileva che risultano confermate le circostanze come spiegate nell'atto di querela.

Anche l'imputato C. G., sottoposto ad esame, ha confermato i fatti e nel riferire i particolari dell'evento spesso è stato impreciso e si è anche contraddetto.

Le risultanze di causa portano ad affermare che nella fattispecie la condotta tenuta dal sig. C. G. è quella prevista e punita dal reato ascrittogli.

All'imputato si deve attribuire la penale responsabilità del reato p e p dall'art. 584 c.p. per avere, con gli epiteti pronunciati, offeso l'onore ed il decoro di C. G. e T. L..

Inoltre, nulla è emerso a discarico dell'imputato

Pertanto, questo Giudicante, ritiene di giustizia, avuto riguardo agli indici di cui all'art. 133 c.p., condannare C. G. alla pena di € 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

La pena inflitta a C. G. viene interamente condonata ex Lege 241/06.

Nulla viene liquidato alle persone offese, costituitesi parte civile, in quanto all'udienza di discussione non si sono presentate, né personalmente né tramite un difensore.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Imola, visti Part.533 e 535 c.p.p.

DICHIARA

C. G. responsabile del reato p. e p. dall'art. 594 c.p. e lo condanna alla pena di € 1.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

La pena viene interamente condonata ex Lege n. 241/06.

A norma dell'ari. 32 del D.Lgs 274/2000 la motivazione della sentenza verrà depositata nel termine di giorni quindici dalla lettura del presente dispositivo.

Imola, 11.01.2007

II Giudice di Pace

dr. Enrichetta Bettini