Sentenze

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GDP Imola Penale 2007-001. Lesioni personali (582 c.p.) ? non doversi procedere

29 marzo 2016

Art. 582 c.p. – Lesioni personali – denuncia – costituzione di parte civile a mezzo avvocato – assenza della parte civile personalmente – notifica alla parte civile di comparire personalmente ex art. 152 c.p. – assenza della parte civile personalmente alla udienza successiva – applicazione art. 28 d.lgs. 274/2000 in via analogica – dichiarazione di non doversi procedere.

Sentenza n. 1/2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA

In persona della D.ssa Enrichetta Bettini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

L. M. nato a S. F. di P. (FG) nel 1940 residente a S.F. di P. (FG) via P. n. 12

Domicilio eletto c/o abitazione

Libero —Contumace

Difeso dall’Avv. Carlo Sergio Gallo del foro di Foggia

L. G. nato a C. sul Naviglio (MI) nel 1977 residente a P. (MI) via M. n .2/A

Domicilio eletto c/o abitazione

Libero —Presente

Difeso dall' Avv. Andrea Donde del foro di Milano

L. G. nato a S. F. di P. (FG) nel 1967 residente a S. F. di P. (FG) via F. n. 8

Domicilio eletto c/o abitazione

Libero -Presente

Difeso dall' Avv. Andrea Donde del foro di Milano

Imputato :

del reato previsto e punito dagli artt 110 e 582 cp, per avere, in concorso tra loro, cagionato a O. A., spintonandolo e facendolo cadere a terra, nonché colpendolo con pugni al volto, lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo guarita entro il ventesimo giorno.

In Castel San Pietro Terme (BO) il 03/08/2003

Con l'intervento del P.M Dott. Giorgio Gjylapian

FATTO E DIRITTO

A seguito di denuncia - querela sporta in data 04.08.2003 da O. A., nato a T. (MAROCCO) nel 1961 e residente a C. (RA) in via S. n. 6, per fatti avvenuti il 03.08.2003, alle ore 7,00 nei locali dei Servizi Igienici presso l'area di Servizio Sillaro Ovest sulla carreggiata Sud dell'A/14, la Polizia Giudiziaria svolgeva le indagini del caso, ed in data 16 novembre 2005 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica - Tribunale Ordinario di Bologna, formulava nei confronti dei seguenti nominativi:

1) L. M. nato nel 1940 a S. F. di P. (FG), ivi residente in via P. n. 12 -

2) L. G. nato nel 1977 a C. S.N. (MI) residente a P. (MI) via M. n. 2/A -

3) L. G. n. il 08./06/1967 a S. F. di P.(FG), ivi residente in via F. n. 8 -

il sotto riportato capo d'imputazione :

" del reato previsto e punito dagli arti. 110 e 582 c.p. per avere, in concorso tra loro, cagionato a O. A., spintonandolo e facendolo cadere a terra, nonché colpendolo con pugni al volto, lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo guarita entro il ventesimo giorno.

In Castel San Pietro Terme (BO) il 03.08.2003”.

Con detto provvedimento, datato 16 novembre 2005, il Pubblico Ministero citava a giudizio avanti a questo Giudice di Pace, per l'udienza del 12.01.2006 ore 9,00, gli imputati, i loro difensori e la persona offesa .

All'udienza del 12.01.2006 il Giudice rilevava che la notifica agli imputati dell'atto di citazione era stata eseguita in modo "irrituale", disponeva la rinotifica dell'atto ponendo l'onere a carico della Cancelleria, e rinviava la causa all'udienza del 27.04.2006 ad ore 9,30.

All'udienza del 27.04.2006 erano presenti gli imputati L. G. nato il 12.08.77 e L. G. nato nel 1967, mentre l'imputato L. M. veniva dichiarato contumace.

Ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p era nominato difensore d'Ufficio l'Avv. Gandolfi Colleoni Carlo e gli imputati presenti a verbale dichiaravano di revocare il mandato conferito all'Avv. Carlo Sergio Gallo e nominavano quale difensore di fiducia 1'Avv. Andrea Donde.

L'avv. Rotondo Davide, per la persona offesa O. A., depositava atto di costituzione di parte civile e chiedeva un rinvio per esperire il tentativo di conciliazione.

Alla successiva udienza del 21.09.2006 i difensori dichiaravano di aderire allo sciopero indetto dall'Ordine Nazionale Forense, e il procedimento era rinviato al 23.11.2006.

All'udienza del 23.11.2006 era presente solamente l'Avv. Rotondo Davide per la parte civile.

Veniva nominato difensore d'Ufficio, ex art. 97 co. 4 c.p.c, l'Avv. Caliendo Enrico e la causa era rinviata al 11.01.2007 con l'onere a carico della Cancelleria di comunicare alla querelante-persona offesa la data del rinvio con l'avvertimento che in caso di sua assenza il suo comportamento verrà considerato come remissione tacita di querela ex art. 152 c.p..

All'udienza del 11.01.2007, nominato ex art. 97 c. 4° c.p.p. difensore d'Ufficio l'avv. Colleoni Gandolfì Sotero, veniva dato atto della ingiustificata assenza della persona offesa ed il P.M e la difesa degli imputati, invitati a formulare le proprie conclusioni, provvedevano come in atti.

Il querelante O. A., persona offesa, ha tenuto un comportamento processuale che contrasta con la volontà di persistere nella querela.

Infatti, sebbene ritualmente citata ed inviata ai sensi dell' art. 152 c. 2° c.p., non si è presentata e non hanno fatto pervenire alcuna giustificazione.

L'art. 28 del D.Lgs.274/2000, per il ricorso immediato ai sensi dell’art.21 dello stesso decreto, sancisce al punto 3) che la mancata comparizione delle persone offese, regolarmente citate, equivale a rinuncia al diritto di querela ovvero alla remissione della querela.

Questo Giudicante ritiene di applicare detta norma al caso di specie e dichiara "non doversi procedere" nei confronti di L. M. nato nel 1940, L. G. nato nel 1977 e L. G. n. nel 1967 per i reati ascrittigli.

Le spese processuali, come previsto dall’art.340 c.p.p., vengono poste a carico dei querelati.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Imola, visto l’art. 531 c.p.p, l’art.29, comma 5 del D. Lgs 274 del 28 agosto 2000 e l'art. 152 c.p.

dichiara

non doversi procedere nei confronti di L. M. nato nel 1940, L. G. nato nel 1977 e L. G. n. nel 1967 per il reato di cui all'art. 110 e art. 582 c.p. perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.

Condanna i querelati L. M. nato il 18.08.1940, L. G. nato nel 1977 e L. G. n. nel 1967 al pagamento delle spese processuali.

A norma dell’art. 32 del D. Lgs n.274/2000 la motivazione della sentenza verrà depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del presente dispositivo.

Imola li 11.01.2007

II Giudice di Pace

Dr. Enrichetta Bettini