Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-067. Reato continuato (art. 81 c.p.) ? lesione personale (art. 582 c.p.) ? ing

29 marzo 2016

Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato – (art. 582 c.p.) lesione personale – (art. 594 c.p.) ingiuria – (art. 612 c.p.) minaccia – costituzione come parte civile d’entrambe le parti –  tentativo di conciliazione bonaria della lite – assunzione delle prove testimoniali – visto l'art. 530 c.p.p., assoluzione [...] per il reato di cui al capo a) violazione dell'art. 582 c.p. perché il fatto non sussiste; assoluzione [...] per i reati di cui ai capi b) e e), violazione degli artt. 594 e 612 c.p. 594 e 612 c.p. perché non costituiscono reato – improcedibilità della domanda svolta in sede di costituzione di parte civile di [...], ex c. 2, art. 523 c.p.p. – visto l'art. 530 c.p.p. assoluzione [...] per il reato p. e p. dall'art. 594 c.p. perché il fatto non costituisce reato.

Sentenza n. 67/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona dell'Avv. Giuseppe Mazzacurati ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nata a I. (BO) nel 1968 residente a I. (BO) via G. n. 2
Libera - Presente
Difesa dall’ Avv. Paola Gallegati del foro di Bologna
[...] nata a R. (CB) nel 1953 residente a I. (BO) via V. n. 29
Libera - Presente
Difesa dall’ Avv. Marco Toschi del foro di Bologna
Imputata Visani Marilena :
del reato p. ep. dagli artt. 81, 582, 594 e 612 cp per avere, in esecuzione dello stesso disegno criminoso ed in presenza di più persone:
a) cagionato a [...], afferrandola e strattonandola per un braccio, lesioni personali volontarie con conseguente malattia giudicata guaribile in gg. 9 s.c;
b) offeso l'onore ed il decoro della stessa dicendole: "...va a fan culo...";
e) minacciato di un danno ingiusto la medesima dicendole, in qualità di capo reparto,: "...me la paghi cara questa risposta...";
Imputata [...]:
del reato p. e p. dall’art. 81 e 594 cp. per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso ed in presenza di più persone, offeso l'onore ed il decoro di [...], dicendole, "vai a fanculo tu e tutta la tua famiglia...."
Accertato in Dozza Imolese il 24/10/02

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...] è stata tratta in giudizio dinanzi a questo ufficio, a seguito di querela, presentata il 9 Dicembre 2002, da [...] per rispondere dei reati ascritti in rubrica. [...] è stata tratta in giudizio dinanzi a questo ufficio, a seguito di querela, presentata il 20 Gennaio 2003, da [...] per rispondere dei reati ascritti in rubrica. I fatti che hanno dato origine alle due querele sono avvenuti in Dozza Imolese (BO), il 24 Ottobre 2002.
Alla Prima udienza sono presenti il P.M. e le sigg.re [...], assistita dal difensore di fiducia avv. Paola Gallegati, e [...], assistita dal difensore di fiducia avv. Marco Toschi. Il giudice concede un rinvio invitando le parti a pervenire ad una bonaria definizione della lite, avendo all'interno del processo la doppia veste di imputata e parte offesa l'una dell'altra.
Non avendo avuto buon esito il tentativo di conciliazione, il processo è stato istruito, con l'assunzione di prove testimoniali ed al termine il giudice ha invitato le parti a discutere la causa e formulare le proprie conclusioni.
II P.M. chiede, per [...], la condanna alla pena di €. 400, 00 con la concessione delle attenuanti generiche per la violazione dell'art. 582 c.p. e l'assoluzione, perché il fatto non costituisce reato, per la violazione degli artt. 594 e 612 c.p; per [...] l'assoluzione, perché il fatto non costituisce reato, per la violazione dell'art. 594 c.p..
Il difensore di [...]: assoluzione per la sua assistita per non aver commesso il fatto; condanna di [...] per la violazione dell'art. 594 c.p. con condanna al risarcimento di €. 15.000, 00 in favore di [...], con rifusione delle spese legali come da nota spese che deposita.
Il difensore di [...]: assoluzione per la sua assistita per non aver commesso il fatto, in via subordinata perché il fatto non costituisce reato, in estremo subordine non doversi procedere per reciprocità; deposita memoria conclusionale per la parte civile e nota spese, chiede il rigetto della domanda di risarcimento di [...] perché infondata e sproporzionata in relazione all'eventuale danno subito; chiede la riapertura dell'istruttoria per l'ammissione di C.T.U. medico legale per la determinazione dei danni subiti da [...].
Il giudice si ritira in camera di consiglio, decide la causa dando lettura del dispositivo in udienza.
Motivi della decisione.
Delle questioni procedurali.
Poiché nel corso del giudizio sono sorte questioni procedurali, queste sono qui esaminate preliminarmente.
Le due persone imputate sono state chiamate avanti questo ufficio a seguito di reciproche querele e la loro costituzione di parte civile è stata ammessa.
Qualora le parti si siano costituite parte civile in un processo penale, l'istruttoria dibattimentale è svolta sia per l'accertamento del fatto reato che per l'accertamento dell'esistenza ed entità dei danni subiti dalla parte offesa.
Appare evidente che in primis deve essere svolto l'accertamento dell'esistenza del reato poi e solo nell’eventualità che le prove assunte nel corso del dibattimento sorreggano l'ipotesi della consumazione del reato, l'accertamento della esistenza e della entità dei danni patiti dalla parte offesa.
Il giudicante, nel caso de quo, si è attenuto a questo principio.
La difesa della sig. [...], imputata e parte offesa, ha depositato tempestivamente, in data 29 Novembre 2004 le proprie istanze istruttorie indicando i testi e i capitoli di prova.
Parimenti la difesa della sig. [...] ha depositato tempestivamente, in data 1 Dicembre 2004, le proprie istanze, indicando i testi e i capitoli di prova.
All'udienza del 22 Febbraio 2005 le parti discutono l'ammissibilità delle prove.
Preliminarmente il difensore della sig. [...] rileva che l'avv. Toschi ha allegato alla lista testi una relazione peritale sulla persona della sig. [...] nella quale si conclude con una prognosi che supera i 20 giorni, per cui eccepisce l'incompetenza del giudice adito.
In merito il P.M. rileva che, la denominata perizia, sia in realtà un consulenza tecnica di parte e la sua assunzione è possibile solo attraverso l'esame del consulente stesso, esame che, peraltro, non è stato richiesto. Chiede pertanto l'espunzione del documento in questione e della documentazione medica allegata. La difesa della sig. [...] chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dalle altre parti.
Il giudice accoglie le eccezioni sollevate dal P.M. e ordina che siano espunti dal fascicolo d'ufficio sia la consulenza tecnica di parte che la documentazione medica allegata, rigettando implicitamente l'eccezione di incompetenza del giudice adito.
Il P.M. chiede l'esame dei testi come da propria lista e l'esame delle imputate/ parti offese.
La difesa della sig.ra [...] l'esame dei testi indicati nella lista depositata e il controesame dei testi delle altre parti, nonché l'esame delle imputate/ parti offese.
La difesa della sig.ra [...] l'esame dei testi indicati nella propria lista, controesame dei testi delle altre parti e delle imputate/ parti offese.
Il P.M. chiede che venga dichiarata inammissibile la lista testi presentata dalla difesa della sig.ra [...], perché non è indicato l'ambito delle loro testimonianze, le domande sono suggestive e non rapportate ai testi stessi. La difesa della sig.ra [...] chiede il rigetto delle eccezioni sollevate dal P.M., poiché l'imputata riveste, all'interno del processo, anche la veste di parte offesa e le domande sono formulate sia in vista della sua difesa che della prova del danno subito. La difesa della sig.ra [...] si associa al P.M. rilevando inoltre che le persone chiamate a deporre non hanno avuto visione diretta dei fatti di causa.
Il giudice si riserva sulle istanze istruttorie.
Successivamente, fuori udienza, scioglie la riserva, ammettendo i testi indicati dal P.M., dalla difesa della sig.ra [...] e mantenendo la riserva sull'ammissione delle prove testimoniali richieste dall'vv. Toschi poiché non hanno rilevanza penale, ma civile.
All'udienza di assunzione delle prove, 5 Maggio 2005, l’avv. Toschi rileva che l'ordinanza di ammissione delle prove è ambigua, ed il giudice precisa che i testi ammessi, fra quelli da lui indicati, sono [...] ed [...], che le eccezioni sollevate dal P.M. relativamente alle domande da formulare nel corso del dibattimento saranno di volta in volta esaminate dal giudice nel corso dell'escussione e che mantiene la riserva su quelli non ammessi.
All'udienza del 20 Ottobre 2005 il giudice ammette, ex art. 507 c.p.p., l'assunzione di altri testi, chiesti dalla difesa della sig.ra [...], poiché ritiene di non poter pervenire ad una decisione compiuta in mancanza di tale assunzione probatoria, volta a meglio definire l'ambiente di lavoro in cui erano avvenuti i fatti che hanno dato origine al presente giudizio
La difesa della sig.ra [...] ha più volte richiesto che venga disposta una Consulenza Tecnica Medico legale volta alla determinazione dei danni fisici patiti dalla sua assistita, il giudice ha definitivamente rigettato tale richiesta alla udienza di discussione del 4 maggio 2006, poiché, come si dirà ultra, non gli appariva raggiunta la prova dell'esistenza del fatto reato previsto dall'art. 582 c.p.
Per quanto attiene i testi [...] e [...], non sono stati ammessi poiché, dopo l'esame dell'imputata [...], appariva chiaramente che essi non avevano assistito ai fatti di cui alle imputazioni, ma avrebbero potuto solo descrivere l'ambiente di lavoro nel quale operavano le sigg.re [...] e [...], circostanza che, sentiti i testi sul punto, appariva al giudicante ormai ben chiara.
Alla stessa udienza la difesa della sig.ra [...] non ha presentato conclusioni scritte, come previsto dal c. 2 dell'art. 82 c.p.p. ("La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile. " Art. 523, c. 2, c.p.p. "La parte civile presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare. ") il giudice, irritualmente, ha dichiarato in dispositivo la improcedibilità anziché la revoca della domanda svolta in sede di costituzione di parte civile.

Del merito del giudizio.
Dalla istruzione dibattimentale è emerso che le sigg.re [...] e [...] all'epoca dei fatti erano entrambe dipendenti della s.r.l. [...], con sede in T. di D. (BO), via 1° M. n. 37. La sig.ra [...] con mansioni di capo reparto carteggiatura - lucidatura, e la sig.ra [...] con mansioni di operaia generica nello stesso reparto, sottoposta pertanto alle direttive della sig.ra [...].

Dei fatti a rilevanza penale.
Delle imputazioni a carico di [...].
In sede di presentazione della querela la sig.ra [...] ha addebitato alla sig.ra [...] il fatto di averla afferrata e strattonata per un braccio, causandone lesioni personali e volontarie con conseguente malattia giudicata guaribile in giorni 4 (verbale di pronto soccorso dell'Ospedale Nuovo Santa Maria della Scaletta di Imola del 25 Ott. 2002, fase, della Procura e atto di querela, punto 19); di avere offeso il suo onore e decoro dicendole "... va a fan culo.." e minacciandola di un danno ingiusto dicendole, in qualità di capo reparto "... me la paghi cara questa risposta...".

Dell’ imputazione a carico di [...].
In sede di presentazione della querela la sig.ra [...] ha addebitato alla sig.ra [...] il fatto di aver offeso il suo onore e decoro dicendole "... vai fan culo tu e tutta la tua famiglia
Si è accertato, in sede di escussione, che solo i sigg.ri [...] e [...] erano presenti ai fatti denunziati dalla sig. [...] e dalla sig.ra [...].
La sig.ra [...] ha dichiarato di non aver sentito reciproche frasi ingiuriose, di essersi avvicinata sentendo una discussione ad alta voce tra le due signore e ha confermato che ha udito solo la sig.ra [...] dire, in tono alterato, alla sig.ra [...] "Non ti permettere più di offendere la mia famiglia perché non ne hai alcun diritto. " Non ha udito, né l'una né l'altra, lamentarsi di dolori fisici.
Il sig. [...] ha dichiarato di aver visto che la sig.ra [...], nello spostare un carrello, aveva colpito, con un asse di legno posto su di esso, ad una gamba la sig.ra [...], fatto che ha dato origine al litigio fra le due signore. Ha confermato di aver sentito la sig.ra [...] dire alla sig.ra [...] "Vai a fan culo tu e tutta la tua famiglia" precisando che ha continuato a svolgere il suo lavoro quindi non sa quanto è successo dopo.
Degli altri testi ammessi, il sig. [...], al tempo titolare della S.r.l. [...], ha dichiarato: "Non ricordo, ma non mi pare, che la [...] mi abbia detto che durante il diverbio si era fatta male" ribadendo poi tale circostanza in risposta alla domanda specifica della difesa della sig.ra [...]. Ha soltanto dichiarato che, a seguito di una sua domanda alla sig.ra [...] su quanto era successo "lei mi raccontò che aveva avuto un diverbio con la sig.ra [...] durante il quale si erano insidiate a vicenda. " Per cui aveva preso provvedimenti disciplinari nei confronti di entrambe. Per quanto attiene i rapporti tra le due signore ha dichiarato che entrambe si erano lamentate dei rapporti dell'una con l'altra.
Le sigg.re [...] e [...] non erano più dipendenti della S.r.l. [...] all'epoca dei fatti. Hanno solo dichiarato che durante la loro permanenza presso la S.r.l. [...] i rapporti tra la sig.ra [...] e la sig.ra [...] non erano dei migliori, che la sig.ra [...] di frequente usava toni di voce alti per dare disposizioni.
Le sigg.re [...] e [...], testi ammessi dal giudice ex art. 507 c.p.p. al fine, come supra detto, di meglio definire l'ambiente di lavoro, hanno dichiarato che i rapporti tra le due imputate, nell'ambiente di lavoro erano "normali" e "collaborativi".
In sede di esame le due imputate hanno soltanto ripetuto e confermato quanto esposto nelle rispettive querele.
La sig.ra [...] ha dichiarato che solo la sig.ra [...] ha visto quando la sig.ra [...] l'ha presa per un braccio, ma la teste non ha confermato tale circostanza.
Essenzialmente ha descritto un ambiente di lavoro che per lei era difficile per i rapporti tesi con la sig.ra [...].
La sig.ra [...] ha confermato il fatto che l'episodio è scaturito dal fatto che, nello spostare lei un carrello che conteneva delle assi di legno, uno di queste ha colpito la sig.ra [...] ad una caviglia. Ha addebitato i difficili rapporti con la sig.ra [...] ad un suo scarso spirito collaborativo.
Tutto ciò esposto non paiono essere emersi, a carico delle due imputate, fatti o circostanze che possano portare ad una sentenza di condanna.
L'imputata [...] va assolta, per quanto attiene all’imputazione di cui al capo a), lesioni personali, con la formula, ex art. 530 c.p.p., c. 1, con la formula "II fatto non sussiste" non essendovi stata la prova che la sig.ra [...] abbia strattonato un braccio della sig.ra [...].
Entrambe le imputate vanno assolte per gli altri reati loro ascritti con la formula, ex art. 530 c.p.p., c. 1, "Il fatto non costituisce reato". Lo scambio di offese si è verificato quale goccia che fa traboccare il vaso di un rapporto, tra le due signore, non del tutto amichevole, vuoi per le differenti posizioni gerarchiche all'interno dell'ambiente di lavoro, vuoi per la difficoltà di conciliazione di due caratteri tra di loro scarsamente compatibili. In un tale contesto manca, per entrambe, la coscienza e volontà dolosa, elementi essenziali e costituitivi delle ipotesi di reato loro contestate.
Non essendo stata accertata la commissione di reati da nessuna delle due imputate, nulla si dice in ordine alla domanda formulata quale parte civile da [...].
Deve essere confermata la irritualità della dichiarazione di improcedibilità della domanda svolta in sede di costituzione di parte civile della sig.ra [...] data nella lettura del dispositivo, versandosi nell'ipotesi di revoca della costituzione della parte civile ex c. 2 dell'art. 82 c.p.p..
P.Q.M.
Visto l'art. 530 c.p.p., assolve [...] per il reato di cui al capo a) violazione dell'art. 582 c.p. perché il fatto non sussiste; assolve [...] per i reati di cui ai capi b) e e), violazione degli artt. 594 e 612 c.p.
perché non costituiscono reato.
Dichiara improcedibile la domanda svolta in sede di costituzione di parte civile di [...], ex c. 2, art. 523 c.p.p..
Visto l'art. 530 c.p.p. assolve [...] per il reato p. e p. dall'art. 594 c.p. perché il fatto non costituisce reato.
Imola, 4/ 05/ 06,
Il Giudice di Pace
dott. Giuseppe Mazzacurati