Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-047. Lesioni personali colpose (590 c.p.) ? violazione dell? art. 176 commi 1

29 marzo 2016

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose in relazione alla violazione dell’ art. 176 commi 1 lett. a) e 19 CdS  – Omissione di soccorso (art. 593 c.p.) in relazione alla  dell’art. 189 commi 1 e 6 del CdS – denuncia – contumacia del reo –condanna a multa e sospensione della patente per lesioni personali colpose e per la violazione dell’ art. violazione dell’ art. 176 commi 1 lett. a) e 19 CdS – assoluzione per il reato di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) in relazione alla violazione  dell’art. 189 commi 1 e 6 del Cds, perchè il fatto non costituisce reato visto l’art. 222 comma 1 CdS.

Sentenza n. 47/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona dell'Avv. Roberto Migani ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a G. (UKR) nel 1945 residente a C. (UKR) via G. n. 174/1
Domicilio eletto c/o Avv. A. Pellegrini P.zza San Domenico n. 4 Bologna
Libero - Contumace
Difeso dall’ Avv. Alessandro Pellegrini del foro di Bologna
Imputato:
A) Del reato p. e p. dall'art. 590 del Codice Penale perché, coinvolto in un incidente stradale, nell'atto di effettuare inversione di marcia provocava la fuoriuscita dalla sede stradale dell'autovettura OPEL targata [...] condotta da [...] e con a bordo [...] e [...], cagionando a tutti lesioni lievi, per colpa generica consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia e per colpa specifica consista nella violazione dell’ art. 176/1° lett. a - 19°CdS.
B) Del reato p e p. dall'articolo 189/1° - 6° del C.d.S  perché,
coinvolto in incidente stradale, con danno alle persone, non
ottemperava all'obbligo di fermarsi e di prestare soccorso (arti
colo 593 C.P.).
Accertato in Castel San Pietro (BO) il 15/12/2002
Con l'intervento del P M. D.ssa Alessandra Fiore

FATTO E DIRITTO
[...] - su denuncia querela di [...], [...] e [...] del 9.3.2003 - veniva tratto a giudizio di questo ufficio per rispondere di entrambi i reati in rubrica ascrittigli.
Nella dichiarata contumacia del [...], ritualmente citato e non comparsoci procedimento si è protratto per più udienze, nel corso delle quali sono state acquisite le denunce querele di cui sopra, la copia del rapporto redatto dalla Polstrada in occasione dell'accaduto evocato in atti ed assunte le testimonianze dei denunciati - querelanti su nominati.
Dopo di che, all'udienza odierna,P.M. e difesa hanno concluso come da verbale (P.M. per la condanna dell'imputato alla pena pecuniaria di € 2.000,00 e la difesa per l'assoluzione in ordine ad
entrambi i reati ed in subordine minimo della pena con la concessione delle attenuanti generiche in relazione al reato sub capo a).
Le risultanze dibattimentali portano ad affermare la  responsabilità penale del [...] nella causazione di quella turbativa che si pone all'origine del fatto lesivo per cui si procede.
Tutti i denunciami - querelanti hanno infatti confermato che chi (identificato poi con il [...]) era alla guida di un furgone bianco, la sera del 15.12.2002,in territorio di Castel San Pietro Terme, aveva a portarsi attraverso un " by pass " nella barriera tra le due corsie da quella sud (verso Ancona) a quella nord (verso Bologna) dell'A 14.
Del resto vi è anche il rapporto della Polstrada in atti che riporta le dichiarazioni dello stesso S. che ammette una tale attraversamento.
Sulla corsia nord dell'A 14, sulla terza corsia (di sorpasso), sopraggiungeva l’Opel tg. [...], condotta da [...] e su cui erano trasportate [...] e [...].
Lo [...], avvedutosi, a suo dire, ad una distanza di m. 150/200 dell'improvviso ostacolo costituito dal veicolo del [...], che si affacciava con la parte anteriore per effettuare detto attraversamento, frenava, ma anche per il fondo stradale reso sdrucciolevole dalla pioggia caduta poco prima, finiva, dopo una serie di testa - coda a ridosso della barriera posta sul limitare tra le due corsie (nord e sud).
E' lo stesso [...] ad ammettere che non vi fu alcun contatto materiale tra la sua autovettura e quella del [...], che aveva quindi a proseguire nella sua marcia.
L'Opel dello [...], non rimuovibile dallo stato in cui si trovava dopo i testa - coda di cui si è detto, veniva successivamente attinta da più autovetture sopraggiunte nella sua stessa originaria percorrenza; circostanza quest'ultima che comunque non rileva in causa anche perché lo [...] e le sue trasportate si erano già posti a riparo allocandosi sulla barriera spartitraffico tra le due corsie dell'autostrada.
Si delinea così da quanto sopra quel profilo di responsabilità penale a carico del [...] nell'avere per colpa specifica (ex art. 176 co 1 lett. a c.d.s.), invertendo il senso di marcia ed attraversando lo spartitraffico autostradale, determinato quella situazione di intralcio nella circolazione viaria, che è stata all'origine di quanto poi è seguito ed ha procurato a tutti i denuncianti - querelati quelle lesioni fortunatamente di minima entità (distorsioni al rachide cervicale), loro diagnosticate poco dopo il fatto presso il P.S. dell'ospedale di Forlì (luogo di provenienza), come da certificazioni in atti e che alla stregua dei comuni criteri medico legali possono senz'altro ricondursi all'accaduto.
Profilo di responsabilità per colpa non esclusiva, non potendosi trascurare l'incidenza causale che ha avuto nella produzione dello stesso fatto anche la condotta di guida dello [...]; condotta che non va esente da colpa per violazione da parte di quest'ultimo dell'art. 141 co 1 e 2 c.d.s.
E' pur vero che lo stesso [...] ha affermato anche in dibattimento che procedeva immediatamente prima dell'occorso ad una velocità regolamentare, ma vi è che essa non doveva in effetti risultare tale avuto riguardo alle condizioni della strada come ha riferito lo stesso conducente era bagnata per la pioggia ed al fatto che, apparsagli la parte anteriore del veicolo del [...] ad una distanza, per sua affermazione, di m. 150/200, perdeva il controllo della propria Opel che si arrestava solo dopo quel ripetuto testa - coda dallo stesso narrato.
Ad una tale condotta si attribuisce - per la regola dell'equivalenza delle cause ex art. 41 c.p. - quella pari efficienza causale che si riconosce al comportamento del [...].
Non vi sono invece elementi in atti che consentano di affermare la penale responsabilità del [...] in ordine al reato di omissione di soccorso allo stesso contestato.
Il [...] aveva infatti ad allontanarsi dal luogo dell'accaduto ignaro di quanto occorso, venendo solo successivamente nella prosecuzione della sua marcia, fermato ed identificato dalla Polstrada, che era stata interessata dallo [...].
Non vi è stato alcun contatto tra l'autovettura dello [...] ed il veicolo del [...] – come precisato dal primo ([...]) che anzi la dinamica dell'accaduto, per taluni aspetti, a parte quegli elementi di colpevolezza già innanzi puntualizzati, appare tutt'altro che chiara (nel senso, per esempio, se i " testa - coda " dell'autovettura dello [...] sarebbero avvenuti contestualmente al passaggio dall'una all'altra corsia dell’A 14 da parte del [...] ovvero solo successivamente, allorquando questi, ormai immessosi sulla corsia nord dell'A14, vi aveva già ripreso la sua marcia).
Gli stessi denunciami - querelanti, testimoni dell'accaduto, sentiti al riguardo, sono stati tutt'altro che concordi nell'affermare se [...] avesse o meno avuto conoscenza dell'accaduto dallo stesso causato.
Il che porta quanto meno ad escludere la possibilità di ravvisare nella condotta dell'imputato quell'elemento psicologico del dolo, che integra quel reato di omissione di soccorso, per cui si procede.
Vi è per il vero la sola [...] dei denunciami - querelanti ad affermare il contrario di quanto fin qui detto, ma la stessa testimone appare poco credibile se a seguito del fatto, in quanto trasportata sull'auto dello [...], doveva restare un po' " stordita " tanto da dovere essere tirata fuori dell’autovettura, dallo stesso suo vettore, che ha riferito la circostanza ora detta.
Si ritiene in definitiva di giustizia, avuto riguardo ai criteri indicati dall'art. 133 c.p.,al concorso paritario di colpe di cui si è detto, concesse al [...] le attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. in considerazione della sua incensuratezza, condannarlo per il reato di cui al capo sub A) alla pena di € 260,00 di multa (= p.b. 6 300,00 - 1/3 per le attenuanti generiche aumentata fino all'importo irrogato ex art. 590 3° cpv. c.p.).
All'accertamento del reato di cui sopra consegue altresì l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione della patente che si stima di giustizia fissare in mesi uno.
[...] va altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
[...] va invece assolto in relazione al reato sub B) perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M
visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara
[...] responsabile del reato ascrittogli in rubrica sotto la lettera A) per colpa nella misura del 50% (cinquanta per cento) e, concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 260,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;
assolve
[...] in ordine al reato sub B) perché il fatto non costituisce reato;
visto l'art. 222 co 1 c.d.s.
irroga
la sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi uno.
Imola 30.3.2006
Il Giudice di Pace
Avv. Roberto Migani