Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-057. Reato continuato (81 c.p.) ? ingiuria (art 594 c.p.) ? percosse (art. 581

29 marzo 2016

Art. 81 c.p. – Reato continuato – ingiuria (art 594 c.p.) – percosse (art. 581 c.p.) – denuncia parte offesa – imputato contumace – dichiarazione di incompetenza per materia da parte del Giudice di Pace – trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Bologna.

 

 

Sentenza n. 57/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona dell'Avv. Roberto Migani ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a T. (Tunisia) nel 1966
Residente a B. T. (BO) via C. n. l
Libero - Contumace
Difeso dall’ Avv. Enrico Caliendo del foro di Bologna
Imputato:
del reato p. e p. dagli artt. 81, 594 e 581 c.p. per avere, in esecuzione dello stesso  disegno criminoso:
a) proferito all'indirizzo di [...] espressioni ingiuriose, offendendone l'onore ed il decoro dicendogli " sei un pedofìlo....", (In Imola il 13/05/03)
b) per aver percosso lo stesso, senza che da ciò derivi una malattia del corpo o della mente ; (In Imola il 27/05/03)
Accertato in Imola (BO) il 13/05/2003
Con l'intervento del P.M. D.ssa Elisa Sforza

FATTO E DIRITTO
[...] su denuncia - querela del 28.5.2203 di [...] che lamentava di essere stato reso destinatario, nelle circostanze di tempo e di luogo riferite nell'atto anzidetto,di ingiurie e di avere subito anche di lesioni sempre ad opera del su nominato [...], quest'ultimo veniva tratto a giudizio dinanzi a questo ufficio per rispondere dei reati in rubrica ascrittigli,unificati sotto il vincolo della continuazione.
Nella dichiarata e perdurante contumacia del [...] e sulla scorta tra l'altro di concordanti ammissioni ed assicurazioni da parte e della difesa del [...] e di quella del [...], costituitosi parte civile,circa la possibilità di addivenire ad una definizione bonaria della presente vicenda giudiziaria a causa subiva diversi rinvii fino all'udienza odierna.
Udienza in cui, comparso il solo [...] e sentito come testimone,questi ha riferito sulla persistenza di esiti di quella patologia all'occhio sinistro (dove era stato attinto dal [...] all'epoca dell'accaduto) quale diagnosticatagli nell'immediatezza del fatto presso il P.S dell'ospedale di Imola.
All'esito di tanto il P.M., anche su indicazione di questo G.d.P., nulla osservandosi dalle difese dell' imputato e della parte civile, ha contestato al [...] in relazione al fatto rubricato sotto il capo
b) dell'imputazione il reato di cui all'art. 582 c.p., rimenandosi quanto alla durata della malattia lamentata dal [...] (in dipendenza dell'accaduto per cui è causa) a quel termine di 7 gg., pronosticatogli nel certificato del P.S. già allegato alla sua querela.
Di diverso avviso si è però da subito manifestato questo giudicante che,prendendo atto di tale mutata contestazione e soprattutto delle risultanze dibattimentali appena acquisite che avevano visto il [...] - come si è detto - lamentare il permanere all'attualità di postumi alla testa,ritenendo pertanto non sussistere la propria competenza a conoscere e in ordine al reato di lesioni volontarie (di durata superiore a 20 gg.) e per connessione e/o continuazione (art. 6 D.Lgs. n. 274/2000) anche in relazione all'altro reato di cui all'art. 594 c.p., ha invitato le parti a concludere in proposito.
II P.M. ha quindi chiesto e concluso perché si procedesse in questa sede per detto ultimo reato (di ingiuria), rimettendosi la cognizione dell'altro reato (ex art. 582 c.p.), come ipotizzatosi in
dibattimento al giudice competente per materia .
La difese della parte civile e dell'imputato hanno concluso sul punto,rimettendosi alle determinazioni di giustizia.
Determinazioni che portano questo giudicante a dissentire dalle conclusioni del P.M. per motivi di rito e di merito.
Per motivi di rito,posto che il G.d.P. può accedere ad un'istanza di separazione,ricorrendone i relativi presupposti fino all'udienza di comparizione e comunque non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento,che ha invece avuto corso nei termini innanzi accennati.
Per motivi di merito che si impingono in quelle ragioni di opportunità (non esclusa la possibilità per il soggetto,già imputato per reati contestatigli sotto il vincolo della continuazione e per il caso di una sua affermazione di responsabilità penale in relazione agli stessi.di beneficiare di quel
trattamento sanzionatorio meno oneroso di quello previsto per il caso di cumulo materiale delle pene,cui potrebbe farsi luogo in caso di separazione dei giudizi su reati diversi).
In definitiva, essendosi delineato nel corso del presente procedimento un reato (lesioni volontarie di durata superiore ai 20 gg.) di competenza per materia di altro giudice (Tribunale monocratico), per tale evento,rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo secondo quanto previsto dalla regola generale ex art. 21 co 1 del e.p.p applicabile per il rinvio contenuto nel primo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 274/2000,il G.d.p. deve disporre in qualunque momento la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il promuovimelo dell'azione penale nei confronti dell'imputato dinanzi al giudice competente.
Ne consegue una pronuncia nei termini di cui in appresso.

P.Q.M.
nel procedimento a carico di [...] ,visti gli artt. 21 e 23 c.p.p.;
dichiara
la propria incompetenza per materia.
Ordina trasmettersi gli atti al Procuratore delle Repubblica presso il Tribunale di Bologna.

Imola 20.04.2006
Il Giudice di Pace
Avv. Roberto Migani