Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-054. Art 187 CdS, guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correla

29 marzo 2016

Art. 187 CdS – Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti – art. 187 comma 5 CdS – imputato contumace – assoluzione in relazione alla violazione dell’art 187 CdS perchè il fatto non sussiste – condanna al pagamento di multa per la violazione art. 187 comma 5 CdS .

Sentenza n. 54/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona della D.ssa Enrichetta Bettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a C. S. P. (BO) nel 1983 residente a C. G. (BO) via G. N. 10/B
Libero - Contumace
Difeso dall’ Avv. Monica Bagnolini del foro di Bologna
Imputato:
a) del reato previsto e punito dall'art. 187 C.d.S. perché conduceva il veicolo Ford Fiesta, targato [...], in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti;
b) del reato previsto e punito dall'art. 187, comma 5° C.d.S perché, essendo stato colto nelle condizioni di cui al capo a), rifiutava di sottoporsi agli esami previsti nel comma 4° dello stesso art. 187° CdS
In Castelguelfo (BO), il 23/11/2002
Con l'intervento del P.M. Dott. Giorgio Gjylapian

FATTO E DIRITTO
Il giorno 23.11.2002, alle ore 21.15 Agenti del Comando Stazione dei Carabinieri di Castelguelfo (BO) sorprendevano [...] alla guida dell'autovettura Ford Fiesta tg [...], di proprietà di [...] nel Comune di Castelguelfo(BO), in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti.
Gli Agenti, rilevata la sintomatologia manifestata dal [...], lo invitavano a sottoporsi agli accertamenti previsti per legge, ma questi opponeva un rifiuto.
In dipendenza di ciò, nell'immediatezza dell'accaduto, a carico del predetto venivano elevati i verbali di contestazione n. 775192 e n. 775193 ai sensi rispettivamente dell'art. 187 comma 4° e comma 5° del C.d.S..
Successivamente il Pubblico Ministero, in data 16.01.2003, formulava il capo di imputazione come da rubrica ed, in data 23.05.2003, autorizzava la citazione a giudizio di [...], dinanzi a questo Giudice di Pace di Imola.
Dopo la ripetuta restituzione del Fascicolo alla Procura, per difformità tra il capo di imputazione ed i verbali di contravvenzione elevati in data 23.11.2002 l’atto di citazione, ritualmente notificato alle parti per l'udienza del 24.11.2005, riportava il corretto capo di imputazione a carico di [...]:
a) del reato previsto e punito dall'ari. 187 C.dS. perché conduceva il veicolo Ford Fiesta [...], in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all’uso di sostanze stupefacenti;
b) del reato previsto e punito dall'ari 187, comma 5 C.d.S. perché, essendo stato colto nelle condizioni di cui al capo a), rifiutava di sottoporsi agli esami previsti nel comma 4 dello stesso art. 187 C.dS.
Il Castelguelfo(BO) il 23 novembre 2002.
All'udienza del 24.11.2005 l'imputato era contumace, ed il difensore di fiducia, Avv. Bagnolini Monica, era sostituito dall’ Avv. Tornano Enrico.
Veniva aperto il dibattimento ed era ammessa la prova testimoniale richiesta dal Pubblico Ministro.
La successiva udienza del 23.02.2006, per impedimento del Giudice, veniva rinviata al 06.04.2006, ed in tale data era assunta la testimonianza dell'Appuntato B. Gennaro che confermava le circostanze dei fatti come sopra riassunte.
Nella stessa udienza il P.M. e la difesa concludevano come in atti.
Le risultanze di causa evidenziano che [...], alla guida dell'autoveicolo tg. [...], manifestava la sintomatologia che consegue all'uso di sostanze stupefacenti.
Al riguardo la più recente Giurisprudenza delle Suprema Corte ha chiarito, che ai fini della configurabilità di reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'autoveicolo venga accertato nei modi previsti dall'art 187 comma 2 C.d.S., e che non è sufficiente
desumerlo da elementi sintomatici esterni.
L'eventuale sintomatologia può al massimo giustificare il sospetto di sussistenza del reato e, quindi, legittimare la richiesta di accompagnamento del soggetto presso una struttura pubblica per l'effettuazione dei prelievi previsti per legge.
Nel caso di specie, per il capo di imputazione di cui al punto a) manca l’accertamento, non vi è stata la prova legale e ciò impedisce di ritenere integrato il reato ascritto.
Invece, per quanto attiene il capo di imputazione di cui al punto b) si rileva come la sintomatologia, manifestata dal sig. [...] al momento dell'accertamento, abbia legittimato gli Agenti, a reputare necessario che il [...] si sottoponesse agli accertamenti previsti per legge.
Il [...], che non poteva essere costretto, ma solo invitato a tale prova, si rifiutava, così violando l'art. 187 comma 5 del C.d.S..
La condotta tenuta dall'imputato è appunto quella prevista e punita dall'are. 187 commi 5 ° C.d.S., e cioè rifiuto di sottoporsi all'accertamento presso le strutture pubbliche previsto per legge, per accertare le condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Da quanto sopra deriva che [...] va assolto per il reato di cui al punto a) per non aver commesso il fatto, mentre va dichiarato responsabile del reato di cui al punto b) e viene condannato, avuto riguardo agli indici di cui all'art. 133 c.p., alla pena di 6 516,00= oltre al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Imola,
Visto l'art. 530 c.p.p.
ASSOLVE
[...] per il reato previsto e punito dall'art. 187 C.d.S., indicato al punto a) del capo di imputazione, perché il fatto non sussiste.
Visti gli art. 533 c.p.p. e l'art. 535 c.p.p.

DICHIARA
[...] responsabile del reato p. e p. dall'art. 187 comma 5 CdS, indicato al punto b) del capo di imputazione, e lo condanna alla pena di € 516,00= di ammenda , oltre al pagamento delle spese processuali.
A norma dell'art. 32 del D. Lgs 274/2000, la motivazione della sentenza verrà depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo.

Imola, 06/04/2006
Il Giudice di Pace
Dr. Enrichetta Bettini