Sentenze

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GDP Imola Penale 2006-014 - Art. 186 c.d.s. comma 2 - guida sotto l'influenza dell'alcool ? condanna

29 marzo 2016

GDP Imola Penale 2006-014 - Art. 186 c.d.s. comma 2 - guida sotto l'influenza dell'alcool – irregolarità nella notifica dell’atto di citazione – rinnovo della notifica – imputato contumace – revoca della contumacia – assunzione della prova testimoniale - condanna al pagamento della pena pena pecuniaria – condanna alla pena accessoria della sospensione della patente

Sentenza n. 14/2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DELL'UFFICIO DI IMOLA
In persona della D.ssa Enrichetta Bettini ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nei confronti di:
[...] nato a G. (Pak) nel 1970 residente a
Bologna Via A. C. 2 elettivamente domiciliato c/o Avv.
Roberto Leardinì via Goidanich n. 4 Bologna
Libero - Presente
Difeso dall’ Avv. Roberto Leardini del foro di Bologna
Imputato:
del reato p. e p. dall'art. 186, 2° co del Codice della Strada perché, conduceva il veicolo OPEL Vectra tg. [...] in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze alcoliche;
Accertato in Castel San Pietro (BO) , il 23/07/2003
Con l'intervento del P.M. Dott. Giorgio Gjylapian

FATTO E DIRITTO
II giorno 23.07.2003, alle ore 03,49 Agenti della Sezione Polizia Stradale di Bologna Sud rilevavano che [...], coinvolto in un incidente stradale verificatosi sulla A 14 sud al Km 32+500 nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO), era alla guida dell'autovettura tg. [...], di sua proprietà, evidenziando sintomi di ebbrezza alcolica.
[...] veniva sottoposto ad accertamento con l'etilometro e gli veniva riscontrata, sulla base delle due prove regolamentari, una concentrazione alcoolemica di 2,27 g/1 e di 2,36 g/1.
In dipendenza di ciò, nell'immediatezza dell'accaduto, gli veniva ritirata la patente di guida e, su autorizzazione in data 14.10.2003 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, veniva citato a giudizio dinanzi a questo Giudice di Pace di Imola per rispondere del reato in rubrica ascrittogli.
All'udienza del 28.10.2004 veniva nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p., quale difensore d'Ufficio l'Avv. Ricci Bitti Massimo e, rilevata la irregolarità della notifica dell'atto di citazione sia all'imputato che al difensore d'ufficio, la causa era rinviata
a nuovo ruolo per la fissazione di altra udienza al 01.03.2005.
All'udienza del 01.03.2005 il difensore d'Ufficio Avv. Leardini Roberto non si presentava, veniva nominato ex art. 97 co 4 c.p.p., quale difensore d'ufficio l'avv. Borghi Alberto, e, rilevato che l'atto di citazione non era stato ritualmente notificato all'imputato, veniva fissata altra udienza per provvedere alla rinotifica di detto atto.
All'udienza del 28.06.2005 l'imputato rimaneva contumace e l'Avv. Leardini Roberto, difensore d'ufficio, chiedeva un rinvio per poter contattare lo stesso imputato.
All'udienza del 22.09.2005 l'imputato era presente, ed, ai sensi dell'art. 420 c.p.c. ne veniva revocata la contumacia.
Il giorno 22.09.2005 veniva aperto il dibattimento ed erano ammesse le prove richieste dal P.M.
La domanda del difensore di sentire il sig. [...] come teste, non veniva accolta in quanto tardiva.
All'udienza del 03.11.2005 veniva assunta la prova testimoniale dell'Agente verbalizzante e veniva esaminato l'imputato.
La difesa produceva documenti relativi all'incidente viario che vedeva coinvolto il sig. [...].
Il Giudice, rilevato che l'imputato aveva fatto riferimento ad un certo [...], persona presente ai momento dei fatti, richiamava l'art. 507 c.p.p. e disponeva la citazione di detto teste, residente in Bologna, incaricando la difesa di comunicare alla Cancelleria l'indirizzo esatto del predetto ed onerando la stessa
Cancelleria della notifica al teste per l'udienza del 02.02.2006.
All'udienza del 02.02.2006 l'imputato non si presentava e neppure il proprio difensore. Anche il teste [...] era assente.
L'avv. De Luca Catia, nominato difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97 co. 4 c.p.p., rilevato che la notifica al teste [...] non era andata a buon fine, chiedeva una nuova notifica.
II P.M. si opponeva considerato che il nominativo di cui sopra risultava sconosciuto all'indirizzo fornito dalla difesa, ed anche perché irrilevante ai fini della decisione.
Il Giudice revocava l'ordinanza del 03.11.2005 di ammissione di detto teste per impossibilità della notifica dell'atto di citazione ed invitava le parti a concludere.
Il P.M. e la difesa concludevano come in atti.
Le risultanze di causa portano ad affermare la penale responsabilità di [...] per il reato ascrittogli.
Il testimone esaminato in dibattimento ha confermato che l'imputato [...], nel tempo e nel luogo sopra indicati, era alla guida del mezzo [...], in stato di ebbrezza
L'esito positivo dell'accertamento strumentale, nonché la sintomatologia riscontrata, delineano e confermano lo stato di ebbrezza determinato dal consumo di bevande alcoliche.
Da ciò deriva che nella fattispecie la condotta tenuta dall'imputato è quella prevista e punita dall’art.186 2 co. C.d.S., e cioè guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze alcoliche.
Inoltre, nulla è emerso a discarico dell'imputato.
Questo Giudicante prende in considerazione il tasso alcolemico (2,27 g/1 e 2,36 g/1), accertato con l’alcol test, l'assenza di precedenti sul certificato del casellario dell'imputato, ed, avuto riguardo agli indici di cui all'art 133 c.p., ritiene di giustizia, condannare [...] alla pena di € 775,00= di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, il ritiro della patente di guida per un mese

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Imola, visti Part.533 c.p.p. e 535 c.p.p.

DICHIARA
[...], responsabile del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di €.775.00= di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Dispone il ritiro della patente di guida per un mese.

Imola, 02.02.2006

II Giudice di Pace
Dr. Enrichetta Bettini