Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-017 - Art. 187 c.d.s. commi 2-4 - guida sotto l'influenza di sostanze stupefac

29 marzo 2016

GDP Imola Penale 2006-017 - Art. 187 c.d.s. commi 2-4 - guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti – irritualità nella notifica dell’atto di citazione – estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Sentenza n. 17/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona della D.ssa Enrichetta Bettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a B. nel 1981 residente a Imola(BO) via V. n. 139
Libero - Presente
Difeso dall' Avv. Flaviano Rosati del foro di Bologna
Imputato:
del reato p. e p. dall’ art. 187 comma 2°-4° del C.d.S perché alla guida del veicolo Fiat Uno targato [...] veniva sorpreso in stato di alterazione psico-fisica correlata all'uso di sostanze stupefacenti.
In Imola, il 23 gennaio 2002
Con l'intervento del P.M. Dott. Giorgio Gjylapian

FATTO E DIRITTO
Il 23 gennaio 2002, alle ore 22.00, Agenti del N.O. R. della Compagnia Carabinieri di Imola(BO) sorprendevano [...] alla guida dell'autovettura targa [...], in stato di alterazione psico-fisica correlata all'uso si sostanze stupefacenti.
[...], nella circostanza, acconsentiva a sottoporsi al test tossicologico e veniva accompagnato presso il Laboratorio Analisi dell'Ospedale Civile di Imola.
L'esito era positivo ed a carico del predetto veniva elevato il verbale di contestazione per violazione dell'art. 187 comma 2 - 4 del C.d.S.
Successivamente, su autorizzazione in data 07.02.2002 della Procura della Repubblica del Tribunale di Bologna, veniva citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Imola per essere processato come imputato del reato p. e p. dall'art. 187, comma 2-4 C.d.S.
All'udienza del 28.03.2002 il Giudice rileva che l'autorizzazione alla citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 12 e 15 del D. Lgs 274 del 27 agosto 2000, non era fumata dal P.M., e gli atti venivano rimessi alla Procura della Repubblica.
Alla successiva udienza del 18.11.2004, in via preliminare, veniva accertato che l'autorizzazione a giudizio non era stata firmata dal P.M. e che la " nullità dell'atto" rilevata nella precedente udienza non era stata sanata, per cui il fascicolo veniva nuovamente rinviato alla Procura della Repubblica.
All'udienza del 03.11.2005, alla presenza del difensore di fiducia Avv. Rosati Raviano, il Giudice faceva presente che l'atto di citazione non risulta ritualmente notificato all'imputato e disponeva, onerando la Cancelleria, la notifica dell'atto di citazione e di copia del verbale a [...], per l'udienza del 02.02.2006.
Il giorno 02.02.2006 erano presenti l'imputato e l'Avv. Rosati Flaviano, difensore di fiducia.
L'avv. Rosati eccepiva la prescrizione del reato ascritto a [...], ed il P.M. rilevava che l'eccezione era fondata.
Il Giudice dichiarava l’estinzione del reato ai sensi dell'art. 157 c.p.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Imola, visti l'art.531 c.p.p, l'art. 157 c.p.

Dichiara
Non doversi procedere nei confronti di [...] per il reato di cui all’art. 187 commi 2 e 4, C.d.S., perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
A norma dell'art. 32 del D. Lgs. 274/2000 la motivazione della sentenza verrà depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del presente dispositivo.

Imola, lì 02.02.2006

II Giudice di Pace
Dr. Enrichetta Bettini