Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-024. Commissione di reato continuato (art. 81 c.p.) attraverso i reati d'ingiuria

29 marzo 2016

Art. 81 c.p. – reato continuato attraverso la commissioni di più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso – reato d’ingiuria (art. 594 c.p.) – reato di diffamazione (art. 595 c.p.) – reato di minaccia (art. 612 c.p.) – deposito querela ad opera della parte offesa – proposta del reo di condotta riparatoria – estinzione del reato per remissione querela da parte della persona offesa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona dell'Avv. Giuseppe Mazzacurati ha pronunciato la seguente
SENTENZA

 

Nei confronti di:
[...] nato a C. (ex Jugoslavia) nel 1936
residente a R. via D. n. 33
Libera -Contumace
Difesa dall’ Avv. Benedetta Corelli Grappadelli del foro di Bologna
Imputata:
dei reati previsti e puniti dagli artt. 81, 594, 612, e 595 c. p. per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nel corso di un messaggio lasciato sulla segreteria telefonica dello studio legale dell'Avv. [...].: a) offeso l'onore ed il decoro dell'Avv. [...], dicendogli " Lei si è venduto come giuda per 30 denari"- b) minacciato allo stesso un ingiusto danno dicendogli “adesso è ora di finirla se lei sostiene quel delinquente di Romano le assicuro che il passato di sua madre lo metterò in piazza!!Mentre io lavoravo...e mi denunci pure...
Giorno e notte lei [...] se la faceva con tre uomini in una volta stia attento avvocato è ora di finirla perché io sono una donna pulita ed onesta ed il porco è quell'altro!... mi denunci pure faccia quello che vuole ma la smetta di assecondare quel delinquente e) comunicando con più persone mediante il messaggio lasciato nella segreteria dello studio legale, offeso la reputazione di [...] e [...] pronunciando le frasi di cui al capo b).
In Imola (BO) in epoca antecedente e prossima al 21/01/2003
Con l'intervento del P.M. D.ssa Elisa Sforza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...] è stata tratta in giudizio dinanzi a questo ufficio a seguito di querele presentate dall'avv. [...], dalla sig. ra [...] e dal sig. [...].
All'udienza del 14 dicembre 2004 sono presenti il P.M., il difensore dell'imputata, avv. Giovanni Marchi in sostituzione dell'avv. Corelli Grappadelli e le tre parti offese. Il giudice invita le parti a definire in via conciliativa la questione e rinvia.
In data 4 febbraio 2005 pervengono alla cancelleria del Giudice di Pace di Imola i verbali di remissione di querela della parte offesa [...] e di accettazione della remissione da parte della sig.ra [...], dichiarazioni ricevute dai Carabinieri della Stazione di Imola e di Ravenna.
All'udienza del 17 Maggio 2005 sono presenti il P.M., il difensore dell'imputata e la parte offesa [...], assistita dal difensore di fiducia Alberto Padovani, che deposita costituzione di parte civile delle persone offese avv. è [...] e [...].
II giudice, preso atto che il tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo, dichiara aperto il dibattimento, da lettura dei capi di imputazione e ammette le prove richieste dal P. M., dalle parti civili, dalla difesa dell'imputata e rinvia per l'assunzione.
A tale udienza sono presenti il P.M., il difensore dell'imputata, le parti offese avv. [...] e [...], assistite dal difensore di fiducia. Sono escussi i testi e la parte offesa avv. [...]. Viene acquisito il verbale di sommarie informazioni redatto dai Carabinieri della Stazione di Imola e sentita una copia della cassetta della segreteria telefonica dello studio dell'avv. [...] contenente la registrazione della telefonata della sig.ra [...] che ha dato origine al presente giudizio. Il difensore della parte civile rinunzia, in opposto, alla deposizione della parte offesa [...]. Il difensore dell'imputata chiede disporsi consulenza tecnica volta alla identificazione della voce della sig.ra [...], che il giudice respinge poiché la provenienza della telefonata è stata già attribuita dei testi alla sig. ra [...], testi che erano praticanti dello studio dell'avv. [...] all'epoca del fatto. Al termine il giudice rinvia per la discussione.
All'odierna udienza sono presenti il P.M., il difensore dell'imputata, la parte offesa [...], assistita dal difensore di fiducia avv. Alberto Padovani che deposita le memorie conclusionali delle parti civili e la nota spese.
Il P.M. conclude per l'assoluzione dell'imputata, perché il fatto non sussiste, per le imputazioni di cui agli artt. 595 e 612 c.p. e la condanna, con la pena della multa di €. 400, 00 per il reato di cui all'art. 594 c.p., con la concessione delle attenuanti generiche.
Il difensore della parte civile, come da memoria conclusiva depositata, conclude chiedendo la condanna dell'imputata per tutti i reati ascritti in rubrica, nonché la condanna al risarcimento dei danni patiti dalle parti offese e al rimborso delle spese legali di costituzione di parte civile, come da nota depositata.
Il difensore dell'imputata, la sua piena assoluzione, in sub ordine si associa alle richieste del P.M., con condanna al minimo della pena e concessione delle attenuanti generiche.
Il giudice si ritira in camera di Consiglio, decide il giudizio e da lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI  DELLA DECISIONE
La signora [...] è stata tratta in giudizio per rispondere dell'imputazione dei reati di ingiuria, minaccia e diffamazione nei confronti dell'avvocato [...] e dei sigg. [...] e [...] Reati posti in essere mediante una telefonata da lei inoltrata al numero dello studio legale dell'avv. [...], ed effettuata in un orario in cui lo studio era deserto. La signora [...] ha sentito scattare la segreteria telefonica e ha lasciato un messaggio, ben sapendo quindi che ne rimaneva traccia.
Il contenuto della telefonata è sinteticamente esposto in epigrafe, ed i rapporti tra le persone offese e l'imputata possono essere così riassunti.
L'avv. [...] è stato, ed è tuttora, difensore del sig. [...] in alcuni giudizi che hanno interessato i rapporti tra il signor [...] e il  coniuge, signora [...] La signora [...] è la madre dell'avv. [...].
Poiché l'imputazione attiene a tre reati, legati dal vincolo della continuazione, il giudicante ha tenuto conto della particolare modalità di esecuzione degli stessi, ovvero della condotta tenuta dall'imputata e ritiene che non sussista il reato di diffamazione, mancando l'idoneità del mezzo usato per il reato, che non sussista il reato di minaccia nei confronti dell’avv. [...], mancando la concretezza della minaccia nelle parole a lui indirizzate, e che la volontà dolosa dell'imputata fosse volta alla sola ingiuria, sia nei confronti dell'avv. [...] che della signora [...].
Sull'esistenza di una volontà dolosa, per il contenuto delle frasi, non possono esistere dubbi, certezza rafforzata anche dal tono usato dalla signora [...] durante la telefonata, e che il giudicante ha potuto valutare ascoltando una copia della cassetta di registrazione della segreteria telefonica.
I reati sono stati commessi con una unica azione, per cui è necessario raffrontare fra di loro le varie fattispecie e verificarne la singola sussistenza..
II fatto reato ingiuria (art. 594 c.p., co 2) è commesso da chi offende l'onore o il decoro di una persona, sia che la stessa sia presente al fatto o che l'offesa sia posta in essere, come nel caso de quo, mediante comunicazione telefonica diretta alla persona offesa. Il fatto diffamazione (art. 595 c.p.) è commesso da chi, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, 594 c.p., offende l'altrui reputazione comunicando con più persone. Il fatto minaccia (art. 612 c.p.) è commesso da chi minaccia un'altra persona di un ingiusto danno.
Passando all'esame del caso de quo la diffamazione deve essere esclusa: la signora [...] ha usato un mezzo, il telefono, non idoneo a diffondere la notizia a più persone.
Vero che la telefonata è stata registrata in una segreteria telefonica di uno studio legale, ma manca la prova che la signora [...] era a conoscenza del fatto che presso lo studio vi fossero altre persone abilitate, ed autorizzate dall'avvocato stesso, all'ascolto delle telefonate registrate nella segreteria dello studio. Segreteria che presumibilmente la signora [...] ritenuto riservata, sia per la particolare professione svolta dall'intestatario del numero telefonico, sia perché contestualmente ha ingiuriato la signora [...] , madre dell'avvocato.
Parimenti deve essere esclusa la minaccia. Il destinatario era l'avv. [...], ma a parere del giudicante, se si può senz'altro affermare che la [...] ha proferito frasi irriguardose, queste non raggiungono una gravita tale da costituire minaccia concreta, ovvero reato: l'imputata non voleva minacciare, ma ingiuriare.
Per quanto sopra esposto la signora [...] va condannata per il solo reato di ingiuria nei confronti dell'avv. [...] e della signora [...] e assolta dall'imputazione per gli altri reati, poiché il fatto non sussiste.
Equa l'entità della multa indicata dal P.M. e che il giudicante conferma, come conferma la concessione delle attenuanti generiche, tenendo conto delle modalità con le quali è stato commesso il reato.
Al suo accertamento consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
Le parti offese, costituitesi parte civile, hanno chiesto il risarcimento del danno che il giudice ritiene di quantificare in €. 500, 00 per ognuna di loro, poiché l'ingiuria è da ritenersi rivolta alle persone e non, per l'avv. [...] al professionista.
Alla liquidazione del danno consegue la condanna al pagamento delle spese di costituzione di parte civile che vengono liquidate nel complessivo ammontare di  1.533, 68, di cui €. 1.500, 00 per onorario e €. 33, 68 per spese, oltre al 12, 50% per spese generali, 2% per C.P. ed I.V.A.
Avendo il terzo querelante rimesso la querela, e accertata la remissione l'imputata, deve essere dichiarata la improcedibilità, per estinzione, di tutti i reati indicati nel capo di imputazione, relativamente al denunziante [...]

 

P.Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.

dichiara

 

[...] responsabile del reato p. e p. dall'art. 594 c.p. e, concesse le attenuanti generiche,
la condanna
alla pena di €. 400,00 di multa, diminuita a €. 300, 00 per le attenuanti generiche, oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l'art. 538 c.p.p.,
condanna
l'imputata al risarcimento dei danni in favore dell'avv. [...] e [...], costituitesi parte civile, danni che liquida complessivamente in €. 500,00 per ognuna delle parti civili, oltre alle spese di costituzione, che liquida in €. 1533,68, di cui €. 1.500, 00 per onorario e €. 33, 68 per spese, oltre al 12, 50% per spese generali, 2% C.P. ed I.V.A.
Visto l'art. 530 c.p.p., co 1,
assolve
[...] per i reati di cui agli artt. 595 e 612 c.p. perché il fatto non sussiste.
Visti gli artt. 531 c.p.p. e 152 c.p.,

dichiara
non doversi procedere nei confronti di [...] per i reati p. e p. dagli artt. 81, 594, 595 e 612 c.p. perché estinti per intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa [...].

Imola, 9/ 02/ 06,

Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Mazzacurati