Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-039. Lesioni personali colpose (590 c.p.) ? condanna dell?imputato per il reat

29 marzo 2016

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose – denuncia – imputato contumace – costituzione della persona offesa come parte civile – condanna dell’imputato per il reato contestato a permanenza domiciliare di 15 giorni ed al risarcimento danni.

Sentenza n. 39/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona della D.ssa Enrichetta Bettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a M. (CT) nel 1960
Residente a I. (BO) via B. n. 7
Libero -Presente
Difeso dall’ Avv. Sotero Gandolfi Colleoni del foro di Bologna
Imputato:
del delitto p. e p. dal? art. 582 c.p., perché,[...], colpendo con un pugno al volto, cagionava a [...] lesioni personali consistite in "contusioni multiple con piccoli ematomi allo zigomo sinistro ed alla piramide nasale", giudicate guaribili in giorni 4 s.c.
Fatto posto in essere in Imola in data 07/07/2003, di cui alla querela dell'8/7/ 2003
Con l'intervento del P.M. D.ssa Alessandra Fiore

FATTO E DIRITTO
II giorno 08.07.2003, alle ore 13.34 la sig.ra [...], nata a C. nel 1964, residente in I. (BO) in via B. n. 7, proponeva denuncia-querela avanti al Commissariato di Pubblica Sicurezza "Posto di Polizia presso l'Ospedale Civile di Imola (BO)", nei confronti dei [...], nato a M. (CT) il 02.04.1960, convivente.
In dipendenza di ciò il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, in data 01.06.2004 formulava nei confronti di R. Giovanni il seguente capo di imputazione:
-"del delitto previsto e punito dall'art. 582 c.p. perché [...] colpendo con un pugno al volto, cagionava a [...] lesioni personali consistite in "contusioni multiple con piccoli ematomi allo zigomo sinistro ed alla
piramide nasale ", giudicate guaribili in giorni 4 s.c.
Fatto posto in essere in Imola in data 07.07.2003, di cui alla querela del 08.07.2003".
Successivamente, su autorizzazione della stessa Procura della Repubblica, l'Ufficiale di P.G. del Commissariato di P.S. di Imola(BO) provvedeva, con atto ritualmente notificato, a citare [...] a giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace di Imola per rispondere dei reati in rubrica ascrittigli.
Alla prima udienza del 18.03.2005 l'imputato rimaneva contumace. Si presentava il difensore di fiducia Avv. Gandolfì Colleoni Sotero.
La persona offesa [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Desi Bruno, si costituiva parte civile.
Agli atti risultava che la sig.ra [...], in data 15.12.2004, era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato.
In detta data del 18.01.2005 i procuratori chiedevano un rinvio per trattative.
Alla successiva udienza del 28.06.2005, presenti la parte offesa ed il proprio procuratore, l'Avv. Gandolfi Colleoni, difensore dell'imputato, chiedeva un rinvio in quanto il proprio assistito era ricoverato in ospedale.
L'assenza dell'imputato non risultava sufficientemente provata e, quindi, veniva aperto il dibattimento.
All'udienza del 22.09.2005, revocata la contumacia di [...], veniva esaminata la parte offesa e lo stesso imputato.
Successivamente, dopo vari rinvii per consentire una definizione bonaria della causa, il giorno 02.02.2006 le parti precisavano le conclusioni e, in data 16.03.2006, il Giudice dava lettura del dispositivo della sentenza, accogliendo la richiesta della difesa di sostituire la pena della multa con la pena della permanenza domiciliare.
Ora, se si esaminano le dichiarazioni rese dalla parte offesa e dallo stesso imputato si rileva che risultano confermate le circostanze come spiegate nell'atto di querela.
Le sig.ra [...] ha dichiarato di avere avuto una discussione con il marito e "di essere stata colpita con un pugno allo zigomo sinistro" e di essersi prontamente recata al Pronto Soccorso.
L'imputato ha confermato: "nel corso della discussione con una mano ho preso contro l'occhio di mia moglie".
Le risultanze di causa portano ad affermare che nella fattispecie la condotta tenuta dal sig. [...] è quella prevista e punita dai reati ascrittigli.
All'imputato si deve attribuire la penale responsabilità del reato p e p dall'art. 582 per "avere cagionato a [...], colpendola con un pugno al volto, lesioni personali.
Inoltre, nulla è emerso a discarico dell'imputato.
Pertanto, questo Giudicante, rilevato il comportamento processuale dell'imputato, ritiene di giustizia, avuto riguardo agli indici di cui all'art. 33 c.p., condannare [...], alla pena della permanenza domiciliare di giorni 15 da eseguirsi nei giorni di sabato di domenica presso il proprio domicilio, oltre al pagamento delle spese processuali.
E, richiamato l'art. 538 c.p.p., condanna l'imputato al risarcimento in favore della parte civile dei danni che liquida in complessi € 1.000,00=.
L'imputato, inoltre, viene condannato a restituire allo stato le spese processuali anticipate in favore della parte civile liquidate in complessivi € 1.664,00 di cui €.1.598,00 per onorario e € 66,00 per spese, oltre gli oneri previsti per legge.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Imola, visti l'art.533 c.p.p. e l'art. 535 c.p.p.

DICHIARA
[...] responsabile del reato p. e p. dall'art. 582 c.p., e lo condanna alla pena di giorni 15 (quindici) di permanenza domiciliare da eseguirsi nei giorni di sabato e domenica presso il proprio domicilio e visto l'art. 538 c.p.p.

condanna
l'imputato a risarcimento dei danni in favore di [...], costituitasi parte civile, danni che liquida in complessivi € 1.000,00 ed a restituire allo Stato le spese processuali anticipate in favore della parte civile liquidate in complessive €.1.664,00 di cui € 1.598,00 per onorario e € 66,00 per spese, oltre gli oneri previsti per legge.
A norma dell’art.32 D. Lgs 274/2000 la motivazione della sentenza verrà depositata nel termine di quindici giorni.

Imola, 16.03.2006
II Giudice di Pace
Dr. Enrichetta Bettini