Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-062. Lesioni personali colpose (590 c.p.) ? violazione art. 145 CdS ? non dove

29 marzo 2016

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose – nell’ambito della violazione dell’art. 145 del CdS –  querela – notifica non a buon fine nei confronti del reo, nuova notifica – formulazione dell’imputazione – accertamento del decesso del reo – sentenza di non doversi procedere causa decesso del reo.

Sentenza n. 62/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona della D.ssa Enrichetta Bettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a B. nel 1953 residente
a I. (BO) via C. n. 37
Deceduto
Difeso dall’ Avv. Chiara Cenci del foro di Bologna
Imputato:
del reato previsto e punito dall'art. 590 c.p., per aver cagionato a
[...] e [...] lesioni personali lievi, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e per colpa specifica (art. 145 CdS), in quanto quale conducente del veicolo Ford Fiesta, tg [...], immettendosi sulla via Montericco, ometteva di concedere la precedenza ai veicoli che circolavano sulla via Montericco, collidendo con il veicolo Seat Ibiza, tg. [...], condotto da [...] e sul quale viaggiava come trasportata [...].
In Imola (BO) il 06 luglio 2005
Con l'intervento del P.M. D.ssa Elisa Sforza

FATTO E DIRITTO
Con ricorso immediato ai sensi dell’art.21 D. Lgs 274/2000, depositato in Cancelleria in data 06.10.2005, il sig. [...], nato a C. S. P. T. (BO) nel 1973, e la sig.ra [...], nata a C. S. P. T. (BO) nel 1984, entrambi residenti in I. (BO) in via P. n. 18/B, asserivano di essere stati coinvolti, nella rispettiva qualità di conducente e di trasportata dell'autovettura Seat Ibiza tg. [...], nell'incidente viario verificatosi in Imola (BO) il giorno 06.07.2005 alle ore 19.55 circa.
I sigg. [...] e [...] riferivano che percorrendo la Via Montericco giungevano ad una intersezione quando venivano a collidere con l’autovettura Ford Fiesta tg. [...] condotta da [...], nato a B. nel 1953, residente in Imola (BO) in Via C. n. 37.
I ricorrenti asserivano che la responsabilità dell'accaduto era da attribuire al sig. [...] che con la condotta tenuta aveva violato l'art. 145 del C.d.S. cagionando loro lesioni personali, integrando così l'ipotesi di reato di cui all'art. 590 c.p. comma primo e terzo.
I sigg. [...] e [...] sporgevano querela nei confronti del sig. [...] e, nella qualità di parti offese, chiedevano al Giudice di Pace di Imola di emettere decreto di convocazioni delle parti,  fissando la relativa udienza, per procedere nei confronti del querelato, in ordine alle imputazioni che avrebbe formulate l'ill.mo P.M. al quale era stata presentata copia del ricorso.
Con provvedimento, pervenuto in data 13.10.2005, il P.M. formulava, nei confronti di [...], la seguente imputazione: "del reato previsto e punito dall’art. 590 c.p. per avere cagionato a [...] e [...] lesioni personali lievi, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e per colpa specifica (art. 145 Cd.S.), in quanto, quale conducente del veicolo Ford Fiesta, tg. [...], immettendosi sulla Via Montericco, ometteva di concedere la precedenza ai veicoli che circolavano sulla Via Montericco, collidendo con il veicolo Seat Ibiza, tg. [...], condotto da [...] e sul quale viaggiava come trasportata [...].
In Imola (BO), lì 06 luglio 2005.
Con decreto del 17.10.2005 veniva fissata l'udienza del 12.01.2006 per la convocazione delle parti e veniva disposto che i ricorrenti provvedessero alla notifica del decreto, almeno venti giorni prima della data dell'udienza di comparizione, al P.M., all'imputato ed al suo difensore, oltre alle altre persone offese di cui gli stessi ricorrenti conoscessero l'identità.
All'udienza del 12.01.2006 era presente l'Avv. Cenci Chiara, difensore dell'imputato, nonché le parti offese difese dall'Avv. D'Urso Daniele.
L'Avv. D'Urso rilevava che la notifica all'imputato, del decreto datato 17.10.2005, non era andata a buon fine e chiedeva un rinvio per provvedere alla relativa rinotifica.
Alla successiva udienza del 27.04.2006 l'Avv. Cenci Chiara, presenti le parti offese ed il loro procuratore, comunicava il decesso dell'imputato [...] e depositava il relativo certificato rilasciato dal Comune di Imola(BO).
In detta udienza il P.M. e le parti concludevano come in ani, ed il Giudice dichiarava, con separato provvedimento, costituente il dispositivo della sentenza, non doversi procedere nei confronti di [...] per morte del reo.

P.Q.M.
il Giudice di Pace di Imola, visto l'art. 150 c.p. e l'art. 531 c.p.p.
dichiara
non doversi procedere nei confronti di [...] per il reato di cui all’art. 590 c.p. perché il reato è estinto per morte del reo.
A norma dell'art. 32 del D. Lgs n.274/2000, la motivazione della sentenza verrà depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del presente dispositivo.

Imola, lì 27.04.2006
II Giudice di Pace
Dr. Enrichetta Bettini