Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-052. Continuazione del reato (art. 81 c.p.) ? lesioni personali (582 c.p.) ?

29 marzo 2016

Art. 81 – Continuazione del reato – lesioni personali (582 c.p.) – ingiuria (art. 594 c.p.) – minaccia (art. 612 c.p.) – denuncia ad opera della parte offesa – remissione della querela ad opera della parte offesa e relativa accettazione del reo – reati estinti per intervenuta remissione della querela – ripartizione delle spese processuali tra reo e persona offesa.

Sentenza n. 52/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona della D.ssa Enrichetta Bettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nata a M. (BO) nel 1983 residente a C. G. di Bologna (BO) in viale 2 g. n. 3
Libero - Contumace
Difeso dall’ Avv. Michele Manfredi del foro di Bologna
Imputato:
dei reati previsti e puniti dagli artt. 81, 582, 594 e 612 c.p., per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso: a)cagionato a [...], colpendola con uno schiaffo sulla nuca ed uno sul volto, nonché tirandole i capelli, lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo guarita entro il ventesimo giorno, b) offeso l'onore ed il decoro della medesima, in presenza di più persone, dicendole "...sei una troia... ti scopi tutta Castel Guelfo"; e) minacciato alla stessa un ingiusto danno dicendole " non mi devi rispondere per
ché altrimenti ti picchio... ti meno".
In Castel Guelfo (BO), il 08 gennaio 2004
Con l'intervento del P.M. D.ssa Alessandra Fiore

FATTO E DIRITTO
In data 09.01.2004 [...], nata a C. S. P. (BO) il 31.03.1984 e residente a Castel Guelfo di Bologna (BO) in Via G. M. n. 10, sporgeva denuncia, presso la Stazione dei Carabinieri di Castel Guelfo di Bologna (BO), nei confronti di [...], residente in C. G. di (BO) via 2 G. n. 3, riferendosi a circostanze avvenute in Castel Guelfo di Bologna (BO) in data 08.01.2004.
A seguito di tale denuncia - querela la Polizia Giudiziaria della Stazione dei Carabinieri di Castel Guelfo di Bologna (BO) svolgeva le indagini del caso, ed in data 03.03.2006 il Pubblico Ministero formulava nei confronti di [...], nata a M. nel 1983 residente in C. G. (BO) via 2
G. n. 3, il seguente capo di imputazione:
"dei reati p. e p. dagli arti. 81, 582, 594 e 612 c.p,. per avere, in esecuzione dello stesso disegno criminoso: a) cagionato a [...], colpendola con uno schiaffo sulla nuca ed uno il volto, nonché tirandole i capelli, lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo guarita entro il ventesimo giorno; b) offeso l'onore ed il decoro della medesima, in presenza di più persone, dicendole “... sei una troia.... ti scopi tutto Castel Guelfo"; e) minacciato alla stessa un ingiusto danno dicendole ".... non mi devi rispondere perché altrimenti di
picchio.... ti meno”.
In Castel Guelfo (BO), il 08 gennaio 2004.
Come detto provvedimento il P.M. autorizzava la citazione a giudizio di [...], avanti al Giudice di Pace di Imola, per l'udienza del 04.04.2006.
All'udienza del 04.04.2006, presente l'avv. Manfredi Michele, difensore d'ufficio dell'imputato, veniva rilevato che agli atti risultava depositata la remissione di querela, resa dalla parte offesa, e l’accettazione della remissione, espressa dall'imputato, avanti al Comandante della Stazione C.C. di Castel Guelfo di
Bologna (BO ).
Le parti, nello stesso documento, precisavano, ai sensi dell'art. 340 c.p.p., che le spese del procedimento erano da porre a carico, in uguale misura (50%), del remittente e dell'accettante.
All'udienza del 04.04.2006 il P.M. e la difesa concludevano come in atti, ed il Giudice dichiarava "non doversi procedere nei confronti di [...] per i reati ascrittile".
Le spese processuali, come da accordo tra le parti, venivano in uguale misura (50%) poste a carico del querelato e della querelante.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Imola, visto l'art. 531 c.p.p, l'art.29, comma 5 del D. Lgs 274
del 28 agosto 2000 e l'art. 152, 2° co. c.p.
dichiara
non doversi procedere nei confronti di [...] per i reati di cui agli artt. 81, 582, 594 e 612 c.p. perché i reati sono estinti per intervenuta remissione di querela.
Condanna il querelato e la querelante al pagamento, in uguale misura (50%), delle spese processuali.
A norma dell'art. 32 del D. Lgs n.274/2000 la motivazione della sentenza verrà depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del presente dispositivo.

Imola, lì 04.04.2006
II Giudice di Pace
Dr. Enrichetta Bettini