Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-061. Ingiuria (art. 594 c.p. commi 1 e 4)- minaccia(art. 612 c.p.) ?sentenza d

29 marzo 2016

Art. 594 c.p. commi 1 e 4 – Ingiuria – art. 612 c.p. – minaccia –  denuncia – assunzione di  dichiarazioni spontanee delle parti e delle prove testimoniali  – richiesta difesa dell’imputato per l’assoluzione dello stesso – sostanziale conferma delle responsabilità dell’imputato in corso d’istruttoria dibattimentale- condanna dell’imputato per entrambi i reati riportati in rubrica.

 


Sentenza n. 61/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona dell'Avv. Roberto Migani ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a A. D. nel 1966 Residente a I. (BO) viale M. n. 32 domicilio eletto c/o Avv. Massimo Ricci Bitti via IV Novembre n. 8 Massa Lombarda (RA)
Libero - Presente
Difeso dall’ Avv. Massimo Ricci Bitti del foro di Ravenna
Imputato:
1) p.p. dall'art. 594 commi 1 e 4 del c.p. perché, rivolgendogli i seguenti epiteti: "Testa di cazzo; animale; somaro; bestia; of fendeva l'onore ed il decoro di [...] in sua presenza e di altre persone;
2) p.p. dall'art. 612 del c.p. perché, dicendogli "Io ti ammazzo, te
e tutta la tua famiglia ", minacciava [...] di un ingiusto danno.
In Imola (BO) il 10/06/2003
Con l'intervento del P.M. D.ssa Elisa Sforza

FATTO E DIRITTO
[...] su denuncia - querela presentata l’11.6.2003 da [...] veniva tratto a giudizio di questo ufficio per rispondere dei reati in rubrica ascrittigli.
Esponeva il B. nell'atto di cui sopra che la sera precedente l'[...],portatosi nel giardino della sua abitazione in Imola,dove si stava intrattenendo in conversari con il proprio coniuge [...] e sua figlia [...],seco convivente con il figlio minore avuto dal matrimonio con lo stesso [...],dal quale si era da tempo separata ed era in attesa del divorzio, quest'ultimo,in uno stato di alterazione da ingestione di bevande alcoliche, gli aveva proferitoci cospetto dei congiunti su nominatile espressioni ingiuriose e formulato le minacce nei termini di cui alle imputazioni.
Risultato vano ogni tentativo di ricomporre una tale vicenda familiare e dato seguito all'istruttoria dibattimentale,protrattasi per più udienze,in cui sono stati sentiti come testimoni la parte offesa [...],costituitasi pure parte civile la di lui moglie [...],la figlia [...] e da ultimo, all'udienza odierna, per dichiarazioni spontanee, anche l'imputatoci P.M. e le difese della parte civile e dell'imputato hanno concluso come segue.
Il P.M. ha chiesto l'affermazione della penale responsabilità dell'[...] in ordine ad entrambi i reati contestatigli con la continuazione e quindi la condanna alla pena di € 750,00 di multa.
La difesa del [...]. ha concluso per la condanna dell'[...] alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in proprio favore in una misura non inferiore ad € 2.500,00 in quel diverso importo ritenuto del caso oltre alla rifusione delle spese e competenze di costituzione di parte civile.
La difesa dell’imputato, infine, ha chiesto, in via principale l’assoluzione in ordine ad entrambi i reati e segnatamente per quello sub a) per non punibilità ex art. 599 commi 1 e 2 c.p. e per quello sub b) per difetto di querela;in subordine la condanna al minimo delle pene edittali con la continuazione e la concessione delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti o gradatamente equivalenti alla contestata aggravante ex art. 594 co 4 c.p.
Osserva questo giudicante che entrambi i fatti - reato in imputazione hanno trovato conferma all'esito della istruttoria dibattimentale.
Tutti i testimoni come pure la parte offesa sono stati concordi nell'asseverare l'accaduto come riferito in esordio e per cui si è proceduto in giudizio.
Una sostanziale ammissione dei fatti è intervenuta anche da parte dell'imputato,che si è richiamato a talune sue aspettative paterne,rimaste deluse,per cui si era portato presso la casa del [...], dove era ritornata ad abitare la moglie [...] con il figlio minore con questa concepito e da cui viveva ormai separato in attesa di un prossimo divorzio.
In tale occasione si era appunto sviluppata la vicenda all'origine dell'accaduto.
Dall'imputato [...] si è pure cercato di accreditare in atti - come aspetto scriminante l'accaduto - che nella circostanza vi sarebbe stato uno scambio di reciproche ingiurie tra lo stesso ed il [...]., ma il fatto non è stato provato di talché ad esso non può attribuirsi alcuna rilevanza almeno sotto quel profilo della non punibilità per reciprocità delle ingiurie,quale sottolineato dalla sua difesa.
Ad una tale evenienza (senza tuttavia poterla ritenere del tutto estranea alla vicenda, per il come sviluppatasi, per la qualità delle parti e per il modo in cui è stata riferita in dibattimento dai testimoni) può attribuirsi un'incidenza solo in termini di attenuanti generiche,che si delineano come prevalenti rispetto alla contestata aggravante (ex art.594 co 4 c.p.).
Restano invece fermi, dappoichè pienamente acclarati in dibattimento, tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, e delle offese arrecate con intenzionalità dall'[...] direttamente alla presenza del [...] con l'impiego di quelle espressioni di cui all'imputazione ed in quella altrettanto consapevole e voluta prospettazione allo stesso (oltre che alla sua famiglia) di un male ingiusto tale da indurgli un certo turbamento (anche se un po' accentuato almeno per il come è stato percepito in giudizio).
Il relazione ai fatti - reato appena detti il [...]., che ne è stato parte offesa, ha proposto per tempo la sua querela anzidetta,per cui è da escludere un qualsiasi difetto in ordine alla relativa procedibilità.
Va in definitiva affermata la penale responsabilità dell'[...] in ordine ad entrambi i reati, che per il tempo e la modalità di consumazione,possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione.
Si impone dunque la condanna dell'imputato alla pena di giustizia che, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. si determina come segue.
Concesse le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., ritenute prevalenti sulla contestata aggravante (ex art. 594 co 4 c.p.) e ritenuta la continuazione fra i due reati contestati ai sensi dell'art. 81 p. cpv c.p., stante la unicità del disegno criminoso;ritenuto più grave il reato di cui al capo sub 1) dell'imputazione l'[...] va condannato alla pena di € 258,00 di multa (p.b. € 330,00 - 1/3 per le attenuanti generiche = € 220,00,pena aumentata ad € 38,00 per la continuazione).
Alla affermazione di responsabilità dell'[...] consegue la sua condanna alle spese processuali ed al risarcimento dei danni in favore del [...], che, costituendosi parte civile, ne ha fatto richiesta e la cui liquidazione si rimette ad altra sede,qui provvedendosi, come da dispositivo, unicamente in ordine alle relative spese di costituzione.

P.Q.M.
Visto l'art. 533 e 535 c.p.p.
dichiara
[...] responsabile dei reati ascritti ai capi 1) e 2) della rubrica,e,concesse le attenuanti generiche, giudicate prevalenti sull'aggravante contestata,ritenuta la continuazione fra i reati contestati ai sensi dell'art. 81 primo capoverso c.p.,stante l'unicità del disegno criminoso; ritenuto più grave il reato di cui al capo 1) della rubrica, lo condanna alla pena di euro 258,00 di multa (pena base per il reato di cui al capo 1) euro 330,00,diminuita di euro 110,00 per le attenuanti generiche,e successivamente aumentata a euro 38,00 per la continuazione), oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 538 c.p.p.,
condanna
l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese di costituzione, che liquida in euro 900,00 oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge.

Imola 20.04.2006
Il Giudice di Pace
Avv. Roberto Migani