Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-066. Violazione art. 186 commi 2 e 4 CdS ? assoluzione per mancanza di prove

29 marzo 2016

Art. 186 CdS – Guida in stato di ebbrezza determinato dal consumo di bevande alcoliche – coinvolgimento in sinistro – contumacia imputato – eccezione di illegittimità alcoltest e atti compiuti dal personale di Polizia da parte della difesa – riconoscimento della non utilizzabilità del test alcolemico– chiesta condanna imputato – assoluzione per mancanza di prove.

Sentenza n. 66/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona dell'Avv. Giuseppe Mazzacurati ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a I. (BO) nel 1980 residente a I. (BO) via S. n. 17/A
Libero - Contumace
Difesa dall’Avv. Carlo Gandolfi Colleoni del foro di Bologna
Imputato:
della contravvenzione p.p. dall'art. 186 commi 2° e 4° CdS perché conduceva l'autovettura BMW targata [...] in stato di ebbrezza determinato dal consumo di bevande alcoliche
In Imola 08 marzo 2003
Con l'intervento del P.M. Dott. Giorgio Gjylapian

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...] è stato coinvolto in un sinistro stradale per cui è stato trasferito all'Ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola per le cure del caso. Gli agenti del NORM di Imola, intervenuti sul posto per i rilevamenti del caso, hanno notato che all'interno dell'auto vi era un forte odore di alcol, emesso da una sostanza fisiologica, vomito, per cui hanno chiesto al Pronto Soccorso che fosse effettuato un esame alcolemico.
Poiché il test ha dato esito positivo, i militi hanno redatto un verbale di accertamento di violazione dell'art. 186, co 2 del C.D.S. e di conseguenza il signor [...] è stato tratto in giudizio avanti questo ufficio per rispondere del reato ascritto
in rubrica.
Nei preliminari dell'udienza del 19 febbraio 2004, nella contumacia dell'imputato, l'avv. [...], difensore di fiducia, produce copia di una denunzia querela contro ignoti, depositata dal sig. [...] in data 28 Gennaio 2004 presso la Procura della Repubblica, afferente atti compiuti dai militi intervenuti sul luogo del sinistro e chiede che il processo sia sospeso in attesa della definizione del procedimento conseguente alla querela. In ogni caso, fermo il diritto dell'imputato di chiedere l'oblazione, chiede un breve rinvio che il giudice, su parere favorevole del P.M., concede.
Alla seconda udienza l'avv. Gandolfì Colleoni ribadisce l'istanza di sospensione, che il giudice rigetta. Il difensore eccepisce la nullità dell'alcoltest per omesso deposito del medesimo e avviso al difensore, ex artt. 356 e 366 c.p.p.; eccepisce inoltre la nullità di detto atto e di ogni altro atto compiuto dalla Polizia Giudiziaria siccome eseguiti illegittimamente. Il giudice respinge la prima eccezione e accoglie la seconda con parere conforme del P.M., dichiara la non utilizzabilità del test alcolemico e apre il dibattimento.
Il P.M. indica i fatti che intende provare e l'ammissione delle prove come da lista.
Il difensore l'ammissione delle proprie prove. Il giudice ammette le prove richieste dal P.M. e non ammette la testimonianza della teste della difesa [...]
Seguono udienze istruttorie e all'odierna udienza il giudice dichiara chiuso il dibattimento e invita le parti a concludere.
Il P.M. chiede la condanna dell'imputato al pagamento dell'ammenda di €. 800, con la concessione delle attenuanti generiche.
II difensore, insistendo su tutte le eccezioni solcate nel corso del giudizio, l'assoluzione dell'imputato.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, decide il giudizio dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.
L'imputato va assolto non essendo stata raggiunta la prova che il fatto sussiste.
Confermando qui il rigetto delle eccezioni della difesa non accolte nel corso del processo, il giudicante ritiene che l'imputato debba essere assolto non essendo stata giunta la prova che il fatto sussiste.
In data 8 Marzo 2003, alle ore 01, 50, infermieri e medici del servizio 118 sono giunti, a bordo di un'ambulanza e di un auto medica, in via delle Suore, nel territorio del comune di Imola, per assistere una persona infortunatasi a seguito di un sinistro.
Giunti sul luogo hanno visto un autoveicolo che era uscito di strada ed una persona che stava uscendo da un finestrino laterale (teste [...], infermiera del 118) e che necessitava di un intervento medico.
Visitato il ferito, identificato nell'imputato [...] e redattala cosiddetta "scheda di intervento infermieristico", il medico del 118 disponeva che fosse accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Civile Santa Maria della Scaletta di Imola per ulteriori accertamenti (teste [...], medico del 118).
Qui giunto il [...] è stato visitato dal dott. Mambelli Marco, medico del pronto soccorso, che ha confermato la diagnosi del dott. Vivoli redigendo e sottoscrivendo il relativo verbale (copia allegata alla querela supra citata).
Un agente di Polizia giudiziaria, [...], che era intervenuto sul luogo del sinistro, informato che il conducente era stato trasferito all'ospedale (teste [...] e collega di pattuglia dell'agente [...]) ha redatto e sottoscritto una richiesta
di esame del sangue dell'infortunato per l'accertamento della quantità di alcool eventualmente presente, accertamento che ha dato esito positivo (doc. acquisito all'udienza del 1 gennaio 2005 a seguito della revoca dell'ordinanza che ne dichiarava l'inutilizzabilità).
Questa richiesta presenta una singolarità che sarà oggetto, come il verbale di identificazione sottoscritto non dal [...], ma dalla sorella, delle indagini a seguito della querela sopra citata.
Nel modello di richiesta vi è uno spazio destinato alla sottoscrizione del paziente che deve dare il proprio consenso all'accertamento alcolemico, nel rigo destinato alla sua firma, vi appare la dicitura "non cosciente ".
Non avendo dato il [...] consenso alla prova, questa non può essere utilizzata nel presente processo, dal che la sua assoluzione non essendo raggiunta la prova del superamento del limite legale di alcool nel sangue di un conducente, né sussistono
altri elementi di prova avendo il teste [...] dichiarato di non aver avuto contatti diretti con l'imputato.
Per tuziorismo si precisa che nel corso del giudizio è stato sentito come teste il dott. Pezzi, medico che ha sottoscritto la richiesta di esami del sangue per il laboratorio, il quale ha dichiarato che l'esame del sangue era necessario, a suo parere, visti i danni fisici riscontrati sul paziente e che, nelle ipotesi in cui dall'esame risulti la presenza di alcool superiore ai limiti di legge, il medico ha l'obbligo di trasmettere gli atti alla procura affinchè verifichi l'esistenza di un reato.
Circostanza che avrebbe superato la mancanza del consenso del [...] al prelievo del sangue e l'utilizzabilità delle risultanze dell'esame del sangue.
Il giudice, non rinvenendo sul certificato rilasciato dal Pronto Soccorso agli atti, tra le indicazioni delle prestazioni ed accertamenti effettuati, l'esame del sangue, ha chiesto espressamente al medico del 118, dott. Vivoli (la cui diagnosi è stata confermata integralmente dal medico del Pronto Soccorso) se i danni da lui diagnosticati imponessero, per le cure del caso, un preventivo esame del sangue.
Il teste ha risposto precisando che dalla documentazione medica mostratagli "non è stato chiesto dal medico del pronto soccorso alcun esame alcolemico e che per le cure del caso non è necessario un esame del sangue. "
Raggiunta così la certezza della non necessità di un esame del sangue, il giudice decide in conformità.

P.Q.M.
Visto l'art. 530 capoverso c.p.p.
assolve
[...] per il reato p. e p. dall'art. 186, co 2 e 4 C.D.S. perché manca la prova che il fatto sussiste.
Imola, 4/5/06,

il Giudice di Pace
dott. Giuseppe Mazzacurati