Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-040. Continuazione del reato (art. 81 c.p.) ? ingiuria (art. 594 c.p.) ? mina

29 marzo 2016

Art. 81 c.p. – Continuazione del reato – ingiuria (art. 594 c.p.) – minaccia (art. 612 c.p.) – tentativi  infruttuosi di composizione bonaria tra le parti – reato estinto per intervenuta condotta riparatoria– assenza della parte civile personalmente alla udienza successiva – applicazione art. 28 d.lgs. 274/2000 in via analogica – dichiarazione di non doversi procedere.

Sentenza n. 40/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona della D.ssa Enrichetta Bettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nata a C. S. P. (BO) nel 1967 Residente a C. S. P. (BO) via P. n. 23 domicilio eletto c/o Avv. Salvatore Santagata via Caprarie n. 3 Bologna
Libera -Presente
Difesa dall' Avv. Salvatore Santagata del foro di Bologna
Imputata:
dei reati previsti e puniti dagli artt 81, 594 e 612 c.p. per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso: a)offeso l'onore ed il decoro di [...], dicendole che non era buona da fare nulla e che era una battona; b) minacciato un ingiusto danno alla medesima dicendole che l'avrebbe trattata ancora peggio, così imparava a consultare i sindacati.
In Castel San Pietro Terme (BO) il 18 aprile 2003
Con l'intervento del P.M. D.ssa Alessandra Fiore

FATTO E DIRITTO
In data 23.04.2003 alle ore 19,42 la sig.ra [...], nata a P. nel 1975 e residente a M. . (PZ) P. C. n. 6, sporgeva denuncia - querela presso gli Uffici del Commissariato di P.S. di Imola(BO), nei confronti nel 1967 riportandosi ad una circostanza verificatasi nella Sede di C. S. P.  (BO) della Coop.va Elle Uno.
L'Ufficiale di P.G. della Stazione Carabinieri di Castel San Pietro Terme (BO) svolgeva le indagini del caso ed identificava, nella persona querelata, la sig.ra [...], nata a C. S. P. (BO) nel 1967, ivi residente in via P. n. 23.
Successivamente, in data 16 novembre 2005, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, presa visone dell'imputazione formulata dalla Polizia Giudiziaria, citava: [...], nata a C. S. P. (BO) nel 1967, ivi residente in via P. n. 23, a comparire davanti al Giudice di Pace di Imola (BO) per l'udienza del 12.01.2006 per essere giudicato come imputato dei seguenti reati:
-dei reati previsti e puniti dagli artt. 81, 594 e 612 c.p., per avere, in esecuzione.del medesimo disegno criminoso: a) offeso l'onore ed il decoro di S. Francesca, dicendole che non era buona da fare nulla e che era una battona; b) minacciato un ingiusto danno alla medesima dicendole che l'avrebbe trattata ancora peggio, così imparava a consultare i sindacati.
In Castel San Pietro Terme (BO), il 18 aprile 2003.
Alla prima udienza era presente l'imputata [...], assistita dall’Avv. Santagata Salvatore, difensore di fiducia.
Compariva anche la persona offesa [...], che tramite il proprio difensore di fiducia Avv. De Luca Catia, si costituiva parte civile.
L'Avv. Santagata dichiarava di avere inutilmente tentato, prima dell'udienza, di pervenire ad una composizione bonaria della lite, e precisava di avere offerto, con il consenso della propria cliente, la somma di € 1.000,00 a titolo transattivo.
L'Avv. De Luca, difensore di parte civile, riteneva tale offerta non accettabile.
Il P.M. evidenziava che allo stato, era necessario procedere all'istruttoria.
Il Giudice rinviava la causa al 16.03.2006 perché le parti potessero esperire un ulteriore tentativo di conciliazione.
All'udienza del 16.03.2006 l'Avv. Santagata Salvatore produceva la documentazione comprovante il reddito, lo stato di famiglia, nonché la richiesta di un finanziamento bancario dell'imputata.
La difesa, inoltre, offriva "banco iudicis" un assegno circolare di € 1.000,00, intestato a [...], e chiedeva da parte del Giudice una pronuncia ai sensi art. 35 Legge 274/2000
L'Avv. De Luca Catia, per la parte civile, chiedeva di procedere nella istruttoria.
Il P.M. era favorevole all'apertura del dibattimento.
La persona offesa, sentita in modo informale, dichiarava che la somma offerta non era congrua per riparare il danno cagionatole.
Il Giudice deliberava ai sensi del sopra richiamato art. 35 della Legge 274/2000 e dava lettura del dispositivo della sentenza.
L'assegno circolare dell'importo di € 1.000,00, intestato alla persona offesa, e consegnato alla stessa, veniva ritenuto da questo Giudicante congruo alla riparazione del danno cagionato in considerazione, sia del capo di imputazione, sia delle possibilità economiche dell'imputato, e sia del comportamento processuale dallo stesso tenuto.
Il reato ascritto alla [...] non è di grave entità, ed il reddito della medesima, che lavora come operaia presso una Cooperativa di Servizi, non è certamente elevato.
La predetta, che vive da sola, può fare affidamento unicamente sul proprio stipendio, ed ha anche contratto finanziamenti bancari che deve estinguere.
Va inoltre osservato che l'imputata è persona priva di precedenti penali e che ha tenuto una condotta processuale corretta, e si può senz'altro valutare che l'attività ristoratrice possa rappresentare l'effettivo ravvedimento dell'autore del reato.
Ed il rifiuto da parte della persona offesa può configurare un irragionevole persistere nella propria volontà punitiva.
Per di più, il dettato legislativo richiamato e l’interpretazione che se ne è data permettono di sostenere che la valutazione di congruità fatta dal giudice sia indipendente rispetto alla mancata accettazione operata dall'offeso.
E la reale offerta "banco iudicis" effettuata dall'imputato, ad insindacabile valutazione di questo giudicante, si appalesa idonea alla riparazione del danno dallo stesso cagionato.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Imola, visto l'art. 531 c.p.p., l'art 35 del D. Lgs. n. 274 del 28 agosto 2000
dichiara
non doversi procedere nei confronti di [...] per il reato p. e p. dall'art. 81, art. 594 e art. 612 e p. perché il reato è estinto per intervenuta condotta riparatoria.
A norma dell'ari. 32 del D. Lgs n.274/2000 la motivazione della sentenza verrà depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del presente dispositivo.

Imola, lì 16.03.2006
II Giudice di Pace
Dr. Enrichetta Bettini